Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20360 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2021, (ud. 23/04/2021, dep. 16/07/2021), n.20360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3819-2018 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI, 11, presso lo studio dell’avvocato MARIO MELILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE SALVEMINI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO, elettivamente domiciliato

in ROMA, V. ANTONIO GRAMSCI, 9, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO MARTINO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ARCANGELO GUZZO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2152/2017 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ.

DIST. di FOGGIA, depositata il 19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. C.D., proprietario di terreno sito nel comprensorio del (OMISSIS), impugnava davanti alla CTP di Foggia la cartella di pagamento per contributi consortili dell’anno 2013, contestando, sulla base di una consulenza tecnica, l’esistenza di benefici derivati al terreno dalle opere realizzate dal Consorzio. Il ricorso veniva rigettato. La CTP affermava che il Consorzio aveva provato documentalmente l’esistenza di “opere di bonifica a favore del fondo del ricorrente” e che, per converso, “la consulenza tecnica di parte non fornisce elementi tali da contestare quanto risultante dalla documentazione del Consorzio”. La decisione veniva confermata dalla CTR della Puglia la quale, con la sentenza in epigrafe, ribadiva che il Consorzio aveva dato prova documentale dell’esecuzione di opere comportanti vantaggio dei fondi del comprensorio e successivamente affermava che “l’approvazione del piano di classifica… esonera il Consorzio dal provare l’esistenza dei benefici”;

2. il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTR sulla base di due motivi con i quali, al di là della rispettiva rubrica in cui sono affastellati riferimenti multipli a difetto assoluto di motivazione, a violazione di norme sostanziali (art. 860 c.c.; R.D. n. 215 del 1933, artt. 10, 11, 12, 17 e 59), di norme processuali (artt. 115 e 116 c.p.c.), di norma costituzionali (art. 111), e ad “omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti”, deduce che la CTR non ha valutato la relazione di consulenza tecnica depositata fino dal primo grado di giudizio – e trascritta nel ricorso per cassazione ai fini del rispetto del requisito di specificità dei motivi (art. 366 c.p.c.) – e dalla quale risulta che il terreno di esso contribuente non ha avuto alcun beneficio dalle opere realizzate dal Consorzio;

3. il consorzio resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è fondato. Premesso che il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica di parte integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, premesso ancora che “in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (così, tra molte conformi, Cass. n. 9511 del 18/04/2018), la CTR ha trascurato del tutto di esaminare le risultanze della consulenza del contribuente potenzialmente idonee a consentire a quest’ultimo l’assolvimento dell’onere probatorio suddetto;

2. la sentenza deve essere cassata e la causa va rimessa alla CTR della Puglia per nuovo esame;

3. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

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