Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20353 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 26/07/2019), n.20353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19866-2016 proposto da:

4M SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo

studio dell’avvocato RENATO MACRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI FRANZESE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BISCEGLIE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso

lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO NAPOLETANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza o. 278/2016 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 03/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANIA BILLI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

– la controversia ha ad oggetto l’impugnativa di avvisi di accertamento riguardanti l’omesso, versamento dell’ICI per l’anno 2007 relativa ad unità immobiliari della società contribuente;

– la C.T.R. con sentenza depositata il 3 febbraio 2016, confermando la pronuncia di I grado, aveva rigettato l’appello della società contribuente; essa fondava la propria decisione sulle seguenti considerazioni: è infondata l’eccezione di violazione dell’obbligo di motivazione, risultando chiaramente indicati nell’atto impositivo i motivi dell’accertamento; l’eccezione della società contribuente riguardante l’avvenuta alienazione degli immobili oggetto di imposizione è rimasta priva sfornita di prova, nel senso che non risulta l’indicazione degli immobili venduti, non risulta alcuna variazione ICI; in relazione ad uno degli immobili la parte contribuente sostiene trattarsi di porticato, mentre esso risulta accatastato come locale commerciale; si tratta di accertamento di omesso versamento relativamente ad immobili che la stessa società ha dichiarato; le rendite prese a base dell’accertamento sono quelle derivanti dal catasto urbano e non sono mai state impugnate; gli avvisi di liquidazione sono stati emessi nel termine del 31 dicembre 2011, fissato dal legislatore che ha prorogato i termini per la notifica degli atti impositivi riguardanti l’ICI per l’anno;

– avverso la sentenza ricorre la parte contribuente che deposita memoria, mentre il comune si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. La parte contribuente, propone tre motivi di ricorso; con il primo lamenta l’omesso esame di fatti decisivi del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, ai sensi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; contesta che i giudici dell’appello non abbiano effettuato il debito riscontro tra gli estremi degli immobili indicati nel ricorso introduttivo e la documentazione prodotta consistente in atti di alienazione degli stessi; in relazione all’immobile costituente portico, i giudici non avrebbero esaminato la documentazione prodotta da cui risultava che lo stesso comune aveva certificato la destinazione dello stesso a “piano pilotis” e, dunque, esente dall’ICI.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dell’art. 2697 c.c.; si duole che i giudici del merito abbiano dato valore probatorio alle risultanze catastali che, invece, hanno natura indiziaria, non considerando la documentazione prodotta relativa agli atti di trasferimento degli immobili.

3. Con il terzo motivo lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dell’art. 115 c.p.c.; censura che i giudici di merito abbiano ritenuto contestata l’eccezione relativa all’avvenuto pagamento dell’ICI da parte degli acquirenti degli immobili in questione; sostiene in proposito che il comune avrebbe dovuto specificamente contestare detta circostanza.

3.1. I motivi, stante la loro stretta connessione sono infondati e vanno rigettati per le seguenti considerazioni.

3.2. Con riferimento agli immobili oggetto di accertamento e soprattutto all’eccepita avvenuta loro alienazione, i giudici del merito, in entrambi i gradi di giudizio, hanno ritenuto insufficiente la prova fornita dalla parte ricorrente. Dalla lettura della sentenza impugnata è da escludere che i documenti prodotti dalla parte contribuente non siano stati esaminati, in quanto è chiaro, anche nella parte relativa allo svolgimento del processo, che gli atti di trasferimento siano stati presi in considerazione e ritenuti inidonei a provare i passaggi di proprietà in capo a terzi ed, in ogni caso, insufficienti ad escludere che ricorresse il presupposto impositivo a carico della parte contribuente.

A tale proposito, infatti, la sentenza impugnata ha ben precisato che nella controversia si tratta di accertamento di omesso versamento relativamente ad immobili che la stessa società aveva dichiarato.

I giudici di appello hanno, inoltre, chiarito e sotto tale aspetto non è stata sollevata alcuna censura nel presente giudizio che la società contribuente non ha effettuato alcuna dichiarazione di variazione, richiesta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10.

Consegue da tali rilievi l’inammissibilità del primo motivo, in quanto con esso la parte contribuente chiede una rimeditazione delle risultanze istruttorie preclusa al Giudice di legittimità ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

In tal senso questo collegio aderisce al consolidato orientamento, secondo cui: “Nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti”.(Cass. n. 21439 del 2015).

La valutazione degli elementi probatori è, infatti, attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. 23286 del 2005, n. 1414 del 2015). Sotto tale aspetto il primo motivo non chiarisce le ragioni per le quali gli elementi istruttori non considerati debbano ritenersi decisivi ai fini della decisione in rapporto alla parte della motivazione impugnata.

Nella specie la sentenza impugnata ha, viceversa, esplicitato le ragioni per le quali non ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta, mettendo anche in evidenza omissioni della parte contribuente. Essa deve, dunque, ritenere si congruamente motivata.

Sotto un diverso profilo il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”. Tale principio è applicabile, trattandosi di ricorso per cassazione proposto successivamente all’11 settembre 2012 (Cass. n. 26860 del 2014, n. 24909 del 2015, n. 11439 del 2018).

Va dichiarata, infine, l’inammissibilità del terzo motivo per difetto di autosufficienza e specificità, in quanto dallo stesso non è dato evincere da quali atti processuali, ma neanche per quali ragioni, la circostanza l’eccezione relativa all’avvenuto pagamento dell’ICI da parte degli acquirenti degli immobili in questione debba ritenersi non contestata. Tale omissione non rende possibile alcun vaglio in questa sede.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso per cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società contribuente a pagare in favore del comune di Bisceglie le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di Euro 1.500,00 comprensivo di esborsi, nonchè il 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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