Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20360 del 10/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 10/10/2016), n.20360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17664/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1186/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.D. dell’avviso di accertamento, conseguente a processo verbale di constatazione con il quale era stata ritenuta, nella cessione di pacchetti azionari, fittizia l’interposizione di società portoghesi e si erano imputate alla contribuente le plusvalenze realizzate D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37, comma 3, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado, rilevando che all’applicabilità dell’invocata proroga dei termini della L. n. 289 del 2002, ex art. 10, ostava la sola circostanza che fosse stata presentata richiesta di condono.

Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad unico motivo.

La contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 1, laddove la Commissione regionale aveva ritenuto che la proroga dei termini di cui alla suddetta norma non trovava applicazione nei confronti del contribuente che aveva presentato domanda di condono sia pure non ammissibile.

La censura è manifestamente fondata alla luce del principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10, opera, “in assenza di deroghe contenute nella legge”, sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perchè raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell’entrata in vigore della legge: da un lato, non potendo desumersi argomenti in contrario della generica locuzione normativa “i contribuenti che non si avvalgono”, venendo in ogni caso ad essere circoscritta la iniziativa volontaria del contribuente di avvalersi della dichiarazione integrativa nell’ambito dei limiti legali previsti per il suo esercizio, dovendo quindi ricomprendersi nella indicata espressione anche la ipotesi in cui la legge non consenta di avvalersi di detta integrazione ai fini del condono (cfr. Corte Cass. 5 sez. 23.7.2010 n. 17395); dall’altro apparendo incompatibile con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) la diversa interpretazione secondo cui la norma riserverebbe – illogicamente – un trattamento differenziato ai contribuenti che non hanno inteso avvalersi del condono rispetto a quelli (che risulterebbero così avvantaggiati dal più breve termine di decadenza per l’accertamento) nei cui confronti difettano gli stessi presupposti di legge per esercitare la facoltà di integrazione della dichiarazione e fruire del condono (cfr Cass. n. 14018/2012; n. 22921 del 2014).

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna affinchè provveda al riesame adeguandosi al superiore principio e regolamenti le spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

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