Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20354 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel.Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 31950 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

C.G. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Genovese Francesco (C.F.: GNV FNC 67L12 F158W)

– ricorrente –

nei confronti di

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

funzionario, rappresentante per procura, R.G.

rappresentato e difeso dall’avvocato Correnti Maria (C.F.: CRR MRA

75863 F158K)

– Controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Messina n.

900/2017, pubblicata in data 19 settembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 10 settembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.G. ha agito in giudizio nei confronti del locale agente della riscossione, Serit Sicilia S.p.A. (oggi Riscossione Sicilie S.p.A.), per ottenere la cancellazione di una iscrizione ipotecaria da questi operata sulla base di una pluralità di cartelle di pagamento, nonchè l’annullamento di tutte le indicate cartelle ed il risarcimento dei danni.

La domanda è stata qualificata come opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi ed è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Messina, che ha dichiarato inesistente il diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione solo in relazione ad alcune delle cartelle in contestazione, rigettando le altre domande.

La Corte di Appello di Messina, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’inesistenza del diritto dell’agente in relazione a tutte le cartelle di pagamento e ha disposto la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, confermando il rigetto della domanda risarcitoria.

Ricorre il C., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Riscossione Sicilia S.p.A..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Il ricorrente ha inviato memoria (a mezzo posta elettronica certificata), ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, in data 4 settembre 2020.

Diritto

RITENUTO

che:

1. E’ preliminare la verifica della tempestività del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 19 settembre 2017 e non notificata.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio in epoca anteriore al 2009. Essendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c. nella formulazione precedente alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini. L’azione è stata espressamente qualificata come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sia da parte del giudice di primo grado che da parte del giudice secondo grado ed in relazione a tale qualificazione non è stata avanzata dalle parti alcuna censura (se non, tardivamente, nella memoria inviata dal ricorrente in data 4 settembre 2020, in vista dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2) onde sulla stessa deve ritenersi formato il giudicato.

Nè rileva che, unitamente all’opposizione all’esecuzione, sia stata avanzata anche una domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimo operato dall’agente della riscossione e, in particolare, dei danni derivati dall’iscrizione ipotecaria oggetto di contestazione. Tale domanda va infatti comunque inquadrata nell’ambito della previsione di cui all’art. 96 c.p.c., comma 2, ed essa è accessoria e dipendente rispetto a quella principale di opposizione all’esecuzione, onde la sua proposizione non è sufficiente a determinare l’applicazione della sospensione feriale dei termini (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20745 del 28/09/2009, Rv. 609441 – 01: “le cause di opposizione all’esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 3, ed a tal fine nulla rileva che, unitamente all’opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che tali domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione”; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 397 del 07/05/1998, Rv. 515181 – 01; nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 4375 del 25/03/2003, Rv. 561403 – 01, anche con riguardo alla domanda risarcitoria, proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c., accessoria a quella di accertamento dell’obbligo del terzo; Sez. 1, Sentenza n. 17202 del 28/08/2004, Rv. 576319 – 01, con riguardo alla domanda risarcitoria accessoria alla controversia in tema di dichiarazione e revoca del fallimento).

E’ appena il caso di sottolineare in proposito che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, “l’art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 2043 c. c., sicchè la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017, Rv. 644286 – 01; nel medesimo senso, cfr. ad es.: Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010, Rv. 611867 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011, Rv. 619216 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10518 del 20/05/2016, Rv. 639812 – 01). L’indicato principio di “accessorietà” vale, evidentemente, anche con riguardo alla responsabilità prevista dall’art. 96 c.p.c., comma 2, per l’illegittima iscrizione ipotecaria, per l’ipotesi di iscrizione operata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, laddove la domanda risarcitoria venga proposta unitamente a quella con la quale si contesta la legittimità dell’iscrizione.

Il termine per proporre il ricorso scadeva, di conseguenza, in data 19 settembre 2018.

Il ricorso risulta notificato a mezzo P.E.C. in data 19 ottobre 2018 (con richiesta di notificazione operata in pari data).

Esso è dunque tardivo, e come tale inammissibile.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Anche il controricorso risulta peraltro inammissibile.

In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore speciale, ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 – 01).

Nella specie non risultano documentati qualità e poteri del soggetto in persona del quale si è costituita la società controricorrente, e cioè il funzionario, che si assume rappresentante per procura, R.G., non essendo stato prodotto in giudizio il relativo atto in base al quale a quest’ultimo sarebbero stati conferiti detti poteri (procura autenticata da notaio, solo richiamata nell’epigrafe del controricorso, ma non prodotta in atti; detta procura non risulta del resto tra i documenti compresi nell’indice dei documenti allegati allo stesso controricorso).

Nulla è pertanto a dirsi in relazione alle spese del giudizio, in ragione dell’inammissibilità del controricorso.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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