Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20352 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 26/07/2019), n.20352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12077-2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 38, presso

lo studio dell’avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE LO GIUDICE;

– ricorrente –

contro

COMUNE CANICATTI’;

– intimato –

avverso la sentenza n. 602/2014 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 25/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANIA BILLI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

la controversia ha ad oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento riguardante il pagamento dell’ICI per l’anno 2004;

– la C.T.R., depositata il 25 febbraio 2014, in riforma della pronuncia di I grado, aveva accolto l’appello del comune rigettando l’originario ricorso introduttivo; essa fondava la propria decisione sulle seguenti considerazioni: è ammissibile la costituzione del comune a mezzo posta, mediante plico raccomandato, trattandosi di modalità introdotta dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3-bis, comma 6; il termine previsto per la costituzione dell’ufficio chiamato in giudizio non è perentorio, essendo ammissibile la costituzione tardiva, sia pure entro certi limiti; è fondata la pretesa creditoria, in quanto nella specie è mancata dichiarazione del curatore attestante l’avvio della procedura fallimentare e ciò non ha consentito al comune di inserirsi nel passivo; il bene oggetto di imposizione non è stato venduto dal fallimento; l’imposta richiesta, pertanto, era a carico della parte contribuente ritornata nel possesso dei suoi beni all’esito della chiusura del fallimento;

– avverso la sentenza ricorre la parte contribuente, mentre il comune resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. La parte contribuente, propone due motivi di ricorso; con il primo lamenta la violazione e la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53;

A censura che il comune, in luogo della produzione della ricevuta di spedizione della raccomandata dell’atto di appello, ha prodotto copia della stessa e dell’avviso di ricezione, ma entrambi sprovvisti del sigillo dell’ufficio postale di accettazione e della data di spedizione.

1.1. Il motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte.

1.2. Va dato seguito al principio consolidato di legittimità, espresso dalle Sezioni Unite, e successivamente confermato, secondo cui: “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza) (Cass. n. 13452 del 2017).”.

Nella specie la documentazione prodotta dal comune non risponde ai requisiti richiesti, come specificati, dal Supremo Collegio. La ricevuta di spedizione e quella di ricevimento sono, infatti, sprovvisti del timbro dell’ufficio postale e mancano dell’attestazione della data.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, pone tale requisito necessario pena l’inammissibilità del ricorso e il D.Lgs. cit., art. 53, rinvia a tale disposizione anche per la parte che propone l’appello. Ai sensi dell’art. 22 ora richiamato, comma 2, l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, e art. 32, nonchè degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.; si duole che i giudici del merito abbiano ritenuto ammissibile la costituzione in giudizio della parte resistente a mezzo il servizio postale.

2.1. Il motivo è assorbito, stante l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, l’accoglimento dell’originario ricorso introduttivo.

4. Le spese dei gradi di merito vengono compensate, mentre quelle del presente giudizio liquidate in dispositivo sono regolate secondo il principio della soccombenza.

PQM

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso introduttivo proposto da R.A.;

compensa le spese dei precedenti gradi di giudizio, condanna il comune di Canicattì a pagare in favore del contribuente le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di Euro 1500,00 comprensivo di esborsi, nonchè il 15% per spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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