Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20349 del 24/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/08/2017, (ud. 12/04/2017, dep.24/08/2017),  n. 20349

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22464/2013 proposto da:

B.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VINCENZO PICARDI 4 D, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO TURNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO LAGHI;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATANZARO 29,

presso lo studio dell’avvocato DONATO INTROCASO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO PARISE;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 925/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

con citazione notificata il 02/05/1992 B.E. ha convenuto innanzi al tribunale di Castrovillari il cugino B.P. e il comune di Cerchiara di Calabria, dichiarando di essere proprietario di un fondo confinante con una strada comunale al di là della quale era ubicato il fondo del convenuto e che, avendo il tracciato della strada subito modificazioni, la strada si collocava ora nel fondo dell’attore con uso di porzione del percorso originario di essa da parte del convenuto; ha chiesto determinarsi il tracciato della strada e condannarsi i convenuti al rilascio di porzioni occupate;

il tribunale di Castrovillari, espletata c.t.u., con sentenza depositata il 19/05/2003 ha accolto le domande con rideterminazione del tracciato e condanna al rilascio;

con sentenza depositata il 5.9.2012 la corte d’appello di Catanzaro ha accolto l’appello di B.P. affermando, per quanto rileva, che l’azione di regolamento di confini fosse ipotizzabile solo in relazione a fondi contigui, quali non erano quelli oggetto di lite, per cui l’attore avrebbe dovuto ottemperare al più rigoroso onere della prova previsto per l’azione di rivendicazione onde vedere affermato il suo diritto sul fondo, prova che nel caso di specie non sarebbe stata fornita;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione B.E., affidandolo a due motivi, cui resiste con controricorso B.P., non espletando difese il comune di Cerchiara di Calabria;

Considerato che:

sia fondato il primo motivo di ricorso con il quale B.E. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 948,950 e 2697 c.c., (oltre che violazione di norma processuale identificata nell’art. 112 c.p.c.), con assorbimento del secondo motivo relativo a denunce di violazioni di legge e vizi di motivazione in tema di prova; invero, richiamando il remoto precedente di questa Corte n. 1451 del 25/03/1978, i giudici di merito hanno applicato al caso di specie il principio, espressamente enunciato, secondo il quale l’azione di regolamento di confini sarebbe ipotizzabile unicamente in relazione a fondi contigui, e non ammissibile allorchè risulti che i fondi in contestazione siano separati da una strada pubblica, anche se il convenuto abbia arbitrariamente occupato il sedime di detta strada pubblica (nel caso all’epoca esaminato, con mucchi di detriti e con colture abusivamente immesse), giungendo altresì all’occupazione di parte del fondo dell’attore, poichè in tal caso diversi sarebbero i rimedi offerti dall’ordinamento, potendosi reagire a tale situazione con un’azione possessoria ovvero con la rivendicazione;

detto richiamo giurisprudenziale non sia tuttavia confacente alla fattispecie in esame; infatti, nel caso esaminato in detto precedente il convenuto aveva occupato sia la strada pubblica che il fondo dell’attore, sui quali entrambi non vantava titoli, per cui non sussistevano (rectius, diventavano irrilevanti) i connotati tipici dell’azione di regolamento) di contiguità tra i fondi e di mera incertezza oggettiva o soggettiva sui confini; onde rettamente contro il possessore senza titolo, sconfinante direttamente sulla strada pubblica e da questa verso il fondo ulteriore, la giurisprudenza indicava come possibili i soli rimedi, a favore del titolare del fondo ulteriore, delle azioni possessorie o dell’azione petitoria di rivendicazione (cfr. sentenza cit. in testo esteso, che peraltro dà atto – p. 11 – che nel caso dell’epoca il comune non era in causa, con chiaro riferimento alla possibilità di diversa soluzione ove fosse stato parte – come invece avviene nella fattispecie in esame);

nel caso di specie, al contrario, permanga, benchè a seguito di un’allegata traslazione di confini che investe tre fondi (quelli dei signori B. e la strada comunale), la caratteristica di legge (art. 950 primo comma cod. civ.) relativa alla incertezza del confine tra fondi contigui, seppur tale contiguità investa – com’è naturale nei casi di reputata traslazione – le parti a due a due; l’incertezza dunque riguarda l’oggetto (i confini tra i tre fondi e la loro conformazione) e non la titolarità (incontestata) delle situazioni giuridiche (un “conflitto di fondi” e non “conflitto di titoli”, seguendo la nota formula suggerita in dottrina); di fronte a una situazione quale quella in esame, infatti, non può negarsi alla parte interessata (“ciascuno dei proprietari”) il potere di chiedere che il confine sia “stabilito giudizialmente”, essendo ovvio che, deducendosi una traslazione, i confini da stabilire saranno in questo caso due e i fondi da delimitare eccezionalmente tre, invece del “confine tra due fondi” di cui, solo con riferimento all’id quod plerumque accidit e senza perciò precludere accertamenti più ampi, discorre l’art. 950 cit. (tenuto peraltro conto che, a rigore, il confine è sempre tra due fondi e, semmai, in casi del genere si tratta di accertare solo più confini comuni e incerti per ciascuna coppia di parti); resta ovviamente fermo che l’esercizio dell’azione, anche in ipotesi quale quella in discorso, dà luogo ad un iudicium duplex in cui ciascuno dei proprietari ha veste di attore e di convenuto a seconda del confine di cui si tratta, con il vincolo delle relazioni geometriche esistenti tra la giacitura dell’uno e dell’altro che consiglia il simultaneus processus, nel caso di specie presupposto dell’azione;

debba dunque cassarsi la sentenza impugnata, in quanto in violazione dell’art. 950 c.c., con rinvio ad altra sezione della corte d’appello, che – regolando anche le spese del giudizio di legittimità – si atterrà al seguente principio di diritto, dal quale farà discendere altresì le conseguenze più congrue dal punto di vista delle regole probatorie applicabili:

“l’azione di regolamento di confini di cui all’art. 950 c.c., può essere esercitata, sussistendone i presupposti, anche nel caso in cui i fondi interessati da incertezza dei confini siano a due a due contigui e, in relazione alle relazioni geometriche esistenti tra le giaciture dei confini, sussista l’interesse dell’attore a farli accertare tutti in un unico processo, come nel caso di traslazione dei confini”.

PQM

 

La corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Catanzaro anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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