Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2036 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2036 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 12165-2012 proposto da:
ASSOCIAZIONE ADELFIA 97444230151, in persona del Presidente
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA FARNESE
101, presso lo studio dell’avvocato BERTOLINI ANDREA,
rappresentata e difesa dall’avvocato RESCALDANI DANIELE; gisuta
i

procura speciale in calce al ricorso;

e

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q.e.

,(

8 051 (e) •

– ricorrente contro
FRANCAVILLA VINCENZO, IAIA VITA, elettivamente domiciliati
ROMA, VIA DEI GRACCHI 209,presso lo studio dell’avvocato
CARDONI CESARE, rappresentati e difesi da.

■ i avvocati)

PECCENINI FLAVIO, ECCENINI FLAVIO giusta procura in
calce al controricorso;

– controricorrenti –

Data pubblicazione: 30/01/2014

nonchè contro
ASSOCIAZIONE ADELFIA 97444230151, in persona del Presidente
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA FARNESE
101, presso lo studio dell’avvocato BERTOLINI ANDREA,
rappresentata e difesa dall’avvocato RESCALDANI DANIELE; gisuta

-ricorrente successiva nonchè contro
ASSOCIAZIONE CULTURALE ADELFIA 97444230151, in
persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, P.ZA FARNESE 101, presso lo studio dell’avvocato
BERTOLINI ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato
RESCALDANI DANIELE; gisuta procura speciale in calce al ricorso
successivo;

ricorrente successiva

avverso la sentenza n. 3028/2011 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 21/09/2011, depositata il 09/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Cesare Cardoril (delega Peccenini Flavio) difensore
dei controricorrenti che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Ric. 2012 n. 12165 sez. M1 – ud. 15-10-2013
-2-

procura speciale in calce al ricorso successivo;

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 12165/12 proposto dalla
Associazione Comunità Adelfia nei confronti di Francavilla
Vincenzo +1 nonché sui ricorsi della Associazione Adelfia e

depositato la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:
RILEVATO
che l’Associazione Comunità Adelfìa ha proposto ricorso per
Cassazione sulla base di tre motivi avverso la sentenza n.
2985/11 con cui la Corte d’appello di Milano, nel dichiarare
la nullità della propria costituzione in giudizio, accoglieva
l’impugnazione del lodo arbitrale n. 34/2009 proposta da
Francavilla Vincenzo e laia Vita e compensava le spese di
giudizio ;
che con successivi

separati ricorsi proponevano

impugnazione, sulla base di un motivo ,avverso la predetta
sentenza l’Associazione Adelfia e l’Associazione culturale

della Associazione Culturale Adelfia ,i1 Consigliere relatore ha

Adelfia nei cui confronti era stata dichiarata la carenza di
legittimazione;

Osserva
Va premesso che il ricorso della Associazione comunità Adelfia
va considerato come principale mentre i due successivi vanno
qualificati come incidentali.
Quanto al ricorso principale, con il primo motivo si lamenta la
violazione degli art 2195 e 2196 c.c in considerazione del fatto
che l’Associazione Comunità è un ente culturale e non
commerciale.
Il motivo è inammissibile.
La circostanza relativa alla natura imprenditoriale o meno
della ricorrente non è stata oggetto di pronuncia da parte del
provvedimento impugnato né la stessa assume rilevanza alcuna
nel presente giudizio ove si verte in tema di contratto di
locazione.

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con il secondo motivo si deduce l’inesistenza della
notificazione.
Il motivo è inammissibile.

comunque considerarsi regolare in quanto avvenuta in mani
del Presidente della società sig Tolba ,non essendo stato
provato che il Montemurro fosse l’effettivo nuovo legale della
stessa, ha rilevato che ,comunque ,essendosi l’associazione
costituita in giudizio ciò aveva sanato ogni eventuale nullità.
Nessuna delle due rationes decidendi è adeguatamente
impugnata.
Invero , la seconda non lo è affatto mentre la prima non
contesta con adeguate argomentazioni l’affermazione decisiva
della Corte d’appello secondo cui il Montemurro non aveva
fornito la prova della propria qualità. In particolare il
ricorrente non illustra, in violazione del principio di
autosufficienza del ricorso , il contenuto del verbale
assembleare secondo cui il Montemurro sarebbe stato eletto
nuovo Presidente .

La Corte d’appello, dopo avere ritenuto che la notifica doveva

Con il terzo motivo l’associazione ricorrente lamenta che
erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto la sussistenza
della violazione del contraddittorio nel giudizio arbitrale.

Il ricorrente specifica espressamente che il motivo si fonda sul
lodo arbitrale.
Nel caso di specie la motivazione della sentenza della Corte
d’appello; ha rilevato che nel giudizio arbitrale vi era stata
violazione del contraddittorio , non essendo stata data alle
parti la possibilità di illustrare tramite memorie le proprie
ragioni né di formulare osservazioni ed allegazioni istruttorie.
Le censure che l’Associazione ricorrente muove a tale
motivazione tendono invero a prospettare una diversa
ricostruzione delle vicende del processo arbitrale in tal modo
effettuando una ricostruzione non consentita delle stesse ed
investendo inammissibilmente il merito della decisione della
Corte d’appello .
Venendo all’esame dei due ricorsi incidentali , gli stessi ,del

Anche tale motivo è inammissibile.

tutto identici, possono essere esaminati congiuntamente.
Con l’unico motivo di ciascun ricorso le Associazioni
ricorrenti si dolgono della compensazione delle spese di

I motivi sono palesemente infondati.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l’art. 92,
secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la
compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi
ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale
clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla
ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non
esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da
specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito,
con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto
fondato su norme giuridiche. ( Cass 2572/12).
In tal senso questa Corte aveva già ritenuto che al di fuori dei
casi di soccombenza reciproca, i “giusti motivi” di
compensazione totale o parziale delle spese previsti dall’art. 92
cod. proc. civ., a seguito della sostituzione del secondo comma

giudizio sotto il profilo del vizio di motivazione.

di detta norma per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. a, della
legge 28 dicembre 2005, n. 263, e successive modifìcazioni ed
integrazioni, possono essere evincibili anche dal complessivo

complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali. ( Cass
7 7 66/ 1 O).
Nel caso di specie il Tribunale ha fatto espressamente
riferimento alla peculiarità del caso in particolare sotto il
profilo processuale che trova effettivo riscontro nelle
argomentazioni della decisione risultando la obiettiva difficoltà
nell’individuazione della legittimata passiva tra le tre
associazioni evocate in giudizio.
Ove si condividano i testé formulati rilievi, i ricorsi possono
essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di
cui all’art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 30.5.13
Il Cons.relatore”

tenore della sentenza, con riguardo alla particolare

Vista la memoria dei contro ricorrenti;
considerato: che per mera omissione nella relazione è riportato

controricorso;
che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile
e quelli incidentali vanno rigettati con condanna delle
Associazioni ricorrenti in solido al pagamento delle spese di
giudizio in favore dei controricorrenti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso principale ; rigetta quelli
incidentali ngettat; condanna le Associazioni in solido al
pagamento delle spese di giudizio in favore dei contro ricorrenti
liquidate in euro 4000,00 oltre euro 100,00 per esborsi oltre
accessori di legge.
Roma 15.10.13

erroneamente che gli intimati non avevano resistito con

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