Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20350 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 20350 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 11582-2017 proposto da:
EDISON S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VESALIO 22, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO ARNAUD, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati FRANCESCO BENATTI ed ALDO
PENAZZI;
– ricorrente contro
COMUNE DI RHO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI CORBYONS, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO
VIVIANI;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 31/07/2018

nonchè contro
REGIONE LOMBARDIA;
– intimata per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
74038/2011 del TRIBUNALE di MILANO.

05/06/2018 dal Consigliere ROSA MARIA DI VIRGILIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale
ALBERTO CARDINO, il quale chiede che la Suprema Corte voglia
affermare la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale
di Milano), assumendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c.
FATTI DI CAUSA
Edison s.p.a. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano il
Comune di Rho, chiedendo l’accertamento negativo dell’obbligo di
rimborso delle spese relative all’attività di messa in sicurezza e di
bonifica, posta in essere dal Comune nella zona del territorio
comunale denominata « ex Chimica Bianchi»; le domande sono state
formulate in duplice versione, a seconda della prospettazione della
lettera del Comune del 18/10/2011 quale atto di ingiunzione ex r.d.
14/4/1910 n.639 ovvero quale mera messa in mora, e la società ha
fatto valere il difetto di legittimazione attiva, di legittimazione
passiva, e nel merito l’ insussistenza di ogni diritto di credito del
Comune in relazione alla pretesa fatta valere.
Nei fatti, Edison aveva in precedenza impugnato davanti al Tar
Lombardia, tra gli altri, il provvedimento dell’11/7/2000, con cui il
Comune aveva intimato alla società di provvedere nel termine di
gg.30 ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e ripristino ambientale di detta zona; il Tar, con sentenza n.
1808 del 7/7/2011, aveva accolto il solo secondo motivo del primo
ricorso limitatamente all’annullamento dell’ordinanza dell’11/7/2000,

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Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

perché non preceduta dal prescritto avviso procedimentale,
dichiarando nel resto inammissibili o infondati i ricorsi riuniti.
Successivamente, il Comune aveva comunicato, con lettera in data
18/10/2011, di avere sostenuto la complessiva spesa di euro
1.860.375,68 per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e
bonifica dell’area, che avrebbero dovuto essere eseguiti dalla Edison,

come responsabile dell’inquinamento, e ne aveva intimato il
pagamento entro gg.30 dal ricevimento della lettera.
Nell’atto introduttivo del giudizio ordinario, Edison, premesso che
l’astratta pretesa di rivalsa del Comune, secondo l’abrogato art. 17
d.lgs. 5/2/1997 n. 22, e ora artt. 239 e ss. d.lgs. 3/4/2006, n.152,
presuppone un ordine valido, nella specie annullato e quindi
insussistente, ha preliminarmente eccepito la propria carenza di
legittimazione passiva, per essere soggetto diverso dalla «Chimica
Bianchi», la prescrizione ed ha articolato le difese di merito sotto
plurimi profili.
Il Comune ha chiesto in via riconvenzionale l’accertamento positivo
dell’obbligo di rimborso e, conseguentemente, la condanna di Edison
al rimborso delle spese sostenute per la messa in sicurezza e bonifica
della zona, facendo valere la proprie richiesta dell’11/7/2000 e la
sentenza del Tar Lombardia 1808/2011.
In giudizio, la Regione Lombardia ha spiegato intervento

ad

adiuvandum del Comune di Rho.
Il giudizio è stato sospeso ex art.295 cod.proc.civ., in attesa della
decisione del Consiglio di Stato nel giudizio amministrativo,
costituente antecedente logico-giuridico della causa civile; passata in
giudicato la pronuncia del Consiglio di Stato n.3165/2014, il Comune
ha richiesto la prosecuzione del giudizio; precisate le conclusioni
all’udienza del 12/7/2016, dopo il deposito degli scritti conclusivi, con
ordinanza del 13/12/2016, il giudice ha rimesso la causa sul ruolo
disponendo CTU, e con la successiva ordinanza del 25/1/2017, ha

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Li

richiesto specificamente al Consulente d’ufficio di accertare le cause
dell’inquinamento, se in tutto o in parte riconducibile alla mancata
tenuta della struttura di incapsulamento, la congruità ed entità delle
somme pagate dal Comune per la messa in sicurezza e per la
bonifica.
Ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione Edison s.p.a.,

prospettando l’esercizio da parte del Giudice civile di poteri spettanti
esclusivamente alla Pubblica amministrazione ed al Giudice
amministrativo, ed in concreto dagli stessi esercitati, in relazione alle
cause dell’inquinamento della zona in oggetto ed alla individuazione
del preteso responsabile.
La società sostiene che, alla stregua della normativa in materia
(d.lgs. 5/2/1997 n.22 e d.m. 25/10/1999 n.471 applicabili ratione
temporis e, a seguito dell’abrogazione di detta normativa, il d.lgs.
3/4/2006 n.152, specie art.244), deve ritenersi attribuito in via
esclusiva alla PA il potere di individuare il fatto dell’inquinamento, la
causa ed il responsabile, a cui ordinare la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale delle aree e degli impianti, e spetta
al giudice amministrativo il sindacato di legittimità sugli atti posti in
essere dalla PA, mentre il giudice ordinario ha la potestas iudicandi
solo in relazione alle questioni di natura patrimoniale; che nel caso, il
giudice ha violato il riparto di giurisdizione con le ordinanze del
23/12/2016 e del 25/1/2017, esercitando, sotto la forma del potere
istruttorio, sindacato diretto di legittimità sul provvedimento del
Comune dell’11/7/2000 (disapplicando l’atto, che ha accertato che la
causa dell’inquinamento è la sopravvenuta inidoneità del dispositivo
di incapsulamento della vasca posta in loco, accertamento ribadito nel
giudizio amministrativo e divenuto definitivo), sindacato di merito e
nel contempo si è attribuito il potere che spettava al Comune, e dallo
stesso effettivamente esercitato col provvedimento dell’11/7/2000.

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h

Si difende con controricorso il solo Comune di Rho, eccependo la
carenza di interesse di Edison alla proposizione del regolamento, di
non avere mai sostenuto che la causa dell’inquinamento fosse da
attribuirsi alla sopraggiunta inidoneità del dispositivo
d’incapsulamento, e che Montedison ne fosse il soggetto costruttore,

l’effettiva causa è da ricercarsi nelle precedenti lavorazioni industriali
poste in essere dalla Montedison, oggi Edison, sino al 30/9/1979,
come risulta dalla natura e dalla provenienza delle sostanze
inquinanti.
La Regione non svolge difese.
Il P.G. ha concluso per la giurisdizione del Giudice ordinario,
chiedendo l’assunzione dei provvedimenti ex art.382 cod.proc.civ.
Edison s.p.a. ha depositato memoria, ex art.380 ter, comma 2, cod.
proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Premesso che la proposizione del regolamento preventivo di
giurisdizione non è preclusa dall’avere il Giudice fatto precisare le
conclusioni ed assunto la causa in decisione, per poi rimetterla sul
ruolo, ritenendo necessario disporre accertamento tecnico d’ufficio,
così venendo meno la correlazione tra il trattenimento in decisione e
la decisione stessa ( e sul principio, in generale si richiamano, tra le
altre, le pronunce Sez. U. 29/1/2018 n. 2144, dell’11/4/2017 n. 9283
e del7/3/2005, n. 4805), va rilevato come nella specie si palesi la
ragione assorbente di inammissibilità del regolamento preventivo per
la carenza in radice della stessa «questione di giurisdizione», come
tale preclusiva anche dell’eccezione di difetto di interesse della
ricorrente, sollevata in limine dal Comune, sul rilievo che lo stesso ed
il giudice amministrativo non hanno individuato la causa
dell’inquinamento nella sopravvenuta inidoneità del dispositivo di
incapsulamento della vasca posta in loco a trattenere le sostanze

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ma che, come accertato dal Comune e dal giudice amministrativo,

inquinanti provenienti dalle lavorazioni industriali, ma bensì nelle
attività industriali, poste in essere dalla Montedison, oggi Edison, sino
al 30/9/1979.
La «questione di giurisdizione», come affermato tra le ultime nella
pronuncia Sez.U. 27/4/2018, n. 10265,« non dipende dall’esito della
“petitum”

sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere
giurisdizionale richiesto al giudice»; tale principio si pone nel solco
della pronuncia Sez.U. 16/5/2008 n. 12378, che molto chiaramente
ha affermato che la giurisdizione si determina in base alla domanda
e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo,
rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il

“petitum”

sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione
della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e
soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca
natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice
con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti
fatti costituiscono manifestazione.
Ciò posto, deve rilevarsi che nella specie, la controversia tra le parti
attiene alla debenza o meno da parte di Edison del rimborso al
Comune di Rho delle spese per l’attività di messa in sicurezza e
bonifica dell’area in oggetto, secondo il disposto di cui all’art.17 del
d.lgs. 5/2/1997 n.22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti,
della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi)e

del relativo

regolamento di esecuzione, di cui al d.m. 25/10/1999 n.471; si tratta
quindi di controversia di carattere meramente patrimoniale,
conseguente all’esercizio di un potere amministrativo, sulla cui
legittimità si è formato l’accertamento giudiziale definitivo a seguito
della sentenza del Cons. Stato 3165/2014 (tant’è che il giudizio civile

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lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal

è stato sospeso ex art. 295 cod. proc. civ., per pregiudizialità
necessaria del giudizio amministrativo).
Ora, la ricorrente tenta di introdurre in giudizio la questione di
giurisdizione, estranea alla causa petendi ed alla pronuncia richiesta,
in relazione al provvedimento assunto dal giudice, di valenza

profili decisorietà.
Ed inoltre, in tal modo, la società inammissibilmente cerca di
utilizzare lo strumento processuale riservato alla pronta definizione
delle questioni di giurisdizione per sostanzialmente impugnare il
provvedimento di nomina di CTU e di conferimento allo stesso dei
quesiti indicati.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso; le spese seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle
spese, liquidate in euro 10.000,00, oltre euro 100,00 per esborsi;
oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5/6/2018
Il Presidente

istruttoria, che come tale non è dotato di stabilità né connotato da

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