Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2035 del 26/01/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2035 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA

C_
sul ricorso iscritto al n. 16399/2012 R.G. proposto da:
COSTA ANTONIO — FAES LUCIANA
rappresentati e difesi dall’avv. Ottorino Bressanini, con domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria della Corte di
cassazione;
– ricorrenti contro
AEROPORTO GIOVANNI CAPRONI S.P.A.

tot

C

Data pubblicazione: 26/01/2018

rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Anselmi e Luciano Caruso, con domicilio eletto in Roma, viale delle

Milizie, n. 34, nello studio del secondo;

nonché contro
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

– intimata avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, n. 20,
depositata in data 19 gennaio 2012;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 24 gennaio 2017 dal consigliere dott. Pietro Campanile;
Sentito per la controricorrente l’avv. Caruso;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Immacolata Zeno, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso p.q.r.;
FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di
Trento ha determinato in euro 82.397,25 l’indennità di asservimento in favore dei signori Giovanni Costa e Luciana
Faes, oltre ad euro 86.689,30 a titolo di indennizzo per il
deprezzamento della parte residua del fondo e di indennità
aggiuntiva, in relazione al vincolo consistente
nell’impossibilità, per la sicurezza del vicino aeroporto, di
coltivare piante a fusto legnoso. Per quanto in questa sede
principalmente rileva, sono state condivise le conclusioni del

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– con troricorrente –

consulente tecnico d’ufficio secondo cui, essendo il terreno
asservito utilizzato nell’ambito di un’azienda vivaistica, doveva tenersi conto della differenza del valore tabellare pre-

quelli coltivati ad “orto industriale”.
2. Per la cassazione di tale decisione i proprietari del suolo
propongono ricorso, affidato a tre motivi, cui la S.p.a. Aeroporto Caproni resiste con controricorso, illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo, deducendosi violazione dell’art. 16,

primo comma, della L. della Provincia di Trento n. 6 del 19
febbraio 1993, si sostiene che il criterio tabellare adottato
avrebbe impedito il ristoro del pregiudizio correlato
all’esercizio, sull’intera proprietà, di un’azienda vivaistica per
piante ornamentali di alto fusto, al contrario possibile in virtù di un’interpretazione del sistema indennitario ispirato ai
valori costituzionali sanciti negli artt. 3 e 42 della Costituzione.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 13
della I. P. n. 6 del 1993, sia in relazione all’omessa considerazione del valore del soprassuolo, sia
all’asservimento, in concreto, dell’intera proprietà

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in ordine

visto per i terreni adibiti frutteto rispetto a quello fissato per

3.

La terza censura attiene all’erronea liquidazione

dell’indennità

aggiuntiva prescindendo dalla particella n.

329/5.

5. Non può prescindersi, invero, dallo ius superveniens costituito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 187 del
2014, con la quale, rilevata la sostanziale sovrapponibilità
del sistema indennitario fondato sul c.d. valore tabellare
previsto dalla legge della Provincia autonoma di Trento n. 6
del 1993 all’analoga normativa statale dichiarata illegittima
con la decisione n. 181 del 2011, si è ribadita l’esigenza di
tener conto del valore venale del bene, tenendo conto dei
suoi requisiti specifici (come ora prescrive l’art. 13 della citata L.P. n. 6 del 1993, a seguito dile modifiche apportate
dall’art. 50 della L.P. 30 dicembre 1914, n. 14), anche in caso di espropriazione di aree non edificabili.
Sulla base di tale dato l’intera liquidazione operata dalla
Corte di appello, in quanto fondata sul c.d. criterio tabellare,
deve ritenersi in contrasto con il serio ristoro prescritto dalla
giurisprudenza della Corte di Strasburgo e recepito nel nostro ordinamento (cfr. Corte cost., n. 348 del 2007).
6. Non può invero dubitarsi , dell’applicabilità, anche in relazione alla presente vicenda processuale, del principio secondo cui nel giudizio di legittimità, instaurato a seguito di
ricorso contro la sentenza della Corte d’appello che abbia li-

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4. Il ricorso è fondato, nei termini appresso precisati.

guidato l’indennità in base al meccanismo suddetto dichiarato incostituzionale, è applicabile il criterio del valore venale
pieno del fondo, non solo quando il ricorrente sollevi que-

st’ultimo parametro, ma anche quando contesti la quantificazione in concreto dell’indennità anche esclusivamente in
relazione al profilo della congruità del prezzo di mercato attribuito all’immobile espropriato; e perfino quando la censura investa soltanto la qualità edificatoria/agricola del terreno, in quanto la relativa contestazione non può non censurare per ciò stesso (senza necessità di farlo in modo espresso)
la pronuncia sulla normativa applicata.
In ordine all’individuazione del criterio legale di stima non è
infatti concepibile la formazione di un giudicato autonomo,
così come la pronunzia sulla legge applicabile al rapporto
controverso non può costituire giudicato autonomo rispetto
a quello sul rapporto. Né può rilevare un’eventuale acquiescenza al criterio adottato dal giudice del merito, atteso che
il bene della vita alla cui attribuzione tende l’opponente alla
stima è l’indennità, liquidata nella misura di legge, non già
l’indicato criterio legale. D’altra parte, non potrebbe giammai considerarsi “nuova” la relativa questione, in quanto il
giudice, nella ricerca dei criteri legali, non incontra, nei limiti
della domanda, alcun vincolo derivante dalle deduzioni delle
parti e che nella complessa fattispecie dell’indennità espro-

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stioni sulla legge applicabile, o invochi espressamente que-

priativa non è possibile separare i profili di fatto da quelli di
diritto (Cass., Sez. un., 23 luglio 2013, n. 17868; Cass., 8
maggio 2012, n. 8442; Cass., 17 ottobre 2011, n. 21386).
In virtù delle presenti considerazioni, dovendosi

l’indennità rideterminare sulla base del criterio fondato sul
valore venale del fondo, le specifiche doglianze dei ricorrenti
rimangono assorbite. Mette conto di precisare, tuttavia, che,
pur dovendosi prescindere, in omaggio al carattere onnicomprensivo dell’indennità, dal soprassuolo (Cass., 21 maggio 2007, n. 11782), ai sensi dell’art. 16 della citata L.P. n.
5 del 1993, “spetta al proprietario una indennità proporzionale all’ indennità di esproprio relativa alla superficie da asservire o asservita e alla perdita di valore che le realtà subiscono o hanno subito”, e che, in caso di espropriazione parziale, la normativa specifica (art. 15 bis della citata L.P. n. 6
del 1993), non diversamente da quanto previsto da quella
nazionale, prevede che l’indennità è commisurata alla “differenza tra il valore dell’immobile prima dell’espropriazione
e il valore della parte residua dell’immobile medesimo”.
8. Deve infine rilevarsi, quanto alla particella n. 329/5, la
quale – secondo i ricorrenti – non sarebbe stata presa in
considerazione per mero errore materiale, che non può condividersi l’eccezione della società intimata secondo cui la
questione sarebbe preclusa per non essere stata specificamente dedotta in sede di opposizione alla stima.

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7.

Deve invero richiamarsi il costante orientamento di questa
Corte secondo cui la tempestiva opposizione alla stima da
parte dell’espropriato fa venir meno l’efficacia vincolante
della stima stessa per tutti i soggetti del rapporto espropria-

mente svolgere, in giudizio, le sue difese in ordine all’accertamento dell’indennità di esproprio. Quanto al regime delle
preclusioni gravanti sull’espropriante convenuto in giudizio,
nell’ipotesi in cui si sia in presenza di una stima definitiva,
deve ritenersi necessaria una esplicita domanda dell’espropriante medesimo, da formularsi nelle forme e nei termini
della domanda riconvenzionale, nel solo caso in cui venga
da lui richiesta la determinazione giudiziale dell’indennità in
misura inferiore a quella stabilita in sede amministrativa,
mentre, in ipotesi di indennità provvisoria non accettata, le
sue argomentazioni difensive non postulano, in alcun caso,
l’osservanza delle forme della domanda riconvenzionale e
non sono, pertanto, soggette al regime di preclusioni per essa previsto (Cass., 7 dicembre 2011, n. 26357; Cass., 20
maggio 2005, n. 10668; Cass., 9 luglio 2003, n. 10790;
Cass., 2 marzo 2001, n. 3048). E’ del tutto evidente come il
giudice investito della domanda di determinazione della giusta indennità, non essendo vincolato a rispettare le determinazioni inerenti a quella provvisoria, e dovendo procedere
sulla base di valutazioni del tutto autonome, ha il potere dovere di statuire sulla domanda sulla base delle risultanze

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tivo, con la conseguenza che l’espropriante può legittima-

probatorie acquisite nel corso dell’ordinario giudizio di cognizione instaurato dalla parte interessata.
9. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata,

composizione, applicherà i principi sopra richiamati, provvedendo, altresì, in merito al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima
sezione civile, in data 5 aprile 2017.
Il Oonsigl ( e

t.

Il PPegtide

Il Funzionario
Dott.ssa fabrizia

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con rinvio alla Corte di appello di Trento, che, in diversa

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