Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20357 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20357 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 13446-2017 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F.97103880585, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RO I\ Lk,
VIALE EUROPA n.190, presso l’avvocato DORA DE ROSE
dell’Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane, rappresenta e
difesa dall’avvocato ROSARIA ANTONIA BIANCO;

– ricorrente contro
GIORDANO GIULIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGI J SCIPIONI n.94, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA
FIORE, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente
all’avvocato MARIA TERESA SIMIONI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/07/2018

avverso la sentenza n. 497/2016 della CORTE D’APPKI,L0 di
VENEZIA, depositata il 23/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

che, con sentenza del 23 novembre 2016, la Corte di appello di
Venezia, in riforma della decisione di primo grado, dichiarata la
illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da
Giuliano Giordano con Poste Italiane s.p.a. per il periodo 10 febbraio
– 31 marzo 2007 e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato tra le parti a decorrere dal

10 febbraio 2007,

condannava la società a riammettere in servizio il lavoratore ed al
pagamento in suo favore di un’indennità ex art. 32 L. 4 novembre
2010 n. 183 pari ad tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto;
che, per quello ancora di rilievo in questa sede, la Corte territoriale
riteneva la nullità del termine apposto al contratto – stipulato ai
sensi dell’art. 2 comma 1 bis d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368 così
come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 – non avendo
Poste Italiane s.p.a. provato il rispetto della cd. “clausola di
contingentamento”;
che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso Poste
Italiane s.p.a. affidato a cinque motivi cui resiste il Giordano con

controricorso;
che è stata depositata la

proposta del relatore, ai sensi dell’art.

380-bis cod. proc. ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il -Giordano ha depositato memoria ex art. 380 bis cod proc.
civ. in cui dissente dalla proposta del relatore ed insiste per il rigetto
del ricorso e chiede la trattazione della causa in pubblica udienza;
CONSIDERATO

Ric. 2017 n. 13446 sez. ML – ud. 06-06-2018
-2-

RILEVATO

che con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115, 116, 420, 421 e 437
cod. proc. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod.
proc. civ.) e con il secondo omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ( in
relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.) per avere la

società l’osservanza del limite percentuale di assunzioni di lavoratori
a tempo determinato omettendo l’ammissione delle istanze
istruttorie articolate e di esercitare i propri poteri ufficiosi; con il
terzo ed il quarto motivo viene dedotta violazione e falsa
applicazione di plurime disposizioni di legge per avere la Corte
territoriale erroneamente applicato il criterio del “full time
equivalent” per calcolare il numero degli assunti a tempo
indeterminato ed il diverso criterio “per teste” per determinare il
numero dei contratti a termine stipulati finendo con il paragonare
termini non omogenei onde verificare il rispetto della cd. “clausola di
contingentamento” laddove, invece, paragonando dati omogenei
(testa/lavoratore) avrebbe potuto constatare che il limite
percentuale del 15% era stato rispettato; con il quinto motivo si
lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1 bis, del
d.Lgs. del 6 settembre 2001 n. 368 in relazione all’art. 1418 cod. civ.
essendo del tutto errata l’affermazione contenuta nell’impugnata
sentenza secondo cui l’accertato mancato rispetto della cd. “clausola
di contingentamento” non comporta effetti solo sui contratti conclusi
dopo il superamento del limite legislativamente fissato ma “comporta
l’insussistenza della stessa esigenza oggettiva, come tipizzata dal
Legislatore e di conseguenza l’illegittimità del termine apposto” ai
contratti a termine conclusi nell’anno di riferimento;
che i primi quattro motivi sono fondati in quanto il

ì ffronto

deve

essere effettuato su base omogenea verificando il rispetto della
percentuale di contingentamento sia secondo il criterio del ‘full time
equivalent’ sia secondo quello ‘per teste’ tanto l’organico aziendale
quanto il numero dei lavoratori a termine. La tesi sostenuta
Ric. 2017 n. 13446 sez. ML – ud. 06-06-2018
-3-

Corte di appello erroneamente ritenuto non provata da parte della

nell’impugnata sentenza si fonda sull’applicazione di un doppio
criterio, il primo sulla base del principio del ‘full time equivalenti per
determinare l’organico ed un secondo ‘per teste’ per determinare gli
assunti a termine. In tal modo, però, si realizza un raffronto
irrazionale per la disomogeneità dei parametri di commisurazione
delle due grandezze e non coerente con la formulazione letterale

due specifiche tipologie contrattuali – tempo determinato e tempo
indeterminato – (cfr. Cass. 11 febbraio 2014, n. 3031 resa con
riguardo ad una ipotesi in cui la percentuale da non superare era
stata fissata dalla contrattazione collettiva e la recente Cass. 15
gennaio 2018, n. 753 resa proprio con riferimento all’art. 2, co.

1

bis, del d.lgs. n. 368/2001);
che

l’accoglimento

dei

primi

quattro

motivi

comporta

l’assorbimento del quinto;
che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del
relatore, vanno accolti i primi quattro motivi, assorbito il quinto,
l’impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con
rinvio alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione anche
per le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbito il
quinto, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e
rinvia alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione anche
per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018
Il Presidente

della norma che è quella di garantire un’adeguata proporzione tra

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