Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2035 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 27/01/2011), n.2035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE LURASCHI Studio di Ingegneria degli

ingegneri B. e L.F., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale

Beethoven n. 52, presso l’avv. Imbrioscia Rita, rappresentata e

difesa dall’avv. Ciavarella Angelo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 71/10/07, depositata il 18 luglio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

novembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Associazione professionale Luraschi Studio di ingegneria degli ingegneri B. e L.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 71/10/07. depositata il 18 luglio 2007, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stato negato alla contribuente il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2002. In particolare, il giudice a quo ha ritenuto che “in nessun grado della presente controversia il contribuente ha fornito una documentazione dalla quale si potesse dedurre l’assenza di una autonoma organizzazione che fosse d’ausilio allo svolgimento dell’attività professionale dello Studio associato”.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il ricorso, con il cui unico motivo si denuncia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” della sentenza, appare inammissibile per l’assorbente ragione che il medesimo non risponde ai requisiti prescritti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dall’art. 366 bis c.p.c., il quale richiede, per i vizi motivazionali, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta alla Corte di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (ex plurimis, Cass. n. 8897 del 2008).

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato della ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che la ricorrente va conseguentemente condannata alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2100,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA