Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20351 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 30901 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, C.F. rappresentato e difeso

dall’avvocato Amedeo Pisanti (C.F.: PSN MDA 72A13 F839G)

– ricorrente –

nei confronti di

S.E. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato

Roberto D’Alonzo (C.F.: DLN RRT 77A22 E7910)

– controricorrente –

e

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n.

4229/2018, pubblicata in data 20 settembre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 10 settembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

S.E. ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso una cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione per l’importo di Euro 53.932,60 (per spese relative ad un processo penale), nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c.. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Benevento (peraltro solo in relazione ad uno dei motivi avanzati, rigettati gli altri), nel contraddittorio con Equitalia Sud S.p.A. (cui è subentrata l’Agenzia delle Entrate – Riscossione) ed Equitalia Giustizia S.p.A..

La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto in via principale da Equitalia Giustizia S.p.A., con assorbimento dell’appello incidentale dello S..

Ricorre Equitalia Giustizia S.p.A., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso lo S..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento ed in particolare degli artt. 702-bis, 702-ter, 702-quater, 617 e 618 c.p.c., sia in ordine alla appellabilità dell’ordinanza ex art. 702-quater e sia con riferimento alla inammissibilità dell’opposizione introdotta con il procedimento sommario previsto dall’art. 702-bis c.p.c.”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. – Errata qualificazione dell’opposizione proposta in primo grado come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.”.

2. E’ logicamente preliminare l’esame del secondo motivo del ricorso, con il quale si censura la qualificazione data dalla corte di appello al motivo di opposizione accolto dal giudice di primo grado in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., qualificazione dalla quale la corte stessa ha fatto derivare l’inammissibilità dell’appello.

La società ricorrente deduce che in realtà si tratterebbe di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Il motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile.

Secondo quanto riferisce la stessa ricorrente, il Tribunale di Benevento, in primo grado, ha accolto l’opposizione proposta dallo S. esclusivamente in relazione alla censura di illegittimità della cartella di pagamento per “la violazione dell’obbligo motivazionale L. n. 212 del 2000, ex art. 7” (rigettando invece gli altri motivi di opposizione).

Si tratta, come è evidente, di una contestazione che non attiene all’esistenza del credito in riscossione nè al diritto dell’agente di procedere nelle forme del procedimento di riscossione forzata per la sua soddisfazione, ma alla mancanza o inadeguatezza di un requisito formale dell’atto di intimazione del pagamento dell’importo dovuto, cioè della cartella di pagamento. Una contestazione che attiene dunque alla regolarità formale di un atto preliminare all’esecuzione (la cartella di pagamento, atto equivalente al precetto, nella procedura di riscossione a mezzo ruolo) e non al diritto di procedere ad esecuzione forzata, come tale certamente da qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e non in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (in tal senso, cfr.: Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018, Rv. 648222 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3707 del 25/02/2016, Rv. 638876 – 01, in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 21080 del 19/10/2015, Rv. 637594 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5333 del 03/04/2012, Rv. 621766 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4018 del 21/02/2007, Rv. 596731 – 01).

Secondo la ricorrente, la contestazione svolta dallo S., nella sostanza, riguarderebbe il diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, in quanto l’opponente aveva dedotto di non essere a conoscenza della natura e delle ragioni del credito di cui era stato intimato il pagamento.

Orbene, sotto tale profilo in primo luogo il ricorso difetta di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, perchè non è richiamato adeguatamente il contenuto dell’atto introduttivo dell’opposizione, in modo che sia possibile verificare la fondatezza dell’assunto posto a base della censura (di detto atto sono trascritte nel ricorso solo alcune espressioni, che non consentono di percepirne il senso effettivo e complessivo).

In ogni caso, per quanto è possibile evincere dal contenuto del ricorso, il motivo di opposizione accolto dal tribunale aveva ad oggetto proprio l’incompletezza formale della cartella di pagamento, avendo l’opponente sostenuto che da essa non era possibile evincere la natura e le ragioni della pretesa in riscossione, cioè non era possibile individuare con precisione il credito di cui era intimato il pagamento, il che configura esattamente il vizio formale più sopra descritto, costituente motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

3. Con il primo motivo del ricorso la decisione impugnata viene censurata sotto due distinti profili, entrambi manifestamente infondati.

3.1 In primo luogo, si deduce che la corte di appello ha definito “sentenza” la decisione di primo grado, in realtà costituita da una ordinanza decisoria emessa ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c. (essendo la controversia stata trattata in prime cure con il procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c.).

Si tratta peraltro di una imprecisione terminologica, frutto di evidente errore materiale facilmente riconoscibile che non ha alcun rilievo ai fini della decisione e che, per quanto possa occorrere, può semplicemente essere corretto nella presente sede, non avendo in alcun modo influito sul dispositivo della decisione stessa, che – per le ragioni già esposte e per quelle che si esporranno – è corretto e va quindi confermato.

3.2 La società ricorrente sostiene altresì che l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. sarebbe una tipologia di controversia strutturalmente incompatibile con il procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c..

Come conseguenza di tale premessa sistematica, afferma che il giudice di primo grado avrebbe eventualmente dovuto ritenere e dichiarare inammissibile l’opposizione dello S. (almeno sotto l’unico profilo ritenuto fondato), quale opposizione agli atti esecutivi, in quanto proposta con il suddetto rito sommario di cognizione. Essendo stata invece ritenuta invece la domanda ammissibile, ne deriverebbe necessariamente l’ammissibilità dell’appello contro la relativa decisione, perchè resterebbe implicitamente esclusa la possibile qualificazione dell’opposizione da parte del tribunale in termini di opposizione agli atti esecutivi, ovvero comunque per la diretta applicabilità della previsione di cui all’art. 702 quater c.p.c. (in base alla quale l’ordinanza decisoria emessa a definizione del procedimento sommario di cognizione è soggetta ad appello).

Va in primo luogo rilevato che la questione dell’ammissibilità del motivo di opposizione avanzato dallo S., in ragione della pretesa incompatibilità “strutturale” del rito sommario di cognizione con l’opposizione agli atti esecutivi, è una questione nuova, mai discussa nel corso del giudizio di merito ed introdotta solo nella presente fase.

Gli assunti in diritto della ricorrente sono comunque manifestamente infondati.

Questa Corte si è già pronunciata in proposito, con sentenza di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018), affermando che “sulle domande introdotte con il rito sommario di cognizione, non rientranti tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, ritenute dal giudice inammissibili in ragione di una rilevata “incompatibilità strutturale del rito sommario con l’oggetto della domanda”, va disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., comma 3, e non dichiarata l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., comma 2; con la conseguenza che l’eventuale decisione di inammissibilità, non rientrando tra le ipotesi per cui è espressamente prevista la non impugnabilità, è di norma appellabile ovvero, se adottata nelle diverse ipotesi in cui per legge è escluso il doppio grado di giudizio, come nel caso dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., essa è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., o comunque censurabile con lo specifico mezzo di impugnazione previsto” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18331 del 09/07/2019, Rv. 654565 – 01). Il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rimeditare tali conclusioni.

Anche a prescindere dalla questione della astratta compatibilità del rito sommario di cognizione con l’opposizione agli atti esecutivi, dunque, nel caso in cui, come nella specie, una siffatta opposizione sia in concreto proposta con quel rito: a) la domanda non potrebbe in nessun caso essere dichiarata inammissibile, dovendosi comunque pervenire ad una decisione nel merito, al più previo mutamento del rito ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., comma 3; b) in nessun caso la decisione del tribunale potrebbe comunque ritenersi appellabile, essendo invece esclusivamente ricorribile per cassazione, sia che venga in rilievo esclusivamente la questione della suddetta ammissibilità (per avere eventualmente il tribunale dichiarato – erroneamente – l’opposizione inammissibile per la ritenuta “incompatibilità strutturale” del rito con l’oggetto della domanda), sia che risulti in contestazione (anche o esclusivamente) la decisione sul merito dell’opposizione (ovvero la sua dichiarazione di inammissibilità per altre ragioni), dovendo comunque prevalere sulla previsione di appellabilità dell’ordinanza decisoria emessa ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., comma 6, (sancita con norma generale dall’art. 702 quater c.p.c.), la norma speciale, dettata per l’opposizione agli atti esecutivi, contenuta nell’art. 618 c.p.c., la quale, escludendo la possibilità di appello, rende ammissibile esclusivamente il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. contro la decisione di primo grado. E’ del resto appena il caso di rilevare, in proposito, che sono numerose le ipotesi previste dalla stessa legge in cui il procedimento sommario di cognizione dà luogo ad un giudizio in unico grado di merito, senza appello, con decisione di primo grado esclusivamente ricorribile per cassazione: si vedano, in particolare, il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14 e ss..

Quanto sin qui esposto porta ad escludere in radice la fondatezza dell’argomentazione logica che pare posta a base del motivo di ricorso in esame, per cui la mera decisione nel merito di una opposizione agli atti esecutivi introdotta con il rito sommario di cognizione dovrebbe essere intesa come una implicita qualificazione della domanda in termini diversi da parte del giudice di primo grado.

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla, L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

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