Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20357 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 28614

del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO – B.T.L. Soc. coop.

(C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente, legale rappresentante

pro tempore, C.U. rappresentato e difeso dall’avvocato

Massimo Iolita (C.F.: LTI MSM 52M09 H598Y);

– ricorrente –

nei confronti di:

U.C., (C.F.: BRT CLD 58L31 B157N) rappresentato e difeso

dall’avvocato Alessandro Benussi (C.F.: BNS LSN 72B02 6157E);

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia emessa all’udienza del

17 luglio 2019 nel procedimento civile iscritto al n. 7669/2019 del

R.G.;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona della Dott.

Mastroberardino Paola, che ha chiesto la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del

10 settembre 2020 dal consigliere relatore Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

U.C. ha proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia in favore della B.T.L. Soc. Coop., sollevando, tra l’altro, eccezione pregiudiziale di continenza rispetto ad un giudizio, da lui preventivamente instaurato, di accertamento negativo della validità del titolo negoziale in base al quale era stato emesso il provvedimento monitorio.

L’istruttore – ritenuta potenzialmente idonea a definire il procedimento l’eccezione pregiudiziale di continenza – ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rimettendo le parti all’udienza già fissata per il merito, senza peraltro decidere sulla predetta eccezione.

La B.T.L. Soc. Coop. propone istanza di regolamento di competenza.

Ha resistito l’ U. con memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’istanza di regolamento di competenza è inammissibile.

In base alla giurisprudenza di questa Corte (il ricorso non offre motivi sufficienti a rivedere) “anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione” (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21561 del 22/10/2015, Rv. 637566 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20608 del 12/10/2016, Rv. 641564 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017, Rv. 642736 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017, Rv. 644625 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 3150 del 08/02/2018, Rv. 646760 – 01).

L’ordinanza impugnata risulta invece pronunziata dall’istruttore senza alcuna rimessione della causa in decisione, senza previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, senza che il giudice abbia inequivocabilmente espresso l’intenzione di risolvere definitivamente, davanti a sè, con la propria determinazione, la questione di continenza sollevata dell’opponente; detta ordinanza ha in realtà ad oggetto esclusivamente la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con rimessione delle parti all’udienza già fissata per la trattazione del merito della controversia, senza espressa decisione della indicata questione di continenza (che risulta presa in esame in via incidentale e sommaria, al solo fine di valutare le probabilità di accoglimento dell’opposizione proposta).

Detta ordinanza non può quindi in alcun modo qualificarsi come provvedimento decisorio definitivo in ordine alla competenza o continenza, e non è pertanto suscettibile di impugnazione con istanza di regolamento di competenza.

D’altra parte, nella giurisprudenza di questa Corte, risulta altresì consolidato il principio per cui “non può essere impugnata con il regolamento di competenza l’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo si limiti ad una delibazione sommaria sulla competenza, unicamente come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13255 del 27/11/1999, Rv. 531570 01; conf., ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 1974 del 22/02/2000, Rv. 534212 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 12980 del 13/07/2004, Rv. 574530 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13765 del 15/06/2006, Rv. 589820 – 01).

2. L’istanza di regolamento di competenza è dichiarata inammissibile.

Per le spese del procedimento di regolamento di competenza si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo (con distrazione in favore del difensore del resistente, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo).

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del procedimento di regolamento di competenza in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Alessandro Benussi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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