Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20359 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 8064 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010, proposto da:

C.E. e C.V. ved. R.,

elettivamente domiciliate in Lecce alla Via dei Salesiani n. 45,

presso l’avv. MARZO Riccardo, che le rappresenta e difende per

procura a margine del ricorso e dichiara di volere ricevere gli

avvisi di cancelleria via fax al numero (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

1) COMUNE DI GALATONE, in persona legale rappresentante p.t.

domiciliato in appello presso il difensore domiciliatario avv.

MARCUCCIO Marcello, in Lecce, al Viale Otranto n. 117;

2) GEOM. F.G., residente in

(OMISSIS);

3) PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI LECCE, quale

interventore necessario nel giudizio di merito;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione prima

civile, n. 432/09, del 9 giugno – 4 settembre 2009;

Uditi, all’adunanza del 14 luglio 2011, l’avv. Marina Della Rosa, per

delega dell’avv. Marzo, per le ricorrenti, e il P.M., in persona del

sostituto procuratore generale Dott. SGROI Carmelo, che chiede la

trattazione della causa in pubblica udienza.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“FATTO: Con citazione del 9 gennaio 1992, E. e C. V. riproponevano la querela di falso, già proposta dalla loro defunta madre M.C. nel 1982, di un documento costituito da uno “stralcio aerofotogrammetrico” nel quale era stato disegnato il tracciato di un fratturo inesistente confermato da una relazione del tecnico comunale geom. F.G., atti sui quali si era fondata la revoca della concessione edilizia n. 196 del 1981 rilasciata alla madre per la costruzione di un muro di recinzione che avrebbe dovuto sostituire quello di pietre a secco preesistente, destinato ad impedire l’accesso nel fondo delle istanti e l’attraversamento di esso su detto fratturo da terzi per raggiungere il mare.

L’indicato stralcio e la relazione, destinati a provare fino a querela di falso l’esistenza del tratturo, avevano determinato la revoca della concessione impugnata davanti al competente Tar e, nel corso di tale processo amministrativo, la madre delle C. aveva proposto la querela di falso incidentale di tali documenti dinanzi al tribunale ordinario, determinando la sospensione del processo amministrativo.

Interrotto il giudizio civile sulla querela dalla morte della M., lo stesso non era stato riassunto nei termini e si era estinto e, dopo l’estinzione, si assumeva dalle ricorrenti che non era stato ripreso il processo amministrativo rimasto sospeso. La revoca della concessione edilizia del 1981 si era basata sulla pretesa preesistenza del tratturo di cui ai documenti impugnati e sulla mancanza precedente del muro a secco preclusivo all’accesso nel suolo della M., alla quale era stato concesso di ricostruire tale manufatto invece mai esistito.

La querela di falso nel processo amministrativo era stata autorizzata perchè, dalla documentazione fotografica in atti prodotta dalla M. era risultata l’inesistenza della strada abusiva nel 1970 e nel 1975; il tribunale rigettava la domanda delle C. per difetto di interesse, dovendosi ritenere estinto anche il processo amministrativo sospeso e non ripreso tempestivamente dopo l’estinzione della causa incidentale sulla querela di falso.

Le attrici avevano allora chiesto in via principale di provare la falsità del documento fotografico, nei confronti del Comune di Calatone e del geom. F., autore della relazione che aveva confermato la conformità dello stato dei luoghi del falso rilievo aerofotogrammmetrico su cui era disegnato il fratturo allegato alla relazione del tecnico, per impedire l’utilizzazione di tale documento anche in processi diversi da quello per cui in origine la querela era stata proposta.

Il Comune aveva eccepito la carenza di interesse delle attrici a fare accertare la falsità dei documenti di cui sopra, essendo gli stessi divenuti incontestabili per la estinzione del processo amministrativo, non essendo in causa gli eventuali contraddittori in altri processi e analoga difesa aveva proposto il F.. Il Tribunale di Lecce aveva rigettato la domanda per difetto di interesse attuale, ritenendo estinto il giudizio amministrativo in cui l’atto avrebbe potuto rilevare, per difetto di tempestiva ripresa dello stesso e mancando in esso come contraddittori le altre parti nei cui confronti la falsità si intendeva far valere. Le attrici proponevano appello contro la pronuncia del tribunale, sia quali eredi della M. che quali proprietarie interessate a non consentire la utilizzazione dei documenti falsi ad altri vicini che avessero voluto eventualmente far valere una servitù di passaggio sul loro fondo; le appellanti escludevano che la querela proposta da loro in via principale dovesse riferirsi comunque a giudizi pendenti, negando che, nel presente processo, fossero parti necessarie quelle, nei rapporti con le quali si voleva impedire l’uso degli atti di cui si chiedeva di dichiarare la falsità.

Peraltro il processo amministrativo non si era estinto ma si era concluso con sentenza del 2005, di rigetto del ricorso che lasciava valido il provvedimento di revoca della concessione, avendo il TAR fondato la decisione sulle divergenze tra gli elaborati di progetto e la situazione dei luoghi constatati in un sopralluogo del 13 settembre 1981 e del tutto indipendenti dallo stralcio che si chiedeva di dichiarare falso.

In quanto i motivi della sentenza del TAR non sono fondati sul documento di cui si è chiesto di dichiarare la falsità, ad avviso della Corte di merito, l’esito della querela doveva ritenersi irrilevante ai fini della revocazione della sentenza amministrativa citata, con conseguente difetto di interesse alla decisione da parte delle attrici il cui appello è stato quindi rigettato, compensando le spese tra le attrici e l’ente locale e dichiarandole irripetibili nei confronti dell’appellato contumace F..

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce le C. hanno proposto ricorso di quattro motivi: a) violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 395 c.p.c., nn. 1, 2 e 4 e dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla falsità della relazione F., in ordine all’esistenza della strada, per una eventuale revocazione della sentenza del TAR Puglia e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. per la persistente efficacia degli atti pubblici impugnati di falso, per non avere la Corte di merito rilevato che la relazione F. sul falso fratturo, indicata da essa come del 13 settembre 1981, altro non era che il documento del 3 settembre dello stesso anno querelato di falso, in ordine alla attestazione della esistenza del fratturo che deve ritenersi permanere efficace anche dopo la sentenza amministrativa del 1985; b) violazione degli artt. 100, 102 e 103 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c., anche per insufficiente motivazione in ordine alle affermazioni della relazione F., in ordine all’esistenza della strada abusivamente allargata e mantenuta e alla inesistenza in passato di qualsiasi muro a secco atto a delimitare la proprietà delle attrici anche rispetto a terzi che vantassero diritti da esercitare con tale strada, sorgendo l’interesse alla querela in via principale anche per future pretese di terzi, dalla contestazione su quanto nel documento che si chiede dichiarare falso è attestato, sussistendo l’interesse delle attrici a una nuova concessione edilizia per la costruzione del muro di cinta; c) nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 102 e 270 c.p.c., per mancata indicazione in essa dei terzi che avrebbero dovuto essere contraddittori nel presente giudizio, potendosi servire del documento oggetto della querela e non avendo integrato il contraddittorio nei confronti di tali terzi, pur avendoli ritenuti litisconsorzi necessari nella causa; d) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte di merito pronunciato sulle domande proposte e sulle richieste istruttorie volte a dimostrare la falsità, da ritenere integralmente trascritte in questa sede. DIRITTO: Il relatore opina che il ricorso è manifestamente infondato, perchè da esso si rivela la carenza di interesse alla querela di falso in questa sede proposta in via principale e già oggetto della causa incidentale iniziata dalla madre delle ricorrenti, nel corso del processo amministrativo, per annullare la revoca della concessione a costruire il muro di cinta della proprietà delle attrici.

Invero, ai sensi dell’art. 2700 c.c., la querela di falso di un atto pubblico può tendere o a negare la provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato ovvero a negare la veridicità degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; in rapporto alla pretesa alterazione del rilievo areofotogrammetrico con il disegno in esso della planimetria di un tratturo o strada che è di certo preesistito, in quanto di esso è stata incontestatamente ordinata la demolizione dal sindaco nel 1979 (pag. 5 della sentenza), la mancanza di tale strada nella documentazione fotografica del 1970 e del 1975 nella disponibilità delle ricorrenti, è sufficiente a dimostrarne la inesistenza all’epoca di tali fotografie, ma non ad escludere che essa sia stata realizzata in seguito prima del 1979, anche se in precedenza non esisteva, tanto che ne fu disposta la rimozione dal sindaco, con provvedimento di demolizione.

Nel caso il geom. F., quale tecnico del Comune di Galatone, ha solo espresso un giudizio tecnico e una valutazione sullo stato dei luoghi da lui ispezionati nel 1981, dichiarando di avere eseguito tale ispezione, circostanza di cui non è negata la veridicità, e non avendo fatto comunque in tale relazione alcuna attestazione sulla situazione che precede, sulla quale ha solo espresso giudizi tecnici, desumendo che l’eventuale possibile alterazione dello stralcio aerofotogrammetrico di cui alla querela di falso riproduceva una situazione in fatto esistita prima dell’ordine di demolizione del tratturo del 1979; nella stessa relazione, il tecnico comunque esprime una valutazione e un giudizio e quindi non attesta alcunchè sulla verità di fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ai sensi dell’art. 2700 c.c.; egli ha solo ritenuto che non fosse sicura la esistenza del muro a secco preesistente, che la madre delle attrici aveva chiesto di ricostruire per recintare l’area di sua proprietà e che i progetti posti a base della chiesta concessione edilizia evidenziavano come già esistente, con esclusione conseguente di ogni rilievo della relazione richiamata del tecnico comunale in relazione alla verità dei fatti che le stesse attrici ritengono rilevanti in loro danno, in ordine alla preesistenza del tratturo abusivo e alla inesistenza del muro a secco nelle aree di cui le ricorrenti sono attualmente proprietarie.

E’ allora evidente che nessuno dei quattro motivi del ricorso rileva per la risoluzione della causa: il primo motivo insiste nel rilevare la falsità di attestazioni che tali non sono, perchè le differenze del progetto presentato per la concessione edilizia rispetto allo stato dei luoghi rilevato dal geom. F., risulta implicito dalla stessa prospettata querela di falso. In quanto nulla è attestato nella relazione F. e nello stralcio del rilievo aerofotogrammetrico di cui non risulta neppure indicata la data, essendo frutto solo di deduzioni tecniche quanto ritenuto dal F. in rapporto alle situazioni esistenti, alla data dell’ispezione del fratturo e del costruendo muro di cinta, anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in difetto di qualsiasi chiarimento e precisazione sulla pretesa falsità di quanto solo accertato e non attestato dal tecnico comunale nell’esercizio delle sue funzioni. Del tutto generiche sono poi le censure di cui al terzo e al quarto motivo, non indicandosi neppure in questa sede i terzi, nei cui confronti doveva accertarsi la pretesa falsità dei documenti di cui gli stessi avrebbero potuto servirsi per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, così come quelle di cui al quarto motivo, che comunque non possono influire sulle valutazioni tecniche del geom. F., non aventi valore di prova nè da smentire con la querela di falso, alla quale quindi le odierne ricorrenti nessun interesse avevano anche nel merito.

Il relatore opina quindi che il ricorso sia manifestamente infondato e debba essere rigettato e chiede che il Presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

Le C. hanno presentato due memorie, allegando la relazione del geom. F. e la revoca del 4 settembre 1981 della concessione edilizia ottenuta dalla madre “in base a disegni di progetto alterati e non riflettenti l’effettivo stato di fatto”, accertato dalla “relazione dell’Ufficio tecnico comunale in data 3.9.81”, che costituisce anzitutto una valutazione tecnica dello stato dei luoghi e non una certificazione o attestazione di fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti (art. 221 c.p.c., e segg. e art. 2700 c.c.), anche se quest’ultimo nella detta fotografia ha inserito la planimetria del fratturo da lui rinvenuto certamente rilevante nel giudizio amministrativo (cfr. ordinanza di sospensione del processo amministrativo del 29 ottobre 1982), ma incontestatamente esistente nel 1979 allorchè con l’ordinanza sindacale incontestata n. 83 ne fu ordinata la demolizione che ne presupponeva la materiale esistenza.

Nelle memorie è anche precisato la relazione che precede è stata oggetto principale della querela di falso, non potendo avere rilievo lo “stralcio aerofotogrammetrico”, alterato dalla planimetria elaborata del predetto tecnico comunale con il disegno su di esso del tratturo, che le ricorrenti escludono esistesse e la cui esistenza si rileva invece dalla precedente ordinanza di demolizione di esso n. 83 del 1979, non contestata dalle C., con esclusione conseguente che l’affermazione planimetrica della esistenza della strada dal tecnico comunale possa essere un falso, dovendo comunque considerarsi meri giudizi tecnici le affermazioni che il tratturo era destinato a “passaggio ai fondi di proprietà di terzi”, come si afferma nella relazione del geometra comunale, che, anche per tale profilo, non può essere considerata un falso.

Certamente è un giudizio tecnico la rilevata assenza di un preesistente muro di cinta di sole pietre a secco, evidenziato nel progetto presentato per la concessione edilizia, come muro a secco esistente, delle stesse caratteristiche di quello da realizzare, avendo il geom. F. rilevato sul posto che la particella 62 del F. 29 è totalmente sprovvista di pareti aventi quelle caratteristiche indicate nel progetto a base della richiesta di concessione per un muro sostitutivo che venne rilasciata sul presupposto della verità di tale affermazione smentita dalla relazione del detto tecnico.

Che si sia dedotta la falsità dello stralcio aerofotogrammetrico allegato alla relazione con il disegno in esso inserito del tratturo e della stessa relazione che lo valuta e descrive, deducendo che le alterazioni planimetriche descrittive del tratturo in esso inserite dal tecnico comunale evidenziano solo lo stato di fatto da lui riscontrato, emerge con chiarezza dalla pag. 4 della sentenza impugnata e dalle pagg. 2 e 3 del ricorso delle C..

Appare evidente che non può essere fondata la querela di falso della ricostruzione planimetrica dei luoghi corrispondente allo stato di fatto accertato dal geom. F. ed espressione della sua competenza professionale, che ha inserito nella fotografia esibita per ottenere la concessione il tratturo già rilevato in altri precedenti atti, corrispondente alla strada abusivamente allargata e mantenuta di cui all’ordinanza di demolizione n. 83 del 1979, che ne conferma la preesistenza a quella data ed è incompatibile con la dedotta falsità sull’esistenza del manufatto prima del sopralluogo del tecnico comunale.

La totale mancanza di tracce del muro a secco risultante dagli elaborati allegati alla richiesta di concessione edilizia per realizzare un analogo muro di cinta in calcestruzzo, che di fatto sarebbe stato destinato a impedire “il passaggio, attraverso il predetto tratturo, ai fondi di proprietà di terzi” (così la relazione F. allegata alla memoria), è comunque anche essa un’affermazione che si fonda su una deduzione tecnica ovvero un giudizio non suscettibile di querela di falso, che, anche per tale profilo, non può realizzare i fini cui tendono le ricorrenti, che vogliono far rilevare come inesistente una strada esistente in base alla relazione e ad altri documenti in essa richiamati e come preesistente un muro di cinta di pietre a secco, che un giudizio tecnico ha escluso invece esistesse. Esattamente la Corte di merito ha escluso l’interesse delle ricorrenti a proporre querela di falso su circostanze che non possono essere oggetto di essa e quindi il ricorso non può che rigettarsi perchè manifestamente infondato, non apparendo necessaria la trattazione alla pubblica udienza chiesta dal P.M. alla odierna adunanza.

2. Il ricorso quindi va rigettato e nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione che restano a carico delle ricorrenti che le hanno anticipate, non essendosi alcuna delle parti intimate difese in sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, del 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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