Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20360 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28981-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.A., in proprio e in qualità di legale rappresentante e

liquidatore della Società ARCO SRL, nonchè Z.S.

rappresentata dalla sig.ra ROLLA PAOLA, procuratore generale,

nonchè in proprio R.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GABRIELLA MANGANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 491/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi a carico di Z.A., in proprio e quale ex legale rappresentante e liquidatore della società Arco s.r.l., Z.S. e R.P., quali ex socie del medesimo sodalizio, ritenendo che l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese rendeva inesistente gli accertamenti per mancanza del soggetto passivo, non avendo il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4 valenza retroattiva. Secondo la CTR le due censure esposte dall’appellante erano infondate, non avendo il ricordato art. 28, comma 4 cit. efficacia retroattiva nella parte in cui aveva differito di un quinquennio gli effetti dell’estinzione delle società. Aggiungeva, ancora, che l’avviso di accertamento era da ritenere nullo e la responsabilità per successione nei confronti dei soci era sfornita di prova, essendo la stessa circoscritta ai proventi della liquidazione, dei quali l’Ufficio non aveva fornito prova.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, al quale hanno resistito con controricorso le parti intimate, pure depositando memoria.

L’Agenzia deduce la violazione dell’art. 2495 c.c., comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65. La CTR non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte in tema di effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese rispetto alle pretese di natura fiscale contestate nei confronti dei soci subentrati quali successori della società, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

Il motivo è fondato.

Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte dall’estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non discende l’estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poichè in tale ipotesi si riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070, Cass. 23 maggio 2017, n. 12953, Cass. 28 dicembre 2017, n. 31040). L’estinzione della società determina, pertanto, un fenomeno di tipo successorio tale per cui i debiti insoddisfatti della stessa si trasferiscono in capo ai suoi soci.

Peraltro, questa Corte si è andata ormai consolidando nell’affermare che ” i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente (…) ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del Fisco creditore”. – Cass. n. 9094/2017-.

Secondo tale indirizzo, che qui si condivide, gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta ma non definiti al termine della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre il limite di responsabilità ex art. 2495 c.c..

Ove tale limite rendesse evidente l’inutilità per il creditore di fare valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò inciderebbe sull’interesse ad agire, ma il creditore potrebbe comunque avere interesse a proseguire il giudizio se vi fosse la possibilità per i soci di succedere in eventuali rapporti attivi della società non definiti al termine della liquidazione.

Sicchè l’assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude “l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti” – conf. Cass. n. 12953/2017, Cass. n. 9672/2018, Cass. n. 17243/2018, Cass. n. 29117/2018 -.

Ora, a tale orientamento, idoneo a superare i rilievi difensivi anche esposti in memoria, la CTR non ha mostrato di uniformarsi nel ritenere illegittimo gli avvisi di accertamento notificati ai soci di società cancellata dal registro delle imprese, peraltro, ritenendo che ai fini della successione dei soci fosse necessaria la dimostrazione di un riparto della liquidazione in loro favore.

Tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dai controricorrenti, giustificano l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata per pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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