Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20354 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 26/07/2019), n.20354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28381-2016 proposto da:

RISORSE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSENZA 8, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA STRATA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CHIARA LANZILLOTTA;

– ricorrente –

contro

DONATELLO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 822/2016 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 09/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANIA BILLI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

la controversia ha ad oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento per l’omessa denuncia e l’omesso versamento dell’ICI riguardante l’anno 2004 relativo ad un’area fabbricabile della società contribuente; in particolare era stato dichiarato un valore di Euro 54 al metro quadro, sulla base di un’originaria dichiarazione risalente al 1992, mentre l’ente impositore aveva accertato una maggiore base imponibile di Euro 200 al metro quadro;

– la CTP aveva respinto il ricorso presentato dalla società contribuente sul presupposto che, in ragione delle caratteristiche della natura dell’area, edificabile, sussisteva l’obbligo in capo alla contribuente di procedere alla presentazione della denuncia di variazione ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4; ne conseguiva che era stato correttamente individuato il termine quinquennale di decadenza, cosicchè era da ritenere legittimo l’esercizio della potestà impositiva; la pronuncia, poi, aveva ritenuto corretto il valore accertato dall’ufficio e, dunque, legittimo l’avviso di accertamento;

– la C.T.R. per la Toscana, con sentenza depositata il 9 maggio 2016, riformando la sentenza della commissione tributaria provinciale, ha accolto l’appello della società contribuente;

– per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, la sentenza impugnata ha fondato le proprie ragioni sulle seguenti considerazioni: è fondata l’eccezione di decadenza dall’esercizio dell’attività impositiva; essa avrebbe dovuto essere esercitata entro il 31/12/2009, in quanto nel caso di specie la dichiarazione era stata effettuata dalla società contribuente nel 1992 ed era da intendersi reiterata negli anni successivi; nel merito l’avviso di accertamento era carente di motivazione con conseguente lesione del diritto di difesa;

avverso la sentenza ricorre l’ente riscossore che presenta anche memoria, mentre il contribuente resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. La Società Risorse S.p.A. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Con il primo lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e degli artt. 329 e 112 c.p.c; censura che il giudice di appello abbia erroneamente pronunciato su una domanda riproposta nel secondo grado in modo generico e in assenza di uno specifico motivo di impugnazione; la parte contribuente avrebbe, ad avviso dell’ente riscossore, chiesto solo in sede di conclusione dell’atto di appello e in via subordinata la nullità dell’avviso di accertamento per carenza motivazionale, omettendo ogni argomentazione difensiva.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

1.2. L’ente impositore sostiene che la parte contribuente abbia violato l’onere posto a suo carico di riproporre in appello in modo specifico i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado con specifico riguardo l’eccezione di carenza di motivazione dell’atto impositivo, essendosi limitata a chiedere in via subordinata e solamente in sede di conclusioni la nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione. Non risultano riportati nel motivo di ricorso i passaggi dell’atto di appello censurati, nè tale atto risulta allegato in questo giudizio. Tali omissioni precludono al giudice di legittimità qualunque vaglio sulla censura sollevata in violazione del combinato disposto degli artt. 366 e 369 c.p.c.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5; censura che il giudice di secondo grado abbia ritenuto l’ufficio riscossore decaduto dall’esercizio della potestà impositiva sul presupposto che l’avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31/12/2009; la notifica è avvenuta il 10/12/2010, in quanto a suo avviso il termine ultimo era il 31/12/2010.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Nel caso di specie è pacifico che la società contribuente ha presentato una dichiarazione nel 1992. Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4: “I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1 gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare ne/le forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate.”

L’ente impositore, all’esito di un controllo, ha ritenuto che si trattasse di un’ipotesi di omessa dichiarazione di variazione. Tale qualificazione è da ritenersi errata, in quanto la società contribuente ha di fatto presentato una dichiarazione nel 1992 che, sulla base del disposto normativo sopra riportato è da ritenersi reiterata negli anni successivi (c.d. dichiarazione ultrattiva).

Non può trovare accoglimento il rilievo secondo cui, quando oggetto d’imposta è un’area edificabile, sussiste l’obbligo in capo al contribuente di verificare ogni anno le oscillazioni di valore del bene, in quanto troppo generico. La norma sopra riportata prevede l’ultrattività degli effetti dell’originaria dichiarazione, fissando come unica eccezione il subentrare di “modifiche di dati ed elementi dichiarati”, i quali impongono al contribuente di presentare una denuncia di variazione.

Si ritiene che tali modifiche, per essere rilevanti ai fini della norma sopra richiamata, debbano essere ancorate a precisi elementi fattuali o a determinate variazioni delle caratteristiche urbanistiche, circostanze che non ricorrono nel caso in esame e, comunque, non sono state evidenziate nel ricorso per cassazione.

Nella specie, alla base dell’atto di accertamento è stata posta una perizia di stima, il quadro tariffario OMI, allegati all’avviso di accertamento, e il riferimento alle cd. zone omogenee. Tali elementi se giustificano il potere di verifica da parte dell’ente impositore delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti, da soli non sono sufficientemente certi per fare sorgere un obbligo in capo al contribuente di presentare una dichiarazione di variazione.

Nella specie, dunque, si è realizzata una ipotesi di infedele o incompleta dichiarazione con relativo omesso versamento. In tal caso trova applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, secondo cui: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17, e successive modificazioni.”

In applicazione della citata norma, dunque, il termine per l’accertamento è scaduto il 31/12/2009, nel quinto anno successivo al termine previsto per il versamento. La notifica dell’atto impositivo effettuata in data 10/12/2010, pertanto, è tardiva con conseguente decadenza dell’ufficio accertatore dall’esercizio della potestà impositiva. 3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, della L. n. 212 del 2000, art. 7; censura l’interpretazione fornita dal giudice d’appello sulle norme relative alla motivazione degli atti positivi evidenziando che questi ha omesso di esaminare la documentazione e le argomentazioni poste a base dell’avviso di accertamento.

3.1. Il rigetto del secondo motivo di ricorso determina l’assorbimento del terzo.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso.

5. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della società contribuente in giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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