Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20356 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20356 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 10590-2017 proposto da:
INTESA SANPAOLO S.P.A. C.F.00799960158, quale incorporante
Sanpaolo TIMI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR
n.19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA
TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PAOLO TOSI;
– ricorrente contro
ALBERGA GIANLUCA, ALBERGA NICOLA, ALBERGA LUIGI,
quali eredi di Alberga Pasquale, PERRONE FRANCESCO, quale
erede di Perrone Raffaele, TRAMPETTI ANTONIO, TRAMONTI
GABRIELLA e TRAMONTI RITA, quali eredi di Maradei Antonia,
SPERANZA GENNARO, LANGELLA GAETANO, elettivamente

Data pubblicazione: 31/07/2018

domiciliati in RONIA, VIA FLANIINIA n.195, presso lo studio
dell’avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentati e difesi dall’avvocato
GIUSEPPE FERRARO;
– controricorrenti –

Al\LkTO IOLE, =AURICCHIO GAETANO, COPPOLA
BOTTAZZI ENRICO;
– intimati avverso la sentenza n. 6454/2016 della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI, depositata il 21/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO
che, con sentenza n. 6454/2016 del 21 ottobre 2016, la Corte di
appello di Napoli, per quello ancora di rilievo in questa sede, rigettava
il gravame proposto dal Intesa San Paolo s.p.a. nei confronti di
Pasquale Alberga, Iole Amato, Gaetano Auricchio, Enrico Coppola
Bottazzi, Gaetano Langella, Antonia Maradei, Raffaele Perrone,
Gennaro Speranza e Antonio Trampetti confermando la sentenza resa
dal Tribunale di Napoli che, in accoglimento della domanda proposta
dai predetti e da altri litisconsorti, tutti ex dipendenti del Banco di
Napoli (o loro aventi causa, in conseguenza del decesso del
dipendente) già collocati in quiescenza con decorrenza anteriore al
31/12/1990, aveva condannato Intesa Sanpaolo al pagamento in
loro favore delle differenze economiche sul trattamento pensionistico
per i periodi e gli importi indicati in ricorso, ciò in base al
mantenimento del meccanismo perequativo aziendale di cui alla
delibera dell’Istituto del 17/1/1983;

Ric. 2017 n. 10590 sez. ML – ud. 06-06-2018
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contro

che la pretesa dei ricorrenti (6 dei loro danti causa) traeva titolo da
una precedente sentenza del Pretore del lavoro di Napoli (n.
17809/1994), che aveva loro riconosciuto il diritto di conservare il
sistema di perequazione automatica delle pensioni, come disciplinato
anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 30/12/1992, n. 503,
sentenza confermata in grado di appello dal Tribunale di Napoli;
successivamente, le Sezioni Unite della Cassazione, con

sentenza n. 9024/2001, avevano cassato con rinvio la sentenza di
appello, riconoscendo tuttavia il diritto dei pensionati al mantenimento
del regime perequativo aziendale, ove cessati dal servizio prima del
31 dicembre 1990 e limitatamente al periodo 1°.1.1994 – 26.7.1996;
che la Corte di appello di Napoli, nel giudizio di rinvio, aveva
riconosciuto il diritto dei pensionati (tra cui gli odierni intimati o i loro
danti causa) a conservare il suddetto regime perequativo aziendale
relativamente al periodo 1°.1.1994-26.7.1996, condannando per
l’effetto la Sanpaolo Imi S.p.A. (incorporante del Banco di Napoli
S.p.A.) alla corresponsione dei relativi aumenti di pensione e la
pronuncia era stata confermata da questa Corte con decisione n.
19937 del 19 maggio 2004 – 6 ottobre 2004 (che si .era limitata ad
una modifica della statuizione solo nella sola parte concernente il
regime degli accessori), con conseguente formazione del giudicato;
che la Corte territoriale, nella decisione ora impugnata, aveva
ritenuto irrilevante ai fini della regolamentazione dei rapporti tra le
parti lo ius superveniens costituito dall’art. 1 comma 55 della legge n.
243/2004 in ragione dell’intervenuto giudicato escludendo, altresì, che
la base di computo delle prestazioni per il periodo successivo potesse
essere depurata degli incrementi erogati in virtù del regime
perequativo poi abrogato, ciò sulla base del criterio di calcolo
definitivamente accertato con riguardo agli anni 1994/1996, il cui
risultato era destinato a stabilizzarsi anche per gli anni successivi;
che per la cassazione della suddetta sentenza ricorre Intesa
Sanpaolo s.p.a. (quale incorporante di Sanpaolo Imi s.p.a.)
prospettando due motivi di ricorso cui resistono Gianluca, Nicola e
Luigi Alberga, quali eredi di Pasquale Alberga, Francesco Perrone,
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che,

quale erede di Raffaele Perrone, il Trampetti, Gabriella e Rita
Tramonti, quali eredi di Antonia Maradei, io Speranza ed il Langella
con controricorso mentre l’Amato, l’Auricchio e il Coppola Bottazzi
sono rimasti intimati;

che

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art.

380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti,

consiglio;

che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc.
civ. insistendo per l’accoglimento del ricorso;

CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ” ( in relazione all’art. 360, n.4,
cod. proc. civ.) per omessa pronuncia sul motivo di appello che
censurava la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva
riconosciuto le pretese differenze perequative anche a favore degli
attuali intimati, pensionati che già avevano risolto ogni rapporto con la
società mediante la capitalizzazione del trattamento integrativo,
evidenziandosi: che con la domanda era stata chiesta la condanna
della società al pagamento delle somme relative al periodo dal 10
luglio 2003; che, quindi, i ricorrenti chiedevano l’accertamento del
loro diritto a mantenere il trattamento perequativo previsto dalla
Delibera del Consiglio di Amministrazione del gennaio 1983 e
maturato alla data del luglio 1996 nei ratei di pensione successivi al
luglio 2003; che, però, l’aver chiesto ed ottenuto la capitalizzazione
del trattamento pensionistico facendo venir meno il diritto alla
pensione comportava necessariamente anche il venir meno del diritto
al trattamento perequativo, ai sensi dell’art. 1197 c.c. stante il
consenso espresso alla capitalizzazione nelle missive con le quali la
stessa era stata richiesta; che, inoltre, i pensionati che avevano
richiesto ed ottenuto la capitalizzazione della pensione avevano
stipulato un accordo con il quale l’originaria prestazione pensionistica
mensile era stata sostituita con una nuova obbligazione avente ad
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unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di

oggetto l’erogazione di un importo in somma capitale con l’intento di
estinguere la prestazione pensionistica medesima e tale accordo
novativo, quindi, aveva comportato l’estinzione, ex art. 1230 cod.
civ., della prestazione pensionistica mensile con conseguente
infondatezza di ogni pretesa concernente l’obbligazione originaria,
esercitata successivamente alla novazione medesima;

applicazione degli artt. 1197, 1230 e 1362 cod. civ. ” ( in relazione
all’art. 360, n.3, cod. proc. civ.) per erronea interpretazione dell’art.
47 Statuto Fondo Pensione per il Personale del Banco di Napoli per le
ragioni esposte nel primo motivo;
che il primo motivo è fondato non avendo l’impugnata sentenza
detto alcunché in merito al motivo di appello che censurava – sia
pure in subordine – la decisione del tribunale nella parte in cui aveva
riconosciuto le pretese differenze perequative anche a favore degli
attuali intimati, pensionati che già avevano risolto ogni rapporto con la
società mediante la capitalizzazione del trattamento integrativo;
che la fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento del
secondo;
che, pertanto, va accolto. il primo motivo, assorbito il secondo,
l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con
rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione che
provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa
l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018
il Presidente

– con il secondo motivo la ricorrente lamenta “violazione e falsa

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