Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20358 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 7392 Del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010 proposto da:

T.M., rappresentato e difeso, per procura a margine del

ricorso, dall’avv. Nicolini Antonio di Cagliari, che ai sensi e per

gli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 4, indica il numero di fax

(OMISSIS) e l’indirizzo di posta elettronica

(OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in Roma,

alla Via Riccardo Grazioli Lante n. 16, presso l’avv. Paolo Bonaiuti

(fax (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TETI, in persona del sindaco p.t., autorizzato a stare in

giudizio con Delib. G.M. 25 marzo 2010, n. 19 ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla Via della Vite n. 7 presso l’avv. MASINI

Maria Stefania e rappresentato e difeso, per procura a margine del

controricorso, dall’avv. Sanna di Nuoro Giampietro, che ai sensi

dell’art. 366 c.p.c., comma 4, indica il n.ro di fax (OMISSIS) e

l’indirizzo di posta elettronica (OMISSIS);

– controricorrente

nonchè

FONDAZIONE ASILO INFANTILE “Francesco Angelo Murgia”, in persona del

legale rappresentante p.t., nella sua sede in (OMISSIS), presso la

casa

comunale, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 336/09 della Corte d’appello di Cagliari, 1^

sez. civ., del 24 settembre – 20 ottobre 2009, notificata il 22

febbraio 2009 al T.. Nessuno è comparso all’adunanza del 14

luglio 2011.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “FATTO: Con sentenza del 24 settembre 2009 – 20 ottobre 2009, notificata il 22 febbraio 2010, la Corte d’appello di Cagliari si è dichiarata competente a decidere sulle domande proposte da T.M. nei confronti del Comune di Teti e della Fondazione Asilo Infantile Francesco Angelo Murgia e le ha rigettate, pronunciando sull’appello principale del primo e su quello incidentale dell’ente locale avverso la pronuncia del Tribunale di Oristano, Sez. di Sorgono del 24 marzo 2005.

Detto tribunale, rigettata, l’eccezione di incompetenza funzionale sulla domanda proposta dall’ente locale, aveva riconosciuto l’esistenza del rapporto di affitto dedotto in domanda e respinto l’azione di risarcimento del danno del T. per la occupazione del fondo della Fondazione convenuta di cui egli era affittuario, per non esservi prova dei pregiudizi subiti dall’attore per tale condotta del Comune di Teti.

Con l’appello principale si chiedeva di riformare la sentenza in ordine alla prova del quantum debeatur che il T. affermava altro non essere che il mancato pagamento in suo favore dell’indennità aggiuntiva L. n. 865 del 1971, ex art. 17 e con il gravame incidentale il Comune insisteva nel negare per l’esistenza di qualsiasi rapporto di affitto della controparte con la Fondazione, non provato in alcun modo e con l’eccezione d’incompetenza del tribunale sulla domanda.

La Corte d’appello ha accolto il gravame incidentale del Comune, dichiarandosi competente funzionalmente sulla domanda del T., da qualificare come richiesta di determinazione dell’indennità aggiuntiva a lui spettante come preteso fittavolo e coltivatore diretto del fondo espropriato, ritenendola infondata nel merito per mancanza della prova del rapporto di affittanza, dovendo negarsi effetti preclusivi della domanda, al giudicato di una sentenza del 1996 della stessa Corte, che aveva dichiarato inammissibile una domanda identica della stessa parte nei confronti degli appellati.

Per la cassazione della indicata decisione, il T. ha proposto ricorso di due motivi, notificato il 18-19 marzo 2010, con il quale deduce: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in rapporto all’art. 112 c.p.c., avendo il giudice d’appello deciso oltre i limiti delle domande a lui proposte; b) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in rapporto all’art. 115 c.p.c, avendo la Corte valutato le prove diversamente da quanto deciso in primo grado, escludendo fosse dimostrato il rapporto di affitto del fondo a base della domanda risarcitoria. Afferma in primo luogo il ricorrente che la Corte era stata investita da lui del solo problema della prova della quantificazione dei danni alle coltivazioni posta a suo carico dal Tribunale, che con tale decisione aveva favorito l’illecita condotta dell’ente locale; la Corte d’appello ha provveduto a qualificare la domanda introduttiva diversamente dal giudice di primo grado, senza considerare che il riferimento all’indennità di espropriazione e a quella aggiuntiva per il fittavolo coltivatore diretto, si era fatto solo come parametro per la quantificazione dei danni, essendosi già dichiarata inammissibile la domanda di liquidazione dell’indennità in difetto di una stima di essa, per essersi avuta una cessione volontaria dei beni. In secondo luogo, la Corte di merito ritiene inesistente un rapporto di fatto con il fondo del ricorrente, senza considerare le ricevute di affitto pagate dallo stesso nè valutare le deposizioni dei testi escussi, ritenuti inattendibili per i loro rapporti di parentela o affinità con la parte e sulla base del contenuto del contratto di cessione stipulato da controparte.

DIRITTO. Il primo motivo di ricorso è infondato, perchè in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia chiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella proposta dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti stessi e all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante (Cass. 25 settembre 2009 n. 20652 e 12 maggio 2006 n. 11039). Nella specie, il primo motivo di ricorso è quindi infondato, anche a non considerare che nella fattispecie la Corte ha accolto il gravame incidentale dell’ente locale che aveva, anche in sede di appello, escluso l’esistenza di qualsiasi rapporto di affitto del T. con la Fondazione intimata contestato dai cedenti nell’atto di cessione e negli atti espropriativi, da cui emergeva essere invece affittuario del fondo un terzo, insistendo inoltre per la incompetenza sulla domanda che per l’ente locale, come poi per la corte di merito, era da qualificare come richiesta di liquidazione dell’indennità aggiuntiva, dovuta ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 17 all’affittuario coltivatore diretto, privato della disponibilità del terreno da coltivare. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato per la parte in cui non è inammissibile, in quanto la Corte d’appello, con una motivazione congrua sul piano logico e giuridico, ha ritenuto non provata l’esistenza del contratto di affitto, senza neppure considerare l’attività di coltivatore diretto del fondo del T. che comunque doveva dallo stesso provarsi per poter beneficiare dell’indennità (così da ultimo Cass. 15 maggio 2008 n. 12306), senza violazione dell’art. 116 c.p.c.; è comunque inammissibile il secondo motivo di ricorso, per la parte in cui domanda una nuova valutazione della domanda originariamente proposta dal T., con un riesame della stessa precluso al giudice di legittimità, in assenza di ragioni che chiariscano la carenza o insufficienza motivazionale su tale punto decisivo. In conclusione il ricorso, ad avviso del relatore, è manifestamente infondato, e si chiede quindi che il presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha Condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta, cui non si è replicato dal ricorrente dopo la notifica allo stesso delle proposte del relatore.

2. Il ricorso quindi deve essere rigettato, perchè manifestamente infondato.

3. Le spese del giudizio dì cassazione devono, per la soccombenza, porsi a carico del ricorrente la favore del controricorrente, liquidandosi come in dispositivo, nulla disponendo nei confronti della Fondazione Asilo infantile Francesco Angelo Murgia, che non ha resistito in sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al comune controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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