Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2035 del 30/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 2035 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 10187-2012 proposto da:
SACCA’

VINCENZO SCCVCN73R31D976I

in qualità di

Curatore del fallimento n. 1105/2010 in capo alla
società PROFILSERRE SRL, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio
dell’avvocato DE FELICE SERGIO, rappresentato e difeso
2013
7706

dall’avvocato RICCIO ANTONIO, giusta mandato in calce
al ricorso;
– ricorrente contro

EQUITALIA ETR SPA;
– intimata –

Data pubblicazione: 30/01/2014

avverso il decreto nel procedimento R.G. 866/2011 del
TRIBUNALE di LOCRI del 13.3.2012, depositato il
20/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott.

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonio Ricci che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

VITTORIO RAGONESI;

Svolgimento del processo
La Curatela del Fallimento PROFILSERRE s.r.l. ha proposto
ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi avverso il

20.03.2012 con cui il Tribunale di Locri ha accolto
l’opposizione allo stato passivo del fallimento della società
Profilserre a r.l. proposta da Equitalia ETR s.p.a. .
L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione
Con i tre motivi di ricorso il fallimento ricorrente contesta,
sotto diversi profili ,i1 rigetto della eccezione di inammissibilità
dell’opposizione per tardività .Deduce che l’atto oggetto di
opposizione relativo alla comunicazione di deposito dello stato
passivo del fallimento era stato comunicato ex art 97 1.f dal
cancelliere tramite un servizio di posta privata ad Equitalia in
data 20.6.11, come risulta dalla sottoscrizione dell’avviso di
ricevimento, mentre l’opposizione era stata depositata in
cancelleria il 22.7.11 .

decreto emesso nella causa N. 866/2011 e depositato il

Sostiene in particolare il ricorrente che doveva ritenersi che la
comunicazione effettuata tramite un servizio di posta privata
fosse del tutto legittima e conseguentemente la data di notifica

dell’incaricato postale sottoscritto da Equitalia
A sostegno della propria tesi deduce che ,la comunicazione ai
sensi dell’art 97 1.E può essere data a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero tramite telefax o posta elettronica
quando il creditore abbia indicato tale modalità di
comunicazione e, che l’art 4 del decreto legislativo n. 261 del
1999 ,come modificato dal decreto legislativo n. 58 del 2011
con entrata in vigore dal 30.4.11, prevede che sono affidati in
via esclusiva al fornitore del servizio postale universale,e,
cioè,alla Poste italiane, i servizi inerenti le notificazioni di atti
a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con
la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre
1982, n. 890, e successive modificazioni ,che riguarda le
notifiche da parte del!’ Ufficiale giudiziario che si avvale del
servizio postale, ma non anche quelle effettuate direttamente

doveva ritenersi essere quella attestata dal verbale di consegna

dal cancelliere a mezzo posta per cui questi poteva avvalersi
anche dei servizi di posta privati,.
I motivi,che possono essere esaminati congiuntamente, appaiono

Invero, nel caso di specie non rileva la questione se il
cancelliere possa avvalersi di un servizio di posta privata o
meno.
Quello che qui rileva è accertare se, ai fini della decorrenza del
termine per proporre impugnazione, possa considerarsi come
facente fede l’attestazione della data di consegna da parte
dell’incaricato di posta privata.
Tale ipotesi è da escludere.
Va a tale proposito rammentato che questa Corte ha già avuto
modo di affermare in tema di contenzioso tributario, ( ma il
principio riveste una portata generale applicabile anche al caso
di specie) che i nel caso di notificazioni fatte direttamente a
mezzo del servizio postale, laddove consentito dalla legge ,
mediante spedizione dell’atto in plico con raccomandata con
avviso di ricevimento quest’ultimo costituisce atto pubblico ai

infondati.

sensi dell’art. 2699 cod. civ. e, pertanto, le attestazioni in esso
contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative
alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il

13812/07).
Non altrettanto può dirsi per ciò che concerne le notifiche
effettuate da un servizio di posta privato . Gli agenti postali di
tale servizio non rivestono infatti la qualità di pubblici ufficiali
onde gli atti dai medesimi redatti non godono di nessuna
presunzione di veridicità fino a querela di falso con la
conseguenza le attestazioni relative alla data di consegna dei
plichi non sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le
impugnazioni.
A tale proposito è già stato chiarito da questa Corte che, in tema
di tempestività del ricorso per cassazione, il termine di cui
all’art. 326, primo comma, cod. proc. civ. decorre dalla notifica
della sentenza impugnata, la quale, nell’ipotesi in cui la notifica
abbia avuto luogo a mezzo del servizio postale, va desunta, in
mancanza di altri elementi, dalla busta di spedizione, ove sul

tramite dell’ufficiale giudiziario. (Cass 17723/06- Cass

retro sia stata apposta la data di arrivo presso il destinatario,
non potendo essere ricavata dal timbro apposto sul plico da
parte dello stesso destinatario, pur recante il numero

interna e nonostante la natura eventualmente pubblica del
predetto soggetto ( nel caso di specie trattavasi dell’Agenzia
delle Entrate) ( Cass 25753/07).
Ciò sta a significare che l’attestazione fidefacente dell’ufficiale
postale non è surrogabile da alcun altro tipo di atto neppure nel
caso in cui lo stesso sia stato compiuto al momento della
ricezione da un ente pubblico.
Ciò porta a maggior ragione ad escludere che possa essere
idonea ai fini in esame l’attestazione di un semplice privato.
Deve conclusivamente affermarsi che ,non essendovi prova
circa l’effettiva data di consegna della comunicazione di
cancelleria relativa al deposito dello stato passivo del fallimento
della Profilserre srl, l’opposizione avverso il detto atto deve
ritenersi tempestiva.
Il ricorso va in conclusione respinto.Nulla per le spese.

cronologico e la data, trattandosi di atti di organizzazione

PQM
Rigetta il ricorso
Roma .11.13

Il Co s.est.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA