Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20356 del 24/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/08/2017, (ud. 16/06/2017, dep.24/08/2017),  n. 20356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13417-2012 proposto da:

V.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA, 388, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARCO ZOPPI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI RIMMAUDO;

– ricorrente –

contro

D.P.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1183/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CORDESCHI CARLA, con delega dell’Avvocato GIOVANNI

RIMMAUDO difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente, V.S., ha proposto nel 2003 una domanda al Tribunale di Massa, volta a ottenere l’accertamento della natura simulata della vendita della nuda proprietà di un immobile alla moglie, vendita avvenuta nel 1988. La moglie, D.P.M.G. si è costituita chiedendo il rigetto della domanda. Veniva espletato l’interrogatorio formale della signora D.P., ma respinta la richiesta probatoria dell’attore di assunzione di dichiarazioni di terzi perchè, alla luce del combinato disposto degli artt. 1417 e 2724 c.c., inammissibili.

Il giudizio di primo grado si è chiuso con il rigetto della domanda dell’attore, in quanto il Tribunale non ha ritenuto raggiunta la prova dell’asserita simulazione assoluta della vendita.

2. Il signor V. ha impugnato la sentenza innanzi alla Corte d’appello di Genova, reiterando la richiesta di assunzione di prova testimoniale (sussisterebbero infatti i presupposti della perdita incolpevole del documento, una controdichiarazione della appellata che fornirebbe la prova della simulazione, e del principio di prova scritta, costituito dal verbale dell’udienza in cui era stato assunto l’interrogatorio formale) e di ordine di esibizione, nei confronti della Procura della Repubblica, della denuncia di furto del documento. Le richieste istruttorie sono state rigettate.

La Corte d’appello, con pronuncia del 28 novembre 2011, ha anch’essa ritenuto carente la prova della natura simulata dell’atto di vendita e ha così confermato la sentenza impugnata.

3. Il signor V. ha proposto ricorso in cassazione articolato in cinque motivi.

4. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la “errata applicazione e/o interpretazione degli artt. 1417, 2724, n. 1, in relazione agli artt. 2730 e 2733 c.c.”, nonchè l'”omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio”. La Corte d’appello avrebbe infatti violato le disposizioni laddove ha negato – con affermazione contraddittoria e comunque non sorretta da “adeguata e congrua motivazione” – valore di principio di prova scritta alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla signora D.P..

Il motivo è infondato. Il ricorrente vorrebbe infatti che le risposte date da controparte in sede di interrogatorio formale – il risultato di una prova formatasi nel processo – costituiscano il principio di prova scritta (per definizione quindi precostituita, il legislatore parla infatti di “qualsiasi scritto”) che consente di superare A inammissibilità della prova testimoniale della simulazione. Non soltanto. Come ha affermato la Corte d’appello – con motivazione argomentata e coerente – dalle risposte date dalla signora D.P. emerge non la conferma della simulazione della vendita, ma all’opposto che le parti stipulanti avevano realmente voluto trasferire la nuda proprietà dell’appartamento.

2. Con il secondo motivo si denuncia la “violazione dell’art. 782 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, facendosi riferimento a una “sopraelevazione di cui ha riferito la D.P.” che “sarebbe stata realizzata dalla zia”, circostanza questa che appare poco comprensibile ed estranea alla causa.

Il motivo è pertanto inammissibile.

3. Con il terzo motivo si fa valere “ancora violazione dell’art. 360, n. 5” e violazione degli artt. 115,244 e 345 c.p.c.: la Corte d’appello avrebbe errato nell’aver concluso per il mancato assolvimento dell’ onere della prova da parte di V., non avendo disposto la assunzione delle prove testimoniali da questi richieste.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello – con motivazione sufficiente e non contraddittoria – ha infatti correttamente escluso, sulla base di una ricostruzione in fatto incensurabile davanti a questa Corte, l’ammissibilità della prova testimoniale in mancanza di un principio di prova scritta e della dimostrazione della perdita incolpevole del documento.

4. Il quarto e il quinto motivo ripropongono le doglianze del terzo, lamentando la mancata ammissione delle prove testimoniali, aventi in particolare ad oggetto, il quarto motivo i capitoli di prova n. 5, 6 e 7 e il quinto motivo – ove è specificamente denunciata la violazione dell’art. 2724 c.c., n. 3, e la contraddittorietà della motivazione sul punto – la mancata assunzione di prova testimoniale sul capitolo di prova n. 8.

Anch’essi sono pertanto infondati.

5. Il ricorso va rigettato.

Non avendo la signora D.P. svolto difese in questo giudizio, nulla viene deciso in punto spese di lite.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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