Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2035 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 05/06/2019, dep. 30/01/2020), n.2035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6314-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, RICORSO

NON DEPOSITATO AL 01/03/2019;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

NICOLA ZAMPIERI, WALTER MICELI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 522/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dei 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

che il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca ha notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, letta in udienza il 24 maggio 2018, resa nel giudizio intercorso tra il predetto Ministero e B.G.;

che il ricorso risulta essere stato notificato ma non iscritto a ruolo (cfr. certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 1.3.2019);

che B.G. ha prodotto controricorso e memorie;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente ai decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che trova applicazione nella specie il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente ai recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr. Cass. n. 29297 del 28/12/2011, n. 3193 del 18/2/2016);

che il ricorso va dunque dichiarato improcedibile;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. n. 1778 del 29/01/2016 “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo”).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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