Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2036 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 27/01/2011), n.2036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.R.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 73/22/07, depositata il 21 settembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

novembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata

depositata in cancelleria la seguente relazione:

Fatto

FATTO E DIRITTO

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 73/22/07, depositata il 21 settembre 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto a F.R. il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2004:

in particolare, per quanto qui interessa, il giudice d’appello ha negato che la presentazione da parte del contribuente di istanza di definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 7 per gli anni 1998/2002 avesse effetto preclusivo del diritto al rimborso.

Il contribuente non si è costituito.

2. Il ricorso, con il quale l’Agenzia denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, citato art. 7, appare manifestamente fondato, sulla base del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale la presentazione dell’istanza di definizione agevolata prevista da detta norma preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto: il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro (Cass. nn. 3682, 6504, 25239 del 2007 ed altre numerosissime conformi).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando dovuto il rimborso al contribuente limitatamente ai versamenti relativi agli anni 2003 e 2004 (in ordine ai quali la sentenza, che ha accertato l’assenza di struttura organizzativa, non è stata oggetto di impugnazione);

che sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che il processo è stato instaurato in epoca anteriore alle sopra indicate pronunce di questa Corte, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara dovuto il rimborso limitatamente agli anni 2003 e 2004. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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