Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20360 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 8127 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010 da:

COOPERATIVA EDILIZIA “LA BUSSOLA” a r.l., in persona del presidente,

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Tazzoli n. 2, nello

studio dell’avv. Maria Ludovica Poltronieri, rappresentata e difesa,

per procura in calce al ricorso, dall’avv. Avanzato Vincenzo di

Agrigento;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CANICATTI’ (AG), in persona del sindaco autorizzato a stare

in giudizio con Delib. G.M. 30 marzo 2010, n. 29 ed elettivamente

domiciliato in Roma alla Via Sabotino n. 22, presso lo studio degli

avv. Marco Troncì e Angela Gemma, ente locale rappresentato e difeso

dall’avv. Di Fede Giuseppe da Agrigento, per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

NONCHE’

A.A., L.G.V., L.G.M., e L.

G.A., tutti nella qualità di eredi legittimi di L.

G.C., già domiciliati nel merito presso il difensore

domiciliatario avv. Lo Giudice Calogero in Palermo alla Via Libertà

n. 37/i;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, sezione prima

civile n. 1428/09 del 24 aprile – 23 settembre 2009;

Sentiti, all’adunanza del 14 luglio 2011, l’avv. Francesco Visco, per

delega dell’avv. Giuseppe Di Fede, per il ricorrente incidentale e il

P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. SGROI

Carmelo che aderisce alla relazione e letta la memoria depositata, ai

sensi degli artt. 378 e 380 bis c.p.c., dal difensore del Comune di

Canicattì.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..:

“FATTO: Con ricorso notificato il 18 marzo 2010 agli eredi di L. G.C. meglio indicati in epigrafe e al Comune di Canicattì, la Cooperativa edilizia “LA BUSSOLA” a r.l., domandava la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1428/09 del 24 aprile – 23 settembre 2009, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del 17 novembre 2004, appellata in via principale dal Comune di Canicattì e in via incidentale dalla Cooperativa edilizia La Bussola, ha condannato i due appellanti in solido a pagare agli eredi L.G. sopra indicati, la somma di Euro 197.750,00, con rivalutazione dal 6 febbraio 1988 al saldo, e interessi al tasso medio del 5% gradualmente rivalutati, disponendo la eliminazione della condanna della Cooperativa a corrispondere l’indennità di occupazione legittima in solido con il Comune di Canicattì e compensando parzialmente le spese dei gradi di merito, poste nel resto a carico dei due appellanti in solido. Per quanto rileva in questa sede la Corte di merito ha affermato la legittimazione passiva di entrambi gli appellanti e la loro comune responsabilità dovendo comunque procedere d’intesa tra loro in rapporto alla conclusione della procedura ablatoria, per cui la cooperativa doveva rispondere, sia quale autrice materiale della trasformazione delle aree che per avere omesso di sollecitare l’ente locale ad una tempestiva emissione del decreto ablatorio, e il Comune di Canicattì era legittimato in ragione dell’intesa di cui sopra con la sua concessionaria, dovendo invece rispondere solo in proprio e quale unico ente espropriante del versamento della indennità di occupazione legittima, per la quale esso solo era tenuto a erogarla, con conseguente annullamento della condanna della Cooperativa al deposito di tale indennità decisa in primo grado. Nel suo ricorso principale di due motivi la Cooperativa La Bussola denuncia:

1) violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 60 con omessa e contraddittoria motivazione su tale punto decisivo, avendo la Cooperativa occupato l’area per cui è causa “in nome e per conto del Comune di Canicattì”, ai sensi dell’art. 8 della convenzione conclusa con questo, con la conseguenza che la ricorrente non aveva agito mai in proprio e quale mera concessionaria. La Cooperativa non può che esercitare un potere collaborativo del comune nella procedura espropriativa e unico beneficiario dell’espropriazione è il Comune; esattamente la Corte d’appello ha affermato che la Cooperativa poteva rivalersi del risarcimento del danno eventualmente pagato nei confronti dell’ente locale, il quale però non avrebbe insistito in appello su tale domanda di rivalsa, rimanendo interno il rapporto sottostante alla stessa, per cui ad essa era da imputare la mancata sollecitazione al comune per l’emissione del tempestivo decreto di esproprio. Lo stesso riconoscimento dalla Corte d’appello che il solo e unico beneficiario della espropriazione è il Comune, conferma la negazione di ogni legittimazione della cooperativa per l’azione risarcitoria. La Cooperativa ha sempre e solo agito in nome e per conto del Comune e di nulla può rispondere per l’attività non posta in essere da essa in proprio. Essa ha espletato ogni attività che le competeva nei termini dell’occupazione legittima e l’illecito conseguente alla trasformazione dell’area durante detta fase è imputabile solo all’ente locale che non ha emesso tempestivamente l’atto ablatorio.

Contraddittoria è la motivazione dei giudici di merito che ritengono legittimato passivo nell’azione di accertamento della indennità di occupazione legittima il Comune, quale unico espropriante e poi attribuiscono la legittimazione e responsabilità solidale per la irreversibile trasformazione in solido anche alla Cooperativa.

2) carenze motivazionali in ordine alla richiesta di condanna esclusiva del Comune di Canicattì al risarcimento del danno. Unico criterio di imputazione del risarcimento del danno è stato il ritardo con cui il Comune ha emesso il decreto di esproprio e tale omissione non può farsi ricadere sui concessionari delle aree oggetto di causa, essendo la Cooperativa soggetto delegato cui non possono imputarsi le omissioni del delegante. Il ricorso incidentale del Comune di Canicattì deduce:

1) violazione della L. n. 865 del 1971, artt. 60 e 35 per avere riconosciuto la legittimazione solidale passiva nell’azione risarcitoria e non ai fini dell’indennità di occupazione, posta ad esclusivo carico dell’ente locale, dovendo attribuire in entrambe le azioni la legittimazione passiva alla Cooperativa. Nella convenzione tra i ricorrenti si stabiliva l’obbligo della Cooperativa di procedere all’espropriazione dell’area in nome e per conto dell’ente locale (art. 8), con chiara delegazione intersoggettiva, per cui il delegato non poteva considerarsi esonerato dall’obbligo di rispondere anche della indennità di occupazione e doveva rispondere in via esclusiva del danno arrecato con la sua condotta materiale. Il motivo di ricorso chiede di dichiarare legittimata passiva nell’azione risarcitoria la sola cooperativa, tenuta anche a rispondere dell’indennità di occupazione per delega dell’ente locale, quale unico soggetto in concreto avvantaggiato da tale illecito.

2) violazione e disapplicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis per non avere considerato le proroghe dell’occupazione legittima nei cui termini fu emesso valido decreto di esproprio e per non avere applicato i criteri di cui alla legge speciale sopra indicata per liquidare il dovuto, avendo le S.U. chiarito, con la sentenza n. 5265/08, l’applicabilità retroattiva della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. A ai soli procedimenti espropriativi in corso e non ai giudizi in corso, dovendosi quindi operare le decurtazioni della L. 359 del 1992 e lo jus superveniens costituito dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 come modificato con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. a.

DIRITTO – In ordine ai due motivi di ricorso principale e al primo di quello incidentale è costante la giurisprudenza di questa Corte per la quale “In materia di edilizia economica e popolare, allorchè vi sia la delega al compimento dell’espropriazione al concessionario e non della sola realizzazione delle opere, il fatto che l’edificio sia stato realizzato dal delegato nei termini dell’occupazione legittima non esonera lo stesso dalla responsabilità, ricadendo su di lui l’onere di attivarsi per far sì che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente. Tuttavia, in questo secondo caso, sussiste anche una corresponsabilità del delegante, in quanto l’espropriazione sì svolge non solo in nome e per conto del Comune, ma anche d’intesa con questo, ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 60 per cui l’ente non si spoglia con la delega delle responsabilità dello svolgimento della procedura espropriativa, conservando un potere di controllo e di stimolo il cui mancato o insufficiente esercizio è ragione di corresponsabilità” (da S.U. 20 ottobre 1995 n. 10922 a Cass. 28 maggio 2010 n. 13087, tutta la giurisprudenza della Corte) Ciò comporta il rigetto del primo motivo del ricorso principale della concessionaria, essendo legittimati passivi del risarcimento del danno da occupazione appropriativa entrambi i ricorrenti, con assorbimento del secondo motivo del ricorso principale della Cooperativa, che lamenta una insufficiente motivazione sul punto decisivo della sua legittimazione passiva e corresponsabilità in ordine alla occupazione appropriativa. Il primo motivo del ricorso incidentale del Comune di Canicattì, infondato in ordine alla corresponsabilità dei ricorrenti, deve rigettarsi anche in rapporto alla pretesa legittimazione passiva della cooperativa nell’azione di accertamento dell’indennità di occupazione di cui deve rispondere il solo Comune, quale ente espropriante, tenuto a reintegrare i proprietari anche per le occupazioni preordinate all’esproprio (da Cass. 2 febbraio 1995 n. 1234 a Cass. 6 giugno 2003 n. 9097), per cui esattamente si è disconosciuta la legittimazione della cooperativa a rispondere di detta indennità.

Del tutto inammissibile è il secondo motivo di ricorso del Comune che chiede l’applicazione di norme inapplicabili alla fattispecie, quali la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis dichiarato illegittimo dalla sentenza della C.Cost. n. 349 del 2007 e il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 modificato dalla Legge Finanziaria del 2008, inapplicabile alle espropriazioni per le quali la dichiarazione di pubblica utilità sia anteriore all’entrata in vigore del nuovo T.U. sull’espropriazione, per cui tali norme, che si pretendono lese, sono invece irrilevanti nella fattispecie.

In conclusione, opina il relatore che i ricorsi sono manifestamente infondati e chiede che il presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi, già iscritti con unico numero del registro generale, essendo entrambi proposti contro la stessa sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta, che non risulta smentita dalla memoria difensiva dell’ente locale dalla quale non emergono argomenti nuovi per discostarsi dalla costante giurisprudenza citata nella relazione che porta al rigetto della impugnativa incidentale dell’ente locale, ferma restando l’infondatezza del ricorso principale della Coopertaiva.

2. I ricorsi riuniti quindi devono entrambi rigettarsi, con conseguente compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra i due ricorrenti, per la reciproca soccombenza; nulla deve disporsi per le spese nei confronti dei soggetti intimati in questa sede e che non hanno resistito, spese che restano a carico dei ricorrenti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese del processo di cassazione tra i ricorrenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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