Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20359 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20359 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 19370-2016 proposto da:
IRETI S.P.A. C.F./P.I. 01791490343, già IREN EMILIA S.P.A.,
già ENIA PIACENZA S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA RIPETTA n.22, presso lo studio dell’avvocato
GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente agli avvocati MARCO GUASCO, GIOVANNA
PACCHIANA PARRAVICINI;
– ricorrente e da

IREN S.P.A. P.I./C.F.07129470014, già IRIDE S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA n.22, presso lo studio
dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all’avvocato FABIOLA ZAMBON;
– ricorrente ad adiuvandum-

Data pubblicazione: 31/07/2018

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in
proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. –

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EMANUELE DE
ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO
MARITATO;
– controricorrente e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 22/2016 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 18/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY.
Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza del
Tribunale. di Pi a cenza che aveva rigettato l’opposizione
proposta da Iren s.p.a. avverso gli avvisi di addebito con cui
era stato intimato il versamento di contribuzione Inps per
cigo, cigs e mobilità, e relative sanzioni civili, per il periodo
2/11-8/12.
2. Per la cassazione della sentenza Ireti s.p.a. e Iren s.p.a.
hanno proposto ricorso, cui ha resistito con controricorso l’Inps
– SCCI S.p.A. Equitalia Centro s.p.a. è rimasta intimata.
Ric. 2016 n. 19370 sez. ML – ud. 07-06-2018
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C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Considerato che:

1. con il primo motivo le società ricorrenti, deducendo
plurime violazioni di norme di diritto nonché vizio di
motivazione, hanno censurato la decisione per avere ritenuto
dovuti i contributi per cigs e cigo. Ricostruita l’ evoluzione

da parte degli enti locali, rilevato che in base al disposto della
legge n. 448 del 2001, art. 35 detti enti, per la gestione di
servizi, reti, impianti e beni sono tenuti ad avvalersi di soggetti
allo scopo costituiti nella forma di società di capitali con la
partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati,
hanno sostenuto che la partecipazione di soggetti pubblici al
capitale sociale comportava che esse ricorrenti dovessero
essere annoverate nell’ambito delle imprese industriali degli
enti pubblici, anche municipalizzate, esonerate, in base al
disposto del D.C.P.S. n. 869 del 1947, art 3, dall’applicazione
delle norme sull’integrazione dei guadagni degli operai
dell’industria. Hanno quindi dedotto il vizio di motivazione della
decisione impugnata con riferimento alle allegate
caratteristiche della società che, in ragione del peculiare
oggetto, della presenza di capitale pubblico, della “assoluta
dominanza” dell’ente pubblico, dell’assoggettamento al regime
di concessione pubblica ed al controllo della Corte dei Conti,
non si prestano ad essere inquadrate, come invece ha fatto la
decisione impugnata, nell’ambito delle normali società per
azioni di diritto comune. Sostengono che la loro tesi sarebbe
confermata dall’art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, che ha
espressamente previsto l’assoggettamento alla cassa
integrazione (e alla relativa contribuzione) delle imprese
industriali degli enti pubblici a far data dal 24.9.2015, nonché
dall’art. 1, comma 309, I. n. 208/2015.
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normativa in tema di modalità di gestione dei servizi pubblici

2. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa
applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 16 commi 1 e 2,
nonché vizio di motivazione, hanno censurato la decisione per
avere affermato la sussistenza dell’obbligo al pagamento del
contributo per mobilità. Hanno richiamato le argomentazioni

rientravano nel campo di applicazione della disciplina
dell’intervento di integrazione salariale di cui alla L. n. 223 del
1991, art. 14 ed erano pertanto sottratta anche alla
contribuzione per mobilità.
3. Con il terzo motivo le società hanno dedotto violazione
degli artt. 115 c.p.c. e 116 comma 8 lett. a) e comma 15 I. n.
388 del 2000 nonché motivazione illogica e contraddittoria.
Lamentano che la Corte d’appello abbia ritenuto coperta da
giudicato in quanto non fatta oggetto di specifico motivo di
gravame la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto dovute
le somme aggiuntive, mentre nessun giudicato poteva ritenersi
formato sul punto in quanto la sentenza del Tribunale era
argomentata sulla base di una mera tautologia, il ricorso in
appello riproponeva la questione e successivamente alla
proposizione dell’appello erano stati emanati il d.lgs n. 148 del
2015 e la I. 208 del 2015 che avevano reso ancor più
controvertibile l’imposizione contributiva oggetto di causa.
4. Con il quarto motivo di ricorso hanno dedotto violazione
dell’art. 91 cod. proc. civ. in tema di regolamento delle spese
di lite, dolendosi che le stesse non fossero state compensate.
5. Il primo ed il secondo motivo, che vengono esaminati
congiuntamente per ragioni di connessione, posto che l’obbligo
di pagamento dei contributi per mobilità sussiste nei confronti
delle sole imprese rientranti nel campo di applicazione della

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svolte a sostegno del primo motivo, per sostenere che non

disciplina

dell’intervento di

integrazione salariale,

sono

manifestamente infondati.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte

4v.,

tra le altre, Cass. n. 14847/2009, n. 5816/2010, n. 19087, n.
20818, n. 20819, n. 22318, n. 27513/2013, n. 14089 e n.

a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a
prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di
attività industriali sono tenute al pagamento dei contributi
previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la
mobilità, non potendo trovare applicazione l’esenzione stabilita
per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di
società di natura essenzialmente privata, finalizzate
all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza,
nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo
esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e
restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria
rispetto a quella propria dello schema societario, la mera
partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da
parte dell’ente pubblico.
È stato in particolare precisato che la forma societaria di
diritto privato è per l’ente locale la modalità di gestione degli
impianti consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per
la duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento

dell’obiettivo pubblico è caratterizzato dall’accettazione delle
regole del diritto privato e che la finalità perseguita dal
legislatore nazionale e comunitario nella promozione di
strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici
locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della
concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine
all’obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla
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13721/2014) in tema di contribuzione previdenziale, le società

gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello
privatistico (Cass. n. 20818/2013, Cass. n. 27513/2013).
Le argomentazioni dell’odierna ricorrente ,ripropongono
questioni già esaminate e disattese dai precedenti
giurisprudenziali richiamati ai quali, pertanto, va data

risultano decisive le argomentazioni formulate per contrastare
la ricostruzione fattuale assunta dalla Corte territoriale.
6. Resta da aggiungere che le suesposte conclusioni non
possono essere scalfite né dall’art. 10, d.lgs. n. 148/2015, il
quale – per quanto qui interessa – ha espressamente previsto
l’assoggettamento alla cassa integrazione (e alla relativa
contribuzione) delle imprese industriali aventi ad oggetto la
«produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas», dal
momento che la sua natura innovativa rispetto al quadro
ordinamentale già esistente è già stata espressamente
disconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in tal
senso Cass. nn. 9816 del 2016, 26016 e 26202 del 2015), né a
fortiori dall’art. 1, comma 309, I. n. 208/2015, il quale, nel far

salvo dal novero delle abrogazioni previste dall’art. 46, d.lgs.
n. 148/2015, l’art. 3, d.I.C.p.S. n. 869/1947 (a norma del
quale «sono escluse dall’applicazione delle norme sulla
integrazione dei guadagni degli operai dell’industria […] le
imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate,
e dello Stato»), ha semmai confermato la voluntas legis di

escludere dall’area di operatività delle disposizioni concernenti
l’integrazione salariale soltanto quei soggetti che possano
qualificarsi come “imprese industriali dello Stato o di altri enti
pubblici”, tra le quali, per le ragioni anzidette, non possono
figurare le imprese gestite in forma di società a partecipazione

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continuità (cfr. in termini Cass. 1.12.2014 n. 25394), né

pubblica (così Cass. nn. 7332 e 8704 del 2017, dove il richiamo
a Cass. S.U. nn. 26283 del 2013 e 5491 del 2014).
7. Il terzo motivo di ricorso, che concerne il regime
sanzionatorio, è inammissibile.
La motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto

sentenza del Tribunale in punto sanzioni non può essere infatti
revocata in dubbio in ragione della qualità della motivazione
che il Tribunale aveva assunto, né sulla base di fatti
sopravvenuti al giudicato stesso.
8. Occorre peraltro rilevare che non • risulta che parte
ricorrente abbia tempestivamente allegato di avere provveduto
all’integrale pagamento dei contributi dovuti, circostanza
questa che, secondo quanto già affermato da questa Corte
(Cass. 01/03/2016 n. 4077, Cass. 10/12/2013 n. 27513), il
citato comma 15 pone come premessa per la riduzione delle
sanzioni civili, in caso di ritardato o omesso pagamento dei
contributi “derivanti da oggettive incertezze connesse a
contrastanti

ovvero

giurisprudenziali

o

sopravvenuti
determinazioni

diversi

orientamenti

amministrative

sulla

ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente
riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in
relazione alla particolare rilevanza delle incertezze
interpretative che hanno dato luogo inadempienza”. Tale fatto

risulta infatti inammissibilmente dedotto solo nel presente
giudizio di cassazione, in cui non sono proponibili nuove
questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli
dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni
rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di
nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli
stessi elementi di fatto dedotti. (Cass. n. 23675 del
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formatosi il giudicato per mancata impugnazione della

18/10/2013, Cass. n. 4787 del 26/03/2012, Cass. n. 3664 del
21/02/2006).
9. Il quarto motivo, con il quale la ricorrente censura la
sentenza gravata nella parte in cui l’ ha condannata al
pagamento delle spese processuali per difetto di motivazione e

che solo la compensazione delle spese dev’essere sorretta da
motivazione, e non già l’applicazione della regola della
soccombenza cui il giudice si sia uniformato (v. ex plurimis
Cass. 23/02/2012 n. 2730).
10.

Il ricorso, manifestamente infondato ex art. 375

comma 1 n. 5 c.p.c., deve quindi essere rigettato con
ordinanza in camera di consiglio, così confermandosi la
proposta formulata dal relatore ex art. 380 bis c.p.c..
11. La regolamentazione delle spese processuali in favore
del controricorrente, liquidate come da dispositivo, segue la
soccombenza. Nulla per le spese nei confronti della parte
rimasta intimata.
12. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte
delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 .

rigetta

il ricorso. Condanna la parte ricorrente al

pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore
dell’Inps, che liquida in C 4.500,00 per compensi, oltre ad C
200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del
15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del
2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il
Ric. 2016 n. 19370 sez. ML – ud. 07-06-2018
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violazione dell’art. 91 c.p.c , è del tutto infondato, considerato

versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
7.6.2018.
rzio, Presidente

o

Pietro

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