Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20355 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel.Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al numero

25492 del ruolo generale dell’anno 2019, sollevato dal Tribunale di

Reggio Calabria con ordinanza in data 17 luglio 2019 nel giudizio

iscritto al n. 3792/2015 R.G. del predetto ufficio giudiziario,

vertente tra

M.F. (C.F.: non indicato)

e

EQUITALIA SUD S.P.A.

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

COMUNE DI MILANO

COMUNE DI MESSINA

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del Dott. Fresa Mario,

che chiede sia dichiarata la competenza del Giudice di Pace di

Reggio Calabria;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del

10 settembre 2020 dal consigliere relatore Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel giudizio promosso da M.F. nei confronti del locale agente della riscossione Equitlia Sud S.p.A., nonchè della Prefettura di Reggio Calabria e dei comuni di Raggio Calabria, Milano e Messina, per contestare il provvedimento di fermo amministrativo iscritto su un veicolo di sua proprietà sulla base di crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, giudizio riassunto davanti al Tribunale di Reggio Calabria a seguito di dichiarazione di incompetenza per materia del locale Giudice di Pace, è stato sollevato di ufficio dal tribunale conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con provvedimento emesso in data 17 luglio 2019 (all’esito di riserva assunta alla prima udienza di comparizione delle parti, in data 26 marzo 2019).

E’ stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ed il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni scritte, a norma dell’art. 380 ter c.p.c..

Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’istanza di regolamento di competenza di ufficio è inammissibile.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, cui intende darsi continuità, “il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall’art. 38 c.p.c., purchè promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede; il mancato rispetto di detto termine comporta l’ inammissibilità del regolamento d’ufficio, pur quando il regolamento venga sollevato all’udienza di trattazione successiva ad altra di mero rinvio, perchè la celebrazione di tali udienze è vietata nel nostro ordinamento, stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo (in applicazione di detto principio, la S.C. ha ritenuto intempestivo il regolamento di competenza sollevato alla prima udienza di effettiva trattazione, perchè successiva ad altra di mero rinvio operata con “salvezza dei diritti di prima udienza”)” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27731 del 29/10/2019, Rv. 655646 – 01; conf. Sez. 1, Ordinanza n. 18680 del 05/12/2003, Rv. 568712 – 01).

Nella specie, dalla stessa ordinanza con cui è stato sollevato il conflitto, che risulta emessa in data 27 luglio 2019, all’esito dell’udienza del 27 febbraio 2019, emerge che la prima udienza per la comparizione delle parti e la trattazione, a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice di pace, già fissata per data anteriore, era stata differita dal giudice istruttore al 30 novembre 2016 per consentire la regolarizzazione del contraddittorio nei confronti della Prefettura di Reggio Calabria, senza che il differimento sia stato dovuto alla esclusiva necessità di svolgere attività processuali strettamente funzionali alla valutazione riguardanti la prospettabilità del conflitto di competenza (cfr. sul punto, Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20445 del 02/08/2018, Rv. 650296 – 01, in cui si precisa che “il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, e innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, salvo che debba svolgere attività processuali, come assumere sommarie informazioni, strettamente funzionali alla valutazione riguardanti la prospettabilità del conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità le dette attività processuali – nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il regolamento di competenza elevato d’ufficio dal giudice il quale, dopo avere rilevato la questione all’udienza ex art. 183 c.p.c., aveva differito a un momento successivo la relativa richiesta, disponendo una serie di rinvii finalizzati ad acquisire il fascicolo d’ufficio e la CTU espletata presso il giudice “a quo”, non esplicitamente motivati come strettamente funzionali all’elevazione del conflitto”). Nella specie, infatti, la causa ha avuto regolare trattazione ai fini del merito nelle successive udienze e, all’esito dell’istruttoria, è stata anche fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni

Il conflitto non può quindi ritenersi promosso entro la prima udienza di trattazione.

L’istanza di regolamento va di conseguenza dichiarata inammissibile.

Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede, quindi nulla è a dirsi sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il conflitto;

– nulla per le spese.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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