Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20356 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 26/07/2019), n.20356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14398/2016 R.G. proposto da:

Cad Italia s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Michela Arzà, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Corradi, sito in

Roma, via Valsavaranche, 46, sc. D:

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 1377, depositata il 2 dicembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno

2019 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Cad Italia s.r.l. in liquidazione ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 2 dicembre 2015, di reiezione dell’appello dalla medesima proposta avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento di quattro avvisi di accertamento di rettifica dei diritti doganali emessi in relazione ad operazioni di importazioni effettuate per conto dell’importatrice TPL Tecnoghisa s.r.l.;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con gli atti impositivi impugnati l’Ufficio aveva proceduto al recupero del dazio antidumping asseritamente dovuto e non versato;

– il giudice di appello ha respinto il gravame della contribuente evidenziando l’inesistenza dell’invocato giudicato opponibile, rappresentato dalla pronuncia intervenuta in un giudizio intrapreso dalla importatrice, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del dazio antidumping, in presenza dell’inadempimento degli impegni assunti da parte degli operatori cinesi ai sensi della decisione n. 2006/109 CE, e la responsabilità della contribuente, in solido con l’importatrice, delle obbligazioni tributarie nascenti dalle operazioni doganali, in relazione alla sua qualità di rappresentante indiretto;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia la violazione degli art. 1306 c.c., comma 2, e art. 2909 c.c., per aver la sentenza impugnata omesso di verificare l’esito del giudizio instaurato dall’importatrice avverso i medesimi atti impositivi, pendente in grado di appello dopo che il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso;

– il motivo è inammissibile;

– con la censura prospettata la ricorrente lamenta, nella sostanza, la mancata attivazione, da parte del giudice di appello, del potere di sospendere il giudizio in attesa della definizione del procedimento instaurato dalla importatrice;

– orbene, la sospensione necessaria del processo, di cui all’art. 295 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, richiede che risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell’uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro;

– nel caso in esame, non ricorre siffatto rapporto di pregiudizialità in quanto l’accertamento oggetto del diverso giudizio non viene postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati, ma è suscettibile di assumere rilevanza solo se si conclude con esito favorevole ad una delle parti e per ragioni non personali ad essa;

– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 10, par. 5, Regolamento (CE) n. 1225/2009, art. 11preleggi, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 2123, comma 1, per aver la Commissione regionale ha ritenuto che le importazioni in esame intervenute tra il 2007 e il 2009 – fossero gravate del dazio antidumping, benchè rientranti nell’esenzione prevista dalla decisione n. 2609/109, abrogata solo successivamente alla data delle importazioni e, dunque, in violazione del principio di irretroattività dei dazi e delle disposizioni tributarie in generale;

– il motivo è infondato;

– il Reg. (CE) n. 1212/2005 ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese;

– in relazione all’oggetto delle importazioni in esame e all’identità del soggetto esportatore, con decisione 2006/109 la Commissione ha riconosciuto l’esenzione dall’applicazione del dazio antidumping a condizione che i prodotti in questione venissero esportati a un prezzo pari o superiore a un prezzo minimo stabilito a un livello tale da eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping;

– con tale decisione è stato espressamente previsto che “un’eventuale violazione dell’impegno assunto può comportare l’applicazione retroattiva del dazio antidumping per le pertinenti transazioni” (punto 7) e che “In caso di violazione o di revoca dell’impegno, o in caso di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, si applica automaticamente il dazio antidumping istituito a norma dell’art. 9, paragrafo 4, del regolamento di base, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 9, del regolamento di base” (punto 8);

– con decisione 2010/389 la Commissione ha abrogato la decisione 2006/109 a seguito dell’accertamento della violazione degli impegni assunti (proprio in relazione alle condotte poste in essere dall’esportatrice in questione);

– l’abrogazione della decisione che riconosceva l’esenzione determina, alla luce della condizione cui tale esenzione era stata riconosciuta, chiaramente espressa nel contenuto della decisione medesima, l’applicazione del dazio antidumping previsto in via generale, alla data delle operazioni, per le importazioni dalla Cina, venendo meno, ex tunc, l’esenzione riconosciuta dalla decisione poi abrogata;

– con il terzo e il quarto motivo di ricorso la contribuente si duole, rispettivamente, della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’omesso esame dei motivi di appello inerenti, rispettivamente, l’omessa motivazione degli atti impugnati e la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 220 e 239, Regolamento (CE) n. 2913/1992;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto non recano la riproduzione compiutamente, nella loro integralità, dei motivi di gravame interposti asseritamente non esaminati, per cui non è possibile per questa Corte verificare che le questioni sottoposte non siano nuove, anche in considerazione dell’assenza di elementi evincibili dalla sentenza utili a tal fine, e di valutarne la fondatezza (cfr. Cass. 20 agosto 2015, n. 17049);

– per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis.

PQM

la Corte rigetta ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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