Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20351 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. III, 16/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 16/07/2021), n.20351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35092/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA,

32, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GREGORACE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1905/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. – S.M. è cittadino del Gambia. Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese per evitare le repressioni politiche e governative dovute alla sua dissidenza di giornalista. In particolare, egli lavorava per una radio privata, quale speaker traduttore, ed avrebbe, in tale qualità, girato informazioni alla gente del suo villaggio, sull’attività repressiva del Governo.

Costretto ad evitare le ritorsioni per questo suo comportamento, sarebbe fuggito prima in Libia e poi in Italia, dove ha chiesto protezione internazionale umanitaria.

2.- Impugna una sentenza della Corte di appello di Venezia, che, confermando la decisione del Tribunale, ha ritenuto non verosimile il suo racconto, perché generico e smentito da alcune circostanze obiettive (ad esempio, il fatto che la radio privata ha continuato l’attività fino al 2016); ha escluso conflitto armato in Gambia, ritenuto irrilevante la sola integrazione in Italia ai fini della protezione umanitaria.

3. Ricorre S.M. con cinque motivi. Il Ministero si è costituito ma non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4.- Il primo motivo denuncia violazione della direttiva CEE2004/83 nonché della L. n. 251 del 2007 e deduce che la corte non ha svolto alcun ruolo attivo, come invece avrebbe dovuto, nella verifica della veridicità del fatto, limitandosi ad un generico giudizio di inverosimiglianza della versione fornita dal ricorrente. Ciò in violazione delle norme sopra citate.

Il motivo è infondato.

La credibilità del racconto è un giudizio frutto dei criteri indicati nella L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, il rispetto dei quali rende il giudizio fondato, salvo il difetto di motivazione (da ultimo Cass. 14674/2019).

La corte di merito, del resto, ha verificato la verosimiglianza del racconto alla luce di riscontri esterni, quali ad esempio, il fatto che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la radio non è stata chiusa prima, ma dopo la sua fuga.

Il motivo è peraltro generico, poiché si limita alla affermazione astratta del dovere di integrazione istruttoria gravante sulla corte di merito, ma senza indicare in che punti ed a quale specifico fine avrebbe dovuto essere esercitato.

5.- Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto rilevante e controverso.

Secondo il ricorrente la corte non ha creduto al suo passaggio in Libia e non ha dato conto adeguato di questa sua asserzione.

Così che più che di omesso esame dovrebbe trattarsi di omessa motivazione.

Il motivo è inammissibile.

Intanto il ricorrente non indica in che termini ha posto in appello la questione del transito in Libia, termini che sono rilevanti ovviamente per decidere, ossia per la valutazione del periodo ivi trascorso ai fini della protezione internazionale: non si dice se alla corte di secondo grado e stata devoluta la questione del transito nei termini rilevanti per un giudizio di protezione internazionale.

Più precisamente, vero che, ai fini della protezione umanitaria, per valutare le condizioni di vulnerabilità si può e si deve considerare anche il vissuto del richiedente nel paese di transito, le violenze o le vessazioni subite in quella fase (Cass. 13092/2019), e tuttavia il ricorrente deve avere allegato il tipo di vessazione subita, deve indicare in che modo il periodo trascorso nel paese di transito ha inciso sulla sua situazione personale rendendolo vulnerabile e meritevole di protezione (Cass. 2355/2020), circostanze del tutto omesse nel caso presente.

6.- Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di un fatto rilevante e controverso, quale la circostanza di non aver tenuto in considerazione le condizioni del paese di origine circa la situazione di grave conflitto esistente in Gambia. Il quarto motivo contiene anche esso una denuncia di violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 e si pone nella stessa direzione del terzo motivo: si denuncia infatti una violazione della regola che impone di riconoscere protezione internazionale se il paese di origine presenta condizioni che ostano al rimpatrio.

Il terzo motivo è infondato.

La corte, nelle pagine da 6 a 9, si occupa del fatto qui posto, esclude alla luce di fonti aggiornate ed attendibili che vi possa essere un conflitto armato generalizzato tale da mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini in quanto tali; a fronte di tale accertamento, il ricorrente oppone generiche considerazioni sulla situazione effettiva del suo paese, con citazione di fonti prive di data e di riferimenti specifici.

Il quarto motivo è inammissibile.

denuncia è generica ed astratta: si limita a ripetere la regola sulla protezione sussidiaria, senza però indicare in concreto come e dove sia stata violata ossia dove è da ritenersi errata la ratio decidendi.

Il motivo consiste infatti nella astratta affermazione che, ove il paese di origine sia pericoloso, non va disposto il rimpatrio, per poi concludere apoditticamente che nel caso del ricorrente questa condizione si è verificata.

7.- Il quinto motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

La censura ribadisce la regola secondo cui l’integrazione in Italia è rilevante e che, proprio in ragione dell’accertata integrazione, la prassi concede il permesso di soggiorno per motivi umanitari: data dunque la provata integrazione, avrebbe dovuto concedersi permesso anche al ricorrente.

Il motivo è inammissibile.

Anche in questo caso, la censura consiste nella astratta affermazione della rilevanza della integrazione sociale, senza alcuna contestazione concreta alla ratio decidendi.

Tra l’altro, pur ammettendo che la censura sia specifica, vale a dire che essa mira a smentire la ratio secondo cui la mera integrazione non è sufficiente – ratio peraltro fondata, occorrendo che il rimpatrio leda la situazione acquisita, la faccia venir meno a causa delle condizioni del paese di origine, che invece sono rilevanti; dunque pur ammesso che la sola integrazione basti, il ricorrente non indica quale sia stata la sua, ossia quale livello di integrazione ha

raggiunto tale da garantirgli diritto a non essere rimpatriato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

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