Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20360 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 26/07/2019), n.20360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24840-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

SIGEMI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 647/2017 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2019 dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che ha

chiesto l’acccoglimento del ricorso con conseguente cassazione con

rinvio della sentenza impugnata.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 244/13/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Genova rigettava il ricorso proposto dalla Srl SIGEMI contro il diniego di abbuono prot. (OMISSIS) del 27.8.2012 ed il successivo avviso di pagamento prot. N. (OMISSIS) in data 18.9.2012 dell’Ufficio delle Dogane di Genova, ritenendo che la istanza, fondata su perdita del prodotto dovuta a caso fortuito per lo sversamento di 44.156 litri di gasolio per autotrazione a seguito di allegato incidente sulla tubazione le cui cause erano in corso di accertamento, fosse priva di qualsiasi valido elemento probatorio.

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, investita dall’appello della Società SIGEMI che insisteva per l’annullamento dell’atto di diniego, con sentenza n. 647/2017 in data 28.4.2017, accoglieva l’appello ritenendo che “non si rileva addebitabilità al contribuente dell’evento dannoso il che consente di richiedere l’abbuono dell’accisa proprio perchè il tributo dell’accisa è fondato sull’immissione in commercio del prodotto petrolifero”.

Contro la sentenza d’appello, depositata il 2.5.2017, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la Agenzia delle Dogane con atto notificato alla controparte in data 20.10.2017.

L’intimata non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la Agenzia delle Dogane ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per carenza di motivazione della sentenza impugnata in quanto priva della concisa esposizione dello svolgimento del processo, delle richieste delle parti e della succinta esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.

2. Con il secondo motivo si duole della violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 4, comma 1, (TU delle accise) e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata ritenuto erroneamente la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore pur in assenza della offerta di qualsiasi prova da parte della società SIGEMI.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

3.1. La sentenza impugnata è completamente priva della esposizione, sia pure concisa, dello svolgimento del processo, delle richieste delle parti, della esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione, in quanto si limita a richiamare la sentenza di primo grado (“avverso la sentenza sopra indicata che integralmente si richiama per l’esposizione per l’esposizione di fatti origine del contenzioso”) per quanto attinente alla esposizione del fatto (non riportato nella sentenza di appello) e quindi contiene, nella parte motivazionale, la sola asserzione: “non si rileva addebitabilità al contribuente dell’evento dannoso il che consente di richiedere l’abbuono dell’accisa proprio perchè il tributo dell’accisa è fondato sull’immissione in commercio del prodotto petrolifero”. Tale asserzione, posto anche che si tratta di decisione che riforma quella di quello grado, non consente in alcun modo di comprendere l’ter logico seguito dal giudice di appello al fine di pervenire alla sentenza di riforma di quella di primo grado, di cui arn nulla indica se non il fatto che “rigettava il ricorso”, nè quale siano state le norme di legge ed i principi giuridici posti a fondamento del suo convincimento, non risultanti da alcuna parte della decisione, al di là della apodittica asserzione per cui l’accisa è fondata sulla immissione in possesso del prodotto petrolifero e che “non si rileva l’addebitabilità al ricorrente dell’evento dannoso”, senza indicare, però, in quale modo e da quali elementi avrebbe tratto tale convincimento e quali ne sarebbero state le conseguenze giuridiche in base alla normativa vigente.

3.2. In base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui si ritiene di dare continuità in questa sede, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 – secondo cui la sentenza deve contenere, fra l’altro, la “concisa esposizione dello svolgimento del processo” e “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto” -, nonchè dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (sicuramente applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del citato decreto delegato), la mancata esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorchè rendono impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo. Non adempie, inoltre, il dovere di motivazione il giudice del gravame che si richiami “per relationem” alla sentenza impugnata, di cui condivida le argomentazioni, senza dar conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato, sia le censure proposte (v, per tutte, Sez. 5, Sentenza n. 3547 del 12/03/2002 Rv. 552996 – 01, e, in epoca più recente, Cass. Sez. 5. Sentenza n. 13148 del 11/06/2014 Rv. 631539 – 01 Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013 Rv. 629873 – 01, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15884 del 26/06/2017 Rv. 644726 – 01; Sez. 5 -, Sentenza n. 24452 del 05/10/2018 Rv. 650527 – 01).

3.3. In tema di processo tributario è infatti nulla, per violazione del D.Lgs. n. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva della motivazione della sentenza di primo grado e dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante a tale decisione di primo grado, nonchè delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle o ad accoglierle limitandosi a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poichè, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi neppure che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame. Tanto più, poi, la nullità è evidente qualora, come avvenuto nel caso in esame, non si tratti neppure di adesione per relationem alla sentenza di primo, bensì invece della sua riforma, il che impone la indicazione delle censure proposte contro la sentenza di primo grado e delle argomentazioni sviluppate dal giudice di appello per ritenerle fondate e ritenere nel contempo erronea la decisione del primo giudice, nonchè delle norme di legge e dei principi giuridici posti a fondamento della decisione di riforma e del percorso logico giuridico seguito per pervenire alle suddette conclusioni, che deve essere esplicitato espressamente così da consentire al giudice di legittimità di poterne verificare la conformità a legge.

4. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata a diversa sezione della CTR della Liguria per nuovo completo esame della causa.

5. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P Q M.

La Corte, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo come sopra accolto, e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA