Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20353 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel.Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 31848 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: (OMISSIS))

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore (C.F.: (OMISSIS))

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore (C.F.: (OMISSIS))

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore (C.F.:

(OMISSIS))

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:

(OMISSIS))

– Ricorrenti –

nei confronti di

L.M. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dagli

avvocati Cantella Francesco Saverio (C.F.: CNT FNC 74E08 F839A) e

Stramaccia Emanuela (C.F.: STR MNL 62C42 G478Y)

– Controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n.

366/2018, pubblicata in data 21 maggio 2018 (e notificata in data 18

luglio 2018);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 10 settembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute ricorrono, sulla base di un unico motivo, contro la sentenza della Corte di Appello di Perugia che ha confermato la statuizione del Tribunale di Perugia, di condanna degli stessi al pagamento della somma di Euro 33.569,70 in favore di L.M., medico iscritto ad un corso di specializzazione per le professioni sanitarie presso l’ Università di (OMISSIS), a titolo di indennità per la mancata attuazione delle pertinenti direttive comunitarie.

Resiste con controricorso il L..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Il ricorso è inammissibile, sotto diversi profili.

1.1 In primo luogo, esso risulta proposto tardivamente.

La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 21 maggio 2018 e, secondo quanto affermano le stesse amministrazioni ricorrenti, notificata in data 18 luglio 2018.

Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’ art. 325 c.p.c., comma 2, e dell’art. 326 c.p.c..

Detto termine scadeva dunque in data 17 ottobre 2018, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali che, ai sensi d della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, art. 16, comma 3, a decorrere dal 2015, ha luogo dal 1 al 31 agosto (e quindi per un totale di 31 giorni, e non più di 46 giorni).

La richiesta di notifica del ricorso (datato 30 ottobre 2018) risulta effettuata solo in data 2 novembre 2018.

Il ricorso stesso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

1.2 Il ricorso, inoltre, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello ed, infine, del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Le amministrazioni ricorrenti si limitano a dare conto della loro condanna, in solido, al pagamento della somma di Euro 33.569,70 in favore del L., a titolo di indennizzo per la frequenza della Scuola di Specializzazione post-universitaria in Endocrinologia e Malattie del ricambio presso l’Università di (OMISSIS), essendo stata riconosciuta la loro responsabilità “per avere omesso di recepire tempestivamente ed integralmente le pertinenti direttive CEE”.

Non vengono adeguatamente richiamati, in dettaglio, l’oggetto e le ragioni, in fatto e in diritto, della domanda proposta, le difese ed eccezioni sollevate dagli enti convenuti, e neanche i termini esatti della decisione di primo grado in relazione al concreto thema decidendum e i motivi posti a base dell’appello.

Non è possibile pertanto ricostruire esattamente lo stesso oggetto del giudizio, in base alle indicazioni contenute nel ricorso.

1.3 Si deve infine osservare, anche per completezza espositiva, che lo stesso unico motivo del ricorso (con il quale si denunzia “Violazione art. 2909 c.c., artt. 39,324,329, c.p.c., art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, – Violazione L. 370 del 1999, art. 11”) è di per sè inammissibile.

Le amministrazioni ricorrenti sostengono che in relazione alla domanda del L. si sarebbe già formato un giudicato negativo, in virtù di una sentenza del Tribunale di Roma del 2006.

Nel ricorso però non solo, come si è già evidenziato, non è illustrato in termini adeguati e completi l’oggetto del presente giudizio, per come esso si è svolto in sede di merito, ma neanche vi è una precisa e dettagliata indicazione dell’oggetto del giudizio all’esito del quale si sarebbe formato l’invocato giudicato esterno.

Sotto questo profilo, effettivamente, come eccepito dal controricorrente, il ricorso difetta di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, in quanto non è adeguatamente richiamato il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fondano le censure svolte che, di conseguenza, questa Corte non è in condizione di esaminare nel merito.

D’altra parte, neanche viene chiarito dalle ricorrenti se ed in quali termini, nel corso del giudizio di merito, era stata sollevata la questione del giudicato esterno e, soprattutto, se nel corso del giudizio di merito era stata prodotta la copia della relativa sentenza del Tribunale di Roma, con l’attestazione del suo passaggio in giudicato.

Anzi, le stesse amministrazioni ricorrenti sembrerebbero dare per scontato che detta sentenza, sebbene anteriore di molti anni rispetto all’inizio del presente giudizio, non era stata mai invocata e, soprattutto, mai prodotta nel corso del giudizio di merito.

Essa viene infatti invocata e prodotta nella presente sede, in allegato al ricorso per cassazione, sul presupposto che, trattandosi di documento a sostegno di una eccezione di giudicato esterno, come tale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, tale produzione sarebbe ammissibile, ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

Al contrario, secondo l’indirizzo di questa Corte (che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rimeditare), “nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1534 del 22/01/2018, Rv. 647079 – 01; conf. Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589695 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 11112 del 07/05/2008, Rv. 603135 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010, Rv. 615854 – 01; Sez. 6 – 5, Sentenza n. 11365 del 01/06/2015, Rv. 635482 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 24531 del 18/10/2017, Rv. 645913 – 01).

Nella specie il preteso giudicato, in ragione della stessa data della sentenza di merito invocata, si sarebbe formato certamente in epoca anteriore alla pronuncia della decisione qui impugnata, onde il relativo documento non può essere prodotto nella presente sede ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna le amministrazioni ricorrenti, in solido, a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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