Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20352 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 31134 del dell’anno 2018, proposto da:

ALMAR DRINK & FOOD S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

Presidente, legale rappresentante pro tempore, C.C.

rappresentato e difeso dall’avvocato Bognanni Giuseppe (C.F.: BGN

GPP 64L29 A662S)

– ricorrente –

nei confronti di

S.G. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dagli

avvocati Morsoletto Paolo (C.F.: MRS PLA 70S05 L840N) e Ciccotti

Sabina (C.F.: CCC SBN 62E41 H501P)

-controricorrente-

e

COMPLIMENTI S.n.c. di S.G. & C. (C.F.: non indicato),

società cancellata dal Registro delle imprese in persona del legale

rappresentante pro tempore

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Treviso n.

637/2018, pubblicata in data 22 marzo 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 10 settembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società Complimenti S.n.c. di S.G. & C. ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso l’atto di precetto di pagamento della somma di Euro 855,40 ad essa intimato da Almar Drink & Food S.r.l. in virtù di un decreto ingiuntivo non opposto, contestando il diritto dell’intimante di procedere ad esecuzione forzata. L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Treviso. Il Tribunale di Treviso ha dichiarato inammissibile l’appello della società opposta, in quanto proposto nei confronti della società opponente, che era stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado. E’ intervenuta nel giudizio di secondo grado S.G., già socia e legale rappresentante della stessa società opponente.

Ricorre Almar Drink & Food S.r.l., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso S.G..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto tardivamente.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 22 marzo 2018.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2014. Essendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione conseguente alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01).

Il termine cd. lungo per l’impugnazione scadeva dunque in data 22 settembre 2018.

Il ricorso risulta notificato in data 22 ottobre 2018, a mezzo PEC.

Esso è dunque certamente tardivo e, come tale, inammissibile (resta dunque assorbita la questione posta dalla controricorrente, secondo la quale la sentenza impugnata sarebbe stata notificata alla società ricorrente in data 23 marzo 2018, con conseguente violazione altresì del termine cd. breve per l’impugnazione, essendo in ogni caso l’impugnazione stessa tardiva).

Ciò esime la Corte dall’esame dei singoli motivi.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, , inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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