Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2036 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 19/06/2019, dep. 30/01/2020), n.2036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24176-2018 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI

UBALDI, 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO

MOBILIO;

– ricorrente –

contro

U.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati TEODORO DE DIVITIIS, GIUSEPPE CALABRO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 737/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione del 16 novembre 1998 G.M. conveniva in giudizio U.A., chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto tra loro stipulato in data 2 giugno 1998 – avente ad oggetto la cessione di un’azienda artigianale – e la restituzione di quanto inizialmente pagato alla convenuta, pari a 8 milioni di Lire; lamentava in particolare l’attrice che, successivamente all’atto di cessione, la polizia municipale aveva verificato che il locale destinato all’attività presentava un soppalco abusivo, il che determinava una considerevole riduzione della spazio destinato all’attività, anche perchè il successivo condono richiesto e ottenuto dalla convenuta sanava sì l’abuso, ma con destinazione limitata a deposito del soppalco; in subordine, G. chiedeva che venisse dichiarato l’annullamento del contratto per violazione dei doveri di correttezza e buona fede a carico della convenuta U.; l’attrice infine domandava, in ogni caso, di condannare U. a risarcire i danni subiti per un importo pari a 25 milioni di Lire.

Costituitasi in giudizio, U. chiedeva in via riconvenzionale il pagamento del saldo del prezzo concordato, pari a 30 milioni di Lire.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 886/2007, respingeva le domande dell’attrice, ritenendo che con il contratto di cessione la convenuta avesse trasferito l’azienda nel suo complesso, senza specificazione delle caratteristiche dell’immobile o le dimensioni delle aree facenti parte del piccolo locale, e che fosse comunque da escludere la malafede della cedente; il Tribunale accoglieva invece la domanda riconvenzionale della convenuta, condannando l’attrice al pagamento del saldo del dovuto, pari a Euro 15.493, 71.

2. Avverso la sentenza proponeva appello G.M., censurando il mancato accoglimento della domanda di risoluzione.

La Corte d’appello di Salerno – con sentenza 26 luglio 2017, n. 737 – rigettava integralmente l’appello, confermando la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione G.M..

Resiste con controricorso U.A..

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2556 c.c. e ss., degli artt. 1453,1175,1375,1362 e 1578 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, avendo la Corte d’appello erroneamente non considerato, nel valutare l’oggetto del contratto, “la sussistenza di un illecito riconducibile alla cedente, relativo sia alla integrità urbanistico-amministrativa dell’azienda ceduta sia la sanatoria unilateralmente prodotta dalla signora U.”.

b) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1439 c.c. e degli artt. 1453,1175 e 1375 c.c.” per avere la Corte d’appello erroneamente da un lato valorizzato la legittimità dell’affidamento da parte della cedente l’azienda e dall’altro lato non considerato l’illegittimità ovvero l’illiceità del comportamento successivo della cedente.

I due motivi sono inammissibili.

Il primo contesta l’interpretazione data dal giudice di merito del contratto (contratto nel quale non era specificata la superficie destinata all’attività di vendita e nel quale U. non si era pertanto obbligata – secondo la Corte d’appello – ad assicurare all’azienda una determinata superficie utile ai fini commerciali), interpretazione del contratto che non si pone in violazione dei canoni interpretativi prescritti dal legislatore e che non è pertanto sindaca bile da questa Corte di legittimità.

Il secondo motivo, pur denunciando violazioni di legge, si sostanzia in una inammissibile richiesta di rivalutazione degli elementi di prova che hanno portato il giudice di merito ad escludere la mala fede della cedente.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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