Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20359 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28830-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI

DELLA FARNESINA 155, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA ZHARA

BUDA, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE LA ROSA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2405/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di L.P.F. (che si è costituito), avverso la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe con la quale – in controversia l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio erariale ad un’istanza del contribuente, già dirigente dell’ENEL, di rimborso dell’IRPEF trattenuta e versata all’Erario, tramite ritenute operate dall’Enel in qualità di sostituto d’imposta sulla somma erogata, a titolo di capitalizzazione della pensione complementare di reversibilità, con l’aliquota superiore al 12,50% – è stata confermata la decisione di primo grado, dichiarando dovuto il rimborso di Euro 199.404,15, oltre interessi come per legge.

In particolare, la CTR ha ritenuto che il regime fiscale di favore per il soggetto iscritto al fondo di previdenza integrativo aziendale in data anteriore al 28.4.1993 andasse applicato limitatamente alla parte delle somme erogate riguardanti il rendimento dei contributi previdenziali a carico dell’azienda.

La parte intimata si è costituita con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, e dell’art. 2697 c.c.. La CTR, fermo il principio per il quale le somme ricevute a titolo di rendimento per gli accantonamenti operati dal datore di lavoro vanno tassati con aliquota al 12,5% prevista per i redditi di capitale, non aveva applicato il principio in tema di onere della prova incombente sul contribuente in ordine alla dimostrazione circa l’esistenza di una quota di rendimento effettivo derivante da reinvestimento sui mercati finanziari. Principio che il giudice di appello avrebbe omesso di considerare.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. A) e art. 17 nonchè della L. n. 482 del 1985, art. 6 e dell’art. 2697 c.c. Il “giudice del rinvio” – così testualmente il ricorso per cassazione – pag. 11 – avrebbe omesso di accertare l’utilizzo delle somme accantonate fatto dall’Ente.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della condanna alle spese processuali pronunziata dalla CTR.

I primi due motivi, che meritano un esame congiunto, sono fondati e determinano l’assorbimento del terzo.

Orbene, la questione relativa alla disciplina impositiva applicabile in materia di prestazioni erogate in forma di capitale da fondi previdenziali integrativi (nella specie da Fondenel e (OMISSIS)) è stata affrontata e definita da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 13642 del 22.6.2011 con l’affermazione del seguente principio di diritto: “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento si applica la ritenuta del 12,5% prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17″.

Ne consegue che la ritenuta fiscale più favorevole del 12,5%, propria dei redditi da capitale, è applicabile ai soli iscritti al fondo previdenziale in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 e valevole per gli importi maturati sino e non oltre il 31.12.2000.

Questa Corte ha inoltre ripetutamente chiarito che il principio di diritto affermato (Sez. U., n. 13642 del 2011) implica la necessità di una ricostruzione dell’impiego delle somme sul mercato (non necessariamente finanziario; v. infatti, Cass. n. 4943 del 2018), con apposita verifica se vi sia stato “l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato” e quale sia stato “il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%”; di conseguenza, gravando sul contribuente che impugni il rigetto di una istanza di rimborso – quale attore in senso sostanziale – l’onere di provare il fondamento della sua pretesa, questi è tenuto a dimostrare quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, non senza che detto onere probatorio possa ritenersi sufficientemente assolto tramite il mero rinvio “al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal contribuente, non contenente alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si trattasse effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato” (v. Cass. n. 31222 del 2017).

In definitiva, il più favorevole criterio impositivo di cui si detto può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento. E la prova di ciò deve essere fornita dal contribuente, attore sostanziale del preteso rimborso IRPEF, anche in sede di giudizio di rinvio (cfr. Cass. n. 19424 del 2015, Cass. n. 26108 del 2018, Cass. n. 922/2020).

Orbene, a tali principi non si è affatto attenuto il giudice di appello, il quale si è limitato ad affermare come esistente il diritto alla tassazione in misura fissa in favore del c.d. redimento, senza tuttavia verificare se la parte dell’indennità ricevuta fosse ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento come specificato nei principi sopra esposti.

Le superiori argomentazioni sono sufficienti a superare i rilievi difensivi esposti dalla parte ricorrente anche in memoria, ove si consideri che gli stessi sono stati espressi da questa Corte anche con riferimenti ai fondi c.d. (OMISSIS), nè potendosi in questa sede affrontare rilievi in fatto che il ricorrente ha dedotto nella memoria e che sfuggono alla verifica di legittimità.

Pertanto, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Sicilia anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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