Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20349 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 30411 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

I.D. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Antonino Galletti (C.F.: GLL NNN 70S23 H501E)

– ricorrente –

nei confronti di:

P.M. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dagli avvocati

Marco Corti (C.F.: CRT MRC 67621 F205B) e Simona Rinaldi Gallicani

(C.F.: (OMISSIS))

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Brescia n.

491/2018, pubblicata in data 23 marzo 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 10 settembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

I.D. ha proposto reclamo, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale era stata dichiarata l’estinzione di una procedura esecutiva di espropriazione presso terzi dallo stesso intrapresa nei confronti di P.M., ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 3, nella parte in cui con tale provvedimento era stata confermata la liquidazione delle spese della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione proposta dalla debitrice (definita con la sospensione dell’esecuzione), in favore di quest’ultima.

Il reclamo è stato accolto dal Tribunale di Mantova.

La Corte di Appello di Brescia, in riforma della decisione di primo grado, lo ha invece rigettato.

Ricorre lo I., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la P..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 630 c.p.c. per aver considerato reclamabile l’ordinanza di estinzione del giudizio per le sole spese ivi contenute ma senza la possibilità di rivederne la ripartizione operata in palese violazione dell’art. 310 c.p.c. richiamato dall’art. 632 c.p.c., u.c.”.

Con il secondo motivo si denunzia “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione e contraddittorio tra le parti sin dal primo grado di giudizio consistente nella mancata iscrizione a ruolo del pignoramento da parte del creditore e della scelta processuale del debitore di iscrivere il pignoramento nonostante l’abbandono della procedura e l’inefficacia del relativo pignoramento”.

2. E’ preliminare la verifica della tempestività del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 23 marzo 2018, e non notificata.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio in epoca successiva al 2009, e quindi, essendo applicabile l’art. 327 c.p.c. nella formulazione conseguente alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata, senza che possa attribuirsi rilievo in senso contrario, nè alla circostanza che si tratti di procedimento di reclamo avverso ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 11/02/2005, Rv. 579849 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 484 del 13/01/2009, Rv. 606037 – 01), nè al fatto che si contro-verta esclusivamente in relazione alle spese della fase sommaria del giudizio di opposizione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12150 del 14/06/2016, Rv. 640291 – 01), diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il termine per proporre il ricorso scadeva dunque in data 23 settembre 2018.

Il ricorso risulta notificato a mezzo P.E.C. in data 16 ottobre 2018.

Esso è dunque tardivo, e come tale inammissibile.

Ciò esime la Corte dall’esame dei singoli motivi.

E’ appena il caso di osservare, peraltro, che il ricorso stesso non avrebbe in nessun caso potuto trovare accoglimento, essendo indirizzo ormai costante di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 27/10/2011, Rv. 620241 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12170 del 14/06/2016, Rv. 640317 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23733 del 10/10/2017, non massimata), quello secondo il quale il provvedimento di liquidazione delle spese della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione deve essere contenuto nell’ordinanza che decide in merito alla sospensione dell’esecuzione stessa ai sensi dell’art. 624 c.p.c., ed è riesaminabile esclusivamente nel giudizio di merito dell’opposizione stessa, onde in relazione a detto provvedimento – anche laddove, per errore, esso sia contenuto nell’ordinanza di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 3, per mancata introduzione del merito dell’opposizione – non è ammissibile il reclamo al collegio ai sensi dell’art. 630 c.p.c., che riguarda esclusivamente il suddetto provvedimento di estinzione (ed eventualmente la contestuale liquidazione delle spese dello stesso processo esecutivo, ma non la ripartizione delle spese della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione).

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228 art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 750,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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