Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20351 del 26/07/2019
Cassazione civile sez. trib., 26/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20351
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9470-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.E., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 22,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CASSIANO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO TRAVERSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 84/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
LIVORNO, depositata il 15/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.
Fatto
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 84/25/15 del 15 gennaio 2015 (depositata in pari data e notificata il 29 gennaio 2015), in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pistoia n. 39/2/13, ha accolto il ricorso della contribuente C.E. avverso l’avviso di accertamento della imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta per gli anni 2006, 2007 e 2008, addizionali, sanzioni, interessi e accessori pertinenti.
2. – La Agenzia delle entrate, mediante atto del 30 marzo 2015, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
3. – La contribuente ha resistito con controricorso del 4 maggio 2015.
4. – Con memoria del 21 settembre 2018 la controricorrente ha chiesto dichiararsi la estinzione del processo, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, esponendo e documentando di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia e di aver corrisposto la prima rata della somma dovuta.
5. – Con memoria dell’8 giugno 2018 la Avvocatura generale dello Stato ha chiesto dichiararsi la “estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”.
Diritto
CONSIDERATO
1. – La Avvocatura generale dello Stato, colla citata memoria ha documentato, giusta note della Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Pistoia del 22 maggio 2018, che la contribuente ha definito la controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, cit., art. 11″ provvedendo al pagamento di quanto previsto per il perfezionamento della definizione con riferimento alla tre annualità di imposta degli avvisi di accertamento oggetto della controversia (anni 2006, 2007 e 2008) “.
La intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, cit., art. 11, comporta la cessazione della materia del contendere.
La Corte provvede alla declaratoria della conseguente estinzione del processo.
2. – Le spese processuali che, a norma del D.L. 24 aprile 2017, cit., art. 11, comma 10, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, sono compensate.
3. – Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019