Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20351 del 05/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 05/10/2011), n.20351
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati URSINI
PIETRO, RICCARDI LUCIO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BARI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 12643/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
del 15.4.2010, depositata il 24/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 30.06.2011, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dr A. Carestia, osserva e ritiene:
– che il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive: “Il relatore, cons. M.C. Giancola, esaminati gli atti, osserva:
1. con ricorso depositato il 22.07.2010, T.A.M. ha chiesto la correzione della sentenza n. 12643 del 15.04-24.05.2010, emessa da questa Corte nei confronti del Comune di Bari, quale ricorrente principale, nonchè nei confronti della medesima T., quale controricorrente e ricorrente incidentale, nonchè ancora nei confronti del “Comune di Bari CO. PRO. LA – Consorzio Produzione e Lavoro.
2. il ricorso risulta sottoscritto da difensori muniti di procura rilasciata per il precedente ricorso per cassazione e non notificato ad alcuno (in esso si da solo atto di analoga istanza proposta dal Comune di Bari).
3. la T. evidenzia l’erronea conversione in Euro 679.476,52 in luogo di Euro 67.945,07, dell’importo capitale di L. 131.560.000, che, con decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., una volta respinto il ricorso principale del Comune ed accolto, invece, il suo ricorso incidentale, è stato da questa Corte riliquidato in favore dell’esponente, quale risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, e posto a carico del Comune di Bari.
4. requisito indispensabile per l’esame dell’istanza di correzione di una sentenza della Corte di cassazione, che si assume affetta da errore materiale, è la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio conclusosi con la sentenza della quale si chiede la correzione (cass. SU 200315539; cass 201017453).
5. il ricorso va, dunque, trattato in camera di consiglio per esservi dichiarato inammissibile, in applicazione degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c. la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della T. avverso le proposte contenute nella relazione non è stata mossa alcuna osservazione critica non emergono, conclusivamente, elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle rassegnate nella condivisa relazione di cui sopra il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011