Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20358 del 10/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 10/10/2016), n.20358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13152/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

V.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 14/1/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 23/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di V.F., medico generico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal (OMISSIS), la C.T.R. della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, non essendo all’uopo rilevante la disponibilità di un dipendente con funzioni meramente esecutive.

Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente non resiste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’unico motivo – con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, per avere la C.T.R. escluso l’assoggettabilità ad IRAP dell’attività svolta dal professionista malgrado lo stesso si avvalesse di una segretaria – è manifestamente infondato.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo firl plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

4. Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata, con la quale si è ritenuta irrilevante ai fini impositivi, l’utilizzo delle prestazioni di una segretaria, è immune da censure.

5. Ne consegue il rigetto del ricorso.

6. Non vi è pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

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