Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20349 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9612-2013 proposto da:

GPR SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VICO GIAMBATTISTA 22,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FRUSCIONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO TURCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 201/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LIVORNO, depositata il 02/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 201/23/12 del 24 settembre 2012 (depositata il 2 ottobre 2012), ha confermato la sentenza della Commissione tributaria prrwinciale di I Livorno n. 3.5/6/11 del 24 settembre 2012 di rigetto del ricorso della società G.P.R. s.r.l. avverso l’avviso di rettifica di accertamento n. 37690 del 3 settembre 2009, recante l’importo complessivo di Euro 5.928,20 a titolo di IVA all’importazione, dovuta in relazione alla bolletta n. (OMISSIS) del (OMISSIS), interessi e accessori pertinenti.

2. – La società contribuente, con atto del 2 aprile 2013, ha proposto ricorso affidato a sei motivi e recante la finale istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. ai sensi dell’art. 267, comma 3, T.U.E..

3. – La Agenzia delle dogane e dei monopoli ha resistito con controricorso del 6 maggio 2013.

4. – Con atto del 28 settembre 2017 la Avvocatura generale dello Stato, esponendo e documentando che la Agenzia delle dogane e dei monopoli mediante provvedimento del 28 aprile 2016 aveva, in via di autotutela, annullato l’atto impositivo impugnato, in considerazione della sopravvenuta pronuncia della Corte di giustizia U.E., 17 luglio 2014, Equoland, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

5. – Con memoria del 27 marzo 2019 la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. – L’annullamento in via di autotutela dell’atto impositivo impugnato comporta la cessazione della materia del contendere.

Consegue la estinzione del processo con l’ulteriore effetto della caduca -zione ” delle pronunce emanate nei precedenti gradi di merito non passate in giudicato ” (Sez. 5, sentenza n. 5641 del 20/03/2015, Rv. 634594-01).

2. – In ordine al regolamento delle spese giova premettere che la cessazione della materia del contendere, in dipendenza dell’annullamento – in via di autotutela – dell’atto impositivo, non comporta ” necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale “, se non quando annullamento consegua alla ” manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione ” (Sez. 5, ordinanza n. 22231 del 26/10/2011, Rv. 620084-01; sicchè, fuori nella ipotesi de qua, ” può essere disposta la compensazione delle spese (…) all’esito della valutazione complessiva della lite ” (Sez. 6-5, ordinanza n. 3950 del 14/02/2017, Rv. 643203-01).

Orbene, nella specie, le spese devono essere compensate, in considerazione della circostanza che la ragione dell’annullamento in autotutela dell’atto impositivo risiede nell’adeguamento della Agenzia delle dogane e dei monopoli, vittoriosa in entrambi i gradi del giudizio di merito, alla sopravvenuta decisione della Corte di giustizia U.E.

3. – Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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