Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20349 del 10/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 10/10/2016), n.20349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16276-2015 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAURIZIO MAIELLO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legiS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10486/47/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 21/11/2014, depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Il contribuente G.P. ricorre, con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 10486/47/14, depositata il 28 novembre 2014, che, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 e D.P.R. n. 603 del 1972, art. 55 relativo ad Irpef ed Iva per l’anno (OMISSIS), fondato su un pvc della Guardia di finanza all’esito di una verifica fiscale nei confronti del contribuente.

La CTR rilevava la legittimità dell’avviso di accertamento sulla base delle dichiarazioni dello stesso contribuente, riportate nel pvc della guardia di finanza, nonchè degli ulteriori accertamenti effettuati dall’Ufficio sulla base dei quali risultava l’esercizio da parte del contribuente di un’attività imprenditoriale edile “in nero”.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente, denunziando la violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), deduce la motivazione apparente o, in subordine, l’insufficiente ed illogica motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 e dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3) codice di rito.

Il motivo appare destituito di fondamento.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte è ravvisabile la c.d. motivazione apparente, equiparabile alla mancanza assoluta di motivazione, quando la motivazione stessa è fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la “ratio decidendi” e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. Ss. Uu. 8053/2014).

Orbene nel caso di specie risultano chiaramente esposte le ragioni in forza delle quali giudice di appello ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2 e la conseguente legittimità dell’avviso di accertamento, evidenziando come dal pvc risultassero elementi gravi, precisi e concordanti dell’esercizio di un’attività imprenditoriale “in nero”, desumibili dalle stesse dichiarazioni rese dal contribuente agli agenti della Guardia di finanza, che avevano trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni di terzi (quali conduttori di immobili locati dal contribuente), nelle movimentazioni, per rilevanti importi, di un c/c nella disponibilità di questi, nonchè in assegni e cambiali riconducibili all’attività imprenditoriale del contribuente medesimo.

Le argomentazioni della sentenza consentono di ricostruirne in modo chiaro e sufficientemente preciso l’iter logico ed appaiono in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, nelle ipotesi, quale quella in esame, di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e mancata esibizione delle scritture contabili, la legge abilita l’ufficio a servirsi di qualsiasi elemento probatorio per la determinazione del reddito ed è quindi legittimo, da parte dell’Amministrazione finanziaria, il ricorso al metodo induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39 (Cass. 21785/12), nonchè l’impiego, ai fini della determinazione dei maggiori ricavi, dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza (Cass.1951/2015).

Con il secondo motivo si denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), e si deduce l’omessa pronunzia sull’eccezione di mancata motivazione da parte dell’ente accertatore in ordine all’applicazione dei margini di ricavo al contribuente, individuati nella percentuale del 5%.

Il motivo appare destituito di fondamento.

La CTR ha infatti affermato che, sulla base dei dati allegati dall’Ufficio, l’accertamento era adeguatamente motivato e che doveva ritenersi congrua la determinazione del reddito d’impresa e delle rendite da fabbricati del contribuente, così disattendendo il motivo di impugnazione relativo al quantum del reddito accertato.

Deve poi rilevarsi, in forza della c.d. “doppia conforme” ex art. 348 ter c.p.c., applicabile ratione temporis al caso di specie, l’inammissibilità di ogni censura sull’adeguatezza della motivazione a supporto della menzionata statuizione di congruità della determinazione (in via sintetica) del reddito del contribuente da parte dell’Ufficio.

Considerato che il contribuente risulta ammesso al gratuito patrocinio con decreto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli del 19.5.2015 non appaiono sussistenti i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il contribuente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 7.000,00 Euro per compensi oltre a rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto che, in conseguenza dell’ammissione al gratuito patrocinio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

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