Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20350 del 24/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.24/08/2017),  n. 20350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILLA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3096-2013 proposto da:

M.I., ((OMISSIS)) sia personalmente che quale legale

rappresentante della M. F.LLI S.n.c. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAGLIARI 15, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO CIOCIOLA (Studio FEDELE), rappresentati e

difesi dall’avvocato ENRICO PAGLIARINI;

– ricorrenti –

contro

B.V., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

PETRETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROCCO LOMBARDO;

– controricorrente –

nonchè contro

A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (c.f. (OMISSIS)) in persona del

Presidente pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 2, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PARISI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE FULVIO

LAVIZZARI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1366/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Bergamo, Sezione Distaccata di Treviglio, con sentenza del 19/5/2010, dichiarò M.I., M.E. e la s.n.c. F.lli M., comproprietari per 2/9 di un pozzo irriguo esistente sul fondo di B.V., nonchè l’esistenza di una servitù di passaggio, a carico del fondo di quest’ultimo e in favore di quello attoreo, al fine di raggiungere il pozzo in questione e tenuti il B. e l’Associazione Nazionale Alpini, che conduceva in comodato il terreno del B., alla consegna della chiave del cancello di accesso;

che la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 27/11/2012, in parziale riforma di quella di primo grado, respinse la domanda avanzata nei confronti dell’Associazione Nazionale Alpini, nonchè, limitatamente al riconoscimento della servitù di passaggio, nei confronti di B.V. ritenuto che M.I., anche nella qualità di rappresentante legale dell’omonima s.n.c., propone ricorso per cassazione avverso la statuizione di cui sopra, prospettando due motivi di censura, ulteriormente illustrati con successiva memoria, che il B. resiste con controricorso, integrato da memoria e che l’Associazione Nazionale Alpini resiste, a sua volta, con controricorso, in seno al quale svolge ricorso incidentale, corroborato da un motivo di doglianza, ulteriormente argomentando con successiva memoria;

considerato che il primo motivo, con il quale i ricorrenti denunziano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonchè la violazione degli artt. 1061 e 1029, c.c., non può essere accolto, stante che con la censura al vaglio, sotto la parvenza dell’asserita violazione di legge – esclusa, comunque, la prospettata omissione -, in definitiva, si assegna al Giudice di legittimità il compito improprio di riesaminare il merito della vicenda, procedendo a nuova valutazione delle emergenze di causa: invero, quanto all’animus e alla prova di esso non si registra alcuna inversione dell’onere della prova, dovendosi solo registrare il ragionato discernimento delle acquisizioni probatorie, che hanno portato la Corte di merito a negare la sussistenza della prova dello stesso; analogamente frutto di scrutinio di merito non sindacabile in questa sede deve ritenersi la decisione di reputare non apparente la rivendicata servitù, la quale sarebbe stata esercitata, secondo l’assunto, attraverso un cancello che si apre sulla via pubblica (quindi, destinato a funzioni di accesso non univocamente invocabili), al quale i ricorrenti avrebbero dovuto giungere dopo aver abbandonato la loro proprietà e attraversato, appunto, area pubblica (sul punto il richiamo della sentenza n. 14936, 5/6/2008, Rv. 603724 di questa Corte effettuato dai ricorrenti non è pertinente, sia perchè l’area intermedia da attraversare è qui costituita da strada pubblica, sia perchè resta ferma la constatazione della mancanza di opere univocamente funzionali al vantato esercizio);

considerato che il secondo motivo, con il quale i ricorrenti allegano la violazione dell’art. 91 c.p.c., per essere stati condannati al rimborso delle spese legali in favore dell’Associazione Nazionale Alpini, è destituito di fondamento, in quanto, nonostante risulti essere stata affermata la legittimazione passiva della predetta associazione, nei di lei confronti i primigenei attori sono rimasti soccombenti: rigettata la declaratoria della servitù di passaggio, è stata disattesa, infatti, la istanza di condanna, anche nei confronti del predetto ente, alla consegna della chiave del cancello d’accesso al fondo;

considerato che il ricorso incidentale della resistente Associazione Nazionale Alpini, con il quale si deduce la violazione degli artt. 12,36,38 e 1362 c.c., per essere stata affermata la legittimazione passiva del predetto ente, nonostante che il soggetto che usufruiva del comodato era da identificarsi nel Gruppo Alpini Sola di F.O., associato all’A.N.A. solo per ragioni di sintonia di politica associativa, ma da quest’ultima distinta ed autonoma, non è meritevole di accoglimento per mancanza di specificità: questa Corte ha avuto modo di condivisamente chiarire che stabilire se una struttura organizzativa locale che fa capo ad un’associazione costituisca un organo di quest’ultima, ovvero sia invece, a sua volta, un’associazione munita di autonoma legittimazione negoziale e processuale, configura una questione che non attiene alla “legitimatio ad causam”, bensì alla titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, ed involge, pertanto, un accertamento di fatto, da condurre sulla scorta dello statuto dell’associazione e che attiene al merito della lite (Sez. 1^, n. 23088, 10/102013, Rv. 628177Se. 3, n. 16076, 15/11/2002, Rv. 558516), con la conseguenza che la critica avrebbe dovuto essere diretta a censurare il merito della decisione, che, peraltro, avendo rigettato il preteso usucapione di passaggio, a fortiori ha disatteso la pretesa attorea avanzata nei confronti della predetta associazione;

considerato che i ricorrenti principali, in ragione dell’epilogo, sono tenuti a rimborsare al resistente B. le spese legali del presente giudizio, spese che possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate, nel mentre la reciprocità della soccombenza consiglia compensarsi le medesime con la ricorrente incidentale A.N.A..

PQM

 

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa fra ricorrenti principali e Associazione Nazionale Alpini le spese legali del presente giudizio di legittimità e condanna i medesimi ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrente B.V., delle spese dello stesso giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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