Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20351 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 20351 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 24334-2016 proposto da:
GRECI AGRO INDUSTRIALE S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIACOMO FRANCESCO
SACCOMANNO;
– ricorrente contro
FALLIMENTO GRECI AGRO INDUSTRIALE S.R.L., in persona curatore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO
9, presso lo studio dell’avvocato MARIO NUZZO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MICHELE CALANDRUCCIO;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/07/2018

contro

FALLIMENTO ZENITH S.P.A.;
– intimata –

per revocazione della sentenza n. 5419/2016 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE, depositata il 18/03/2016.

05/06/2018 dal Consigliere ROSA MARIA DI VIRGILIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 18/3/2016, le Sezioni unite hanno
respinto il ricorso proposto dalla soc. Greci Agro Industriale s.r.l. nei
confronti del Fallimento Greci Agro Industriale s.r.l. e del Fallimento
Zenith s.r.l. avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano
depositata il 31/3/2014, che ha respinto il reclamo della società
avverso la sentenza di fallimento della stessa.
Nello specifico e per quanto ancora rileva, la sentenza in oggetto,
richiamato l’art.3 del Regolamento CE 29/5/2000 n. 1346 e
l’interpretazione resa a riguardo dalla Corte giust., nonché da
precedenti di legittimità, ha ritenuto la giurisdizione del giudice
italiano a dichiarare il fallimento, atteso che dagli atti risultava che il
trasferimento in Romania della sede sociale, deliberato anteriormente
all’istanza di fallimento, non era stato seguito dall’effettivo
spostamento in detto Stato del centro principale degli interessi della
società, assumendo a riguardo valenza decisiva i fatti già rilevati dalla
Corte d’appello (l’accertata non operatività della sede in Romania, la
mancata apertura ed utilizzazione di un conto corrente bancario in
detto paese, la residenza in Italia dell’amministratore della società),
elementi che, globalmente considerati, anche avuto riguardo al fatto
che prima dell’asserito trasferimento erano state notificate alla
società azioni esecutive, inducevano a ritenere che la delibera di
trasferimento fosse stata verosimilmente adottata per sottrarre la

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Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

società alla dichiarazione di fallimento, da cui il superamento della
presunzione della coincidenza della sede sociale dichiarata col centro
effettivo degli interessi.
La sentenza ha inoltre ritenuto valida la notifica effettuata all’estero
presso la sede dichiarata al registro delle imprese all’atto della

servizio postale, in osservanza del Regolamento CE 1393/2007, e
perfezionatasi per avvenuta giacenza, come risultante dalla dicitura
apposta «non reclamè».
Ricorre per revocazione ex art. 395 n.4 cod. proc. civ. Greci Agro
Industriale s.r.I.; si difende con controricorso il solo Fallimento Greci
Agro Industriale s.r.I.; non svolge difese l’altro intimato.
Su proposta del relatore di inammissibilità del ricorso, siccome
inteso a censurare la valutazione effettuata dalla sentenza oggetto
del ricorso, il Presidente ha fissato l’adunanza, ex art. 380 bis, come
richiamato dall’art.391 bis, comma 4, cod. proc. civ., in prossimità
della quale le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La società ricorrente prospetta l’errore di fatto della pronuncia
impugnata in relazione all’effettività del trasferimento della sede
all’estero, esclusa per non essere operativa la sede sociale in
Romania, per essere l’ amministratore cittadino italiano, per non
essere stato aperto un conto corrente all’estero né comunque

comunicazione di trasferimento, avvenuta regolarmente a mezzo del

utilizzato per operazioni economiche riguardanti la società, facendo di
contro valere gli atti, prodotti nel giudizio di reclamo come da elenco
degli allegati nel relativo atto, e precisamente, il regolare contratto di
comodato avente data certa del 9/2/2012, in quanto autenticato
dall’avv. Liviu Began; la documentazione dei due conti correnti accesi
ed operativi presso due differenti istituti bancari con filiali in
Romania; la dichiarazione scritta e la comunicazione della dott. Janina

L,
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Bajdechi dell’Ufficio Front Office della banca Italo Romena, che
dichiara che i conti sono stati aperti e sono operativi.
La ricorrente inoltre spiega la risposta al Curatore della filiale di
Modena di Veneto Banca, deducendo che solo a fine maggio 2014, la
Banca Italo Romena è stata incorporata in Veneto Banca e sostiene

esecutive, avvenute prima del trasferimento della sede.
Secondo Greci Agro Industriale s.r.I., non corrisponde al vero che
alla data del deposito dell’istanza di fallimento l’amministratore fosse
soggetto italiano residente in Italia, ed è stato provato col doc.9
allegato al ricorso ex art.360 cod.proc.civ., che a far data dal
12/6/2013, il legale rappresentante era il cittadino rumeno Marian
Muresa n.
Infine, la ricorrente si duole dell’essere stata ritenuta valida la
notifica dell’istanza di fallimento, in quanto effettuata al dott.
Francesco Geraci in Italia, che non era più legale rappresentante, e
sostiene che la notifica alla società è stata eseguita in Romania
presso indirizzo che non costituiva più la sede sociale,come da
documenti allegati al ricorso per cassazione; nel resto, denuncia
l’illegittima inversione dell’onere della prova, spettando al Fallimento
provare l’attività effettiva in Italia dopo il trasferimento della sede
all’estero.
2. Il ricorso è inammissibile.
Come affermato nella recente pronuncia dell’11/1/2018, n. 12625,
l’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione,
proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua
ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4,
cod.proc.civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera
svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o
l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo
incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di

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che nessuna valenza possono assumere le notifiche di azioni

causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto
controverso, su cui il giudice si sia pronunciato; l’errore in questione
presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello
stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e
documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza

una valutazione.
Ponendosi nella medesima ottica, la pronuncia del 5/3/2015, n.4456,
ha affermato che in materia di revocazione delle sentenze della Corte
di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4), cod. proc. civ.,
deve presentare i caratteri dell’evidenza ed obiettività, così da non
richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini, e deve
riguardare atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la
Corte esamina direttamente nell’ambito del motivo di ricorso o delle
questioni rilevabili d’ufficio; anche l’ordinanza del 5/3/2015, n.4456,
tra le tante, ha evidenziato come i requisiti della revocazione,
consistenti nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o
inesistenza di un fatto, la cui verità risulti invece indiscutibilmente
esclusa o accertata, e nell’esclusione che il fatto medesimo abbia
costituito un punto controverso su cui la Corte si sia pronunciata,
debbano presentare anche i caratteri della evidenza e della
obiettività.
Alla stregua di detti principi, va rilevato come la sentenza oggi
impugnata si sia espressa specificamente in relazione all’effettività del
trasferimento all’estero della sede ai fini della giurisdizione, valutando
un coacervo di fatti (accertata non operatività in Romania, mancata
apertura ed utilizzazione di un conto corrente bancario in detto Stato,
residenza in Italia dell’amministratore), che la ricorrente vorrebbe far
ritenere all’evidenza erronei, deducendo, tra l’altro sulla base di
documenti genericamente indicati come prodotti nel giudizio di
reclamo e non anche nel giudizio di legittimità, un contratto di

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sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di

comodato e l’apertura di due conti correnti; la dedotta sostituzione
dell’amministratore Francesco Geraci con Marian Muresan, che in tesi
dovrebbe risultare dal documento sub 9 nell’elenco degli allegati al
ricorso per cassazione.
Inoltre, quanto alla ritenuta validità della notifica eseguita presso la

sede in Romania, come da allegati al ricorso per cassazione e nel
fascicolo di causa.
Ora, è di chiara evidenza come la sentenza oggetto di revocazione si
sia espressamente pronunciata sui fatti che l’odierna ricorrente
vorrebbe far valere come erronei, concludendo nel senso della
fittizietà del trasferimento all’estero, da cui la giurisdizione italiana ai
fini della pronuncia di fallimento, e della validità della notifica alla
società, da cui consegue l’ inammissibilità prevista dall’art. 395,
comma 1, n.4, ultima parte, cod. proc. civ.
Quanto all’assunto della diversa sede in Romania alla data della
notifica, anche a prescindere dalla mancata indicazione della parte
sulla avvenuta deduzione nel giudizio di merito, lo stesso non si
palesa in ogni caso decisivo in fatto, dato che in sentenza si specifica
che la notifica è avvenuta presso la sede dichiarata all’atto della
comunicazione del trasferimento, come risultante dalla certificazione
camerale in atti; è altresì inammissibile sotto i due profili sopra
indicati il riferimento alle azioni esecutive, che la sentenza oggetto di
revocazione ha valutato, insieme agli altri elementi, per concludere
per la fittizietà del trasferimento.
Nel resto, il ricorso è sviluppato inammissibilmente con riferimento
alle ritenute violazioni di legge da parte della pronuncia impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

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sede della società all’estero, la ricorrente oppone la diversità della

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle
spese, liquidate in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi; oltre
spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002,

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, il 5/6/2018
Il Presidente

inserito dall’art.1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto

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