Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20352 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 20352 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16282-2017 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA BONI GINO E MAURO S.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, DORDINI ELENA, BERNINI MARCO quali
soci illo tempore dell’Azienda Agricola Dordini Elena e Bernini Marco
s.s. oggi cancellata, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 59,
presso lo studio dell’avvocato ANGELA PALMISANO, rappresentati e
difesi dall’avvocato ESTER ERMONDI;
– ricorrenti contro
AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA;
– intimata –

Data pubblicazione: 31/07/2018

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
1449/2015 del TRIBUNALE di MANTOVA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2018 dal Consigliere MARIA ACIERNO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

consiglio, pronunziando sul regolamento, dichiari la giurisdizione del
giudice ordinario sulle questioni di cui ai punti da 1 a 5 descritti in
premessa e la giurisdizione del giudice amministrativo sui restanti
punti, emettendo le pronunzie conseguenti per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione in relazione
al giudizio, di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi
pendente davanti al Tribunale di Mantova, relativo a cartelle di
pagamento inviate da AGEA tramite Equitalia per importi richiesti in
applicazione del prelievo supplementare nel settore latte all’Azienda
Agricola Boni Gino e Mauro.
Il Collegio esaminati gli atti e, in particolare, la memoria di parte
ricorrente, rileva che è pendente procedimento con analoghe
questioni da trattare (R.G. 11402 del 2017) con camera di consiglio
già fissata per25/9/2018 e che, conseguentemente, è opportuna una
trattazione comune dei due ricorsi, tenuto conto anche dell’intervento
con requisitoria scritta, nell’altro procedimento, del Procuratore
Generale.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di consentire la trattazione del
presente ricorso unitamente a quello recante il n. di R.G. 11402 del
2017.
Così deciso nella camer eflA lio del 3 lugli4 2018.

GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che la Corte, in camera di

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