Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20355 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 05/10/2011), n.20355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato TRICERRI LAURA, che la

rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.M.;

– Intimato –

avverso la sentenza n. 312/2010 del TRIBUNALE di LUCCA del

26/01/2010, depositata il 02/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato in data 1 aprile 2010, B.S. proponeva regolamento di competenza avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lucca aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale nel procedimento di separazione personale da essa proposto nei confronti del coniuge N.M.. Lamentava che il Tribunale avesse accolto l’eccezione per ragioni diverse da quelle prospettate dal convenuto, e comunque, nel merito, che non fosse stata ritenuta rilevante la convivenza delle parti a (OMISSIS) anteriormente alla separazione.

Non si è costituito il N.. Il ricorso è fondato.

Va precisato che l’eccezione, come nella specie tempestivamente proposta, fa salvo il potere del Giudice di verificare la propria competenza, anche sulla base di ragioni differenti da quelle eccepite, nei limiti, ovviamente, della competenza contestata.

Nel caso di specie, il N. aveva eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Lucca; assumendo che i coniugi non avevano mai avuto residenza comune in tale città; il Giudice ha accolto l’eccezione sul presupposto che, all’atto della domanda di separazione, non vi era più casa coniugale, essendosene allontanate entrambe le parti. Tale interpretazione contrasta palesemente con la lettera dell’art. 706 c.p.c.: esso prevede che la domanda si proponga al Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza,del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. E’ evidente che il criterio alternativo di competenza può essere utilizzato solo se non vi sia mai stata residenza comune e non nell’ipotesi che questa sia venuta meno.

E’ assai significativo che, in tal senso, si sia orientata anche la Corte Costituzionale, chiamata a decidere sulla legittimità di analoga norma in sede di divorzio. La Corte, con sentenza n. 169 del 2008,ha ritenuto che l’inciso “in mancanza”, non potesse che riferirsi all’ipotesi in cui residenza comune dei coniugi non vi fosse mai stata, dichiarando l’incostituzionalità parziale della norma, in ordine al criterio dell’ultima residenza comune dei coniugi.

I Giudici della Consulta hanno evidenziato l’irragionevolezza della norma: in sede di divorzio, con la presumibile cessazione di convivenza da almeno tre anni, e conseguentemente del luogo di ultima residenza comune, questo sarebbe con probabilità del tutto privo di qualsiasi collegamento con l’attuale residenza dei coniugi. Ciò non si verifica nella diversa ipotesi di separazione personale, caratterizzata in genere dalla conservazione della casa coniugale da parte di uno dei coniugi (e magari di entrambi fino all’udienza presidenziale). In materia dunque il criterio dell’ultima residenza comune non è affatto irragionevole. E un’eventuale questione di costituzionalità dovrebbe ritenersi manifestamente infondata.

Per quanto sopra indicato va accolto il ricorso, cassata la sentenza del Tribunale di Lucca, e dichiarata la competenza territoriale dello stesso Tribunale.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il regolamento di competenza; cassa la sentenza del Tribunale di Lucca; dichiara la competenza del Tribunale di Lucca;

condanna l’intimato al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 900,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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