Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20348 del 31/07/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 20348 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

Data pubblicazione: 31/07/2018

SENTENZA
sul ricorso 25694-2013 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in

persona del

Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO;
– ricorrente –

contro

GRASSI NELLO, AMATO CARMELA, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA PÒ 25/B, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SIGILLÒ STUDIO PESSI ED ASSOCIATI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIUSEPPE SIGILLO’ MASSARA;

nonchè contro

PANTUSO GIANNI;
– intimato –

sul ricorso 29002-2013 proposto da:
PANTUSO GIANNI, TRALONGO ANGELO, D’ALESSANDRO MARIA
MICHELA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PÒ 25/B, presso lo
studio dell’avvocato VINCENZO SIGILLÒ – STUDIO PESSI ED
ASSOCIATI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE SIGILLO’ MASSARA;
– ricorrenti —
contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE,
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,
in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI PALERMO, in persona del Rettore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1342/2012 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 27/09/2012.

Ric. 2013 n. 25694 sez. SU – ud. 22-05-2018

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– con troricorrenti –

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/05/2018 dal Consigliere ANDREA SCALDAFERRI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale RENATO
FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale, accoglimento, p.q.r., del ricorso incidentale di Pantuso,

udito l’avvocato Gianfranco Pignatana per l’Avvocatura Generale dello
Stato.

FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.1342 depositata il 27/09/2012 la Corte di appello di
Palermo, in riforma della sentenza di rigetto (per prescrizione dei
diritti azionati) del Tribunale di Palermo, accoglieva nei soli confronti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri la domanda proposta anche
nei confronti della Università degli Studi di Palermo e dei Ministeri
dell’Università e ricerca scientifica e della Salute dai cinque medici
specialisti Gianni Pantuso, Angelo Tralongo, Maria Michela
D’Alessandro, Carmela Amato e Nello Grassi. Domanda volta ad
ottenere la condanna, in via principale, al pagamento della “adeguata
retribuzione” prescritta dalle direttive CEE (nn.362 e 363 del 1975
modificate dalla n.76 del 1982) per la frequenza negli anni dal 1982
al 1990 dei corsi di specializzazione, o in via subordinata al
risarcimento dei danni subiti, o ancora al pagamento dell’indennizzo
da ingiustificata locupletazione.
La Corte distrettuale riteneva che, con riferimento ai soli anni
accademici decorsi dal 1983/1984 al 1990/1991, lo Stato italiano
(che la sola Presidenza del Consiglio era legittimata a rappresentare
in giudizio) fosse responsabile per i danni derivati dalla mancata
applicazione tempestiva e corretta delle richiamate direttive CEE
adottate nella materia; che agli azionati diritti fosse applicabile il

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rigetto del ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio;

termine prescrizionale decennale previsto dall’art.2946 cod.civ. (non
quello quinquennale introdotto dall’art.4 comma 43 legge
n.183/2011, irretroattiva), decorrente dalla entrata in vigore della
legge n.370/1999 e non ancora trascorso alla data di introduzione
della lite (18/3/2003); che, nel merito, accertata sulla base della

danno dovesse liquidarsi nella somma di lire 21.500.000 (pari ad euro
11.083,82) per tutti gli anni di frequenza delle scuole di
specializzazione.
Avverso tale sentenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri (in
seguito P.C.M.) ha proposto nei confronti di tre degli originari attori
(ossia i dottori Pantuso, Amato e Grassi) ricorso per cassazione per
tre motivi, cui hanno resistito gli intimati Amato e Grassi con
controricorso.
La causa (n.25694/2013 R.G.) veniva dal Collegio della Sezione
Sesta-3 civile rinviata a nuovo ruolo per riunione con altra
(n.29002/2013 R.G.) successivamente instaurata dinanzi alla Sezione
lavoro dai dottori Pantuso, Tralongo e D’Alessandro con ricorso
affidato a cinque motivi, resistito con controricorso e ricorso
incidentale per un motivo dalla P.C.M. unitamente ai due Ministeri ed
alla Università degli Studi di Palermo.
I ricorsi riuniti venivano quindi rimessi dalla Sezione lavoro, con
ordinanza interlocutoria in data 23.10.2015, alle Sezioni unite con
riguardo alla questione di massima (oggetto di contrastanti
orientamenti nella giurisprudenza della Corte e comunque di
particolare importanza), sollevata con il primo motivo del ricorso
principale della P.C.M., riguardante la sussistenza, o non, del diritto al
risarcimento del danno per l’inadempimento all’obbligo di
recepimento della direttiva comunitaria 82/76 entro il termine del
31.12.1982 a favore dei medici che a quella data avevano già iniziato
il loro corso di specializzazione.

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documentazione in atti la frequenza dei corsi da parte degli attori, il

Queste Sezioni unite, con ordinanza interlocutoria depositata in data
21/11/2016, hanno a loro volta sottoposto alcuni quesiti concernenti
l’interpretazione delle direttive CEE 363/75 e 82/76 alla Corte di
giustizia della Unione Europea, che con sentenza del 24 gennaio 2018
ha risposto ai quesiti.
Quindi, fissata nuova udienza pubblica di discussione dinanzi a queste

causa è stata rimessa in decisione alla odierna udienza pubblica.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Iniziando nell’ordine logico-giuridico dalla questione inerente la
prescrizione dei diritti azionati dai medici, non può che ribadirsi al
riguardo guanto

già osservato nella

ordinanza interlocutoria del

23.10.2015. Che cioè la questione è stata posta inammissibilmente
con il ricorso incidentale dalla P.C.M. e dalle altre parti che insieme
con essa hanno proposto il ricorso: la prima perchè aveva già, con il
ricorso autonomo principale (non contemplante tale questione)
esaurito le sue doglianze esperibili avverso la sentenza d’appello; e
le altre parti perchè non risultate soccombenti in appello e quindi
prive di interesse ad impugnare. Tale ricorso incidentale deve
dunque dichiararsi inammissibile.
2. Il ricorso principale della P.C.M. si basa su tre motivi. 2.1. Con il
primo motivo la parte ricorrente censura il riconoscimento
dell’indennizzo in favore di tre degli originari attori (i dottori Pantuso,
Amato e Grassi) che avevano iniziato la frequenza dei corsi a partire
dall’anno accademico 1982-1983. Sostiene che tale riconoscimento
viola le disposizioni delle più volte ricordate direttive europee, del
trattato istitutivo della Comunità Europea nonché degli artt.1173 e
2043 del codice civile, perché alla data in cui l’inadempimento
statuale si è verificato i predetti medici specializzandi avevano già
iniziato il loro corso di specializzazione, essendosi iscritti quando la

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Sezioni unite, e depositata memoria dalla Presidenza del Consiglio, la

direttiva 82/76 non era ancora entrata in vigore e nessun obbligo
giuridico si era costituito per lo Stato membro. 2.2. Con il secondo
motivo la P.C.M. si duole, sempre per violazione di norme di diritto
nazionale ed europeo, del riconoscimento dell’indennizzo in favore
del dr.Pantuso anche per un’altra ragione: la specializzazione dal
predetto conseguita, in “chirurgia d’urgenza e pronto soccorso”, non

Stati membri o a due o più di essi e menzionate dagli artt.5 e 7 della
direttiva 75/362 CEE. Per tale carenza, rilevabile anche d’ufficio, la
domanda di indennizzo del Pantuso sarebbe comunque infondata
(così nel quesito di diritto) o improponibile (così nella illustrazione
del motivo). 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente, con riguardo al

quantum della liquidazione, denuncia la violazione dell’art.11 legge
n.370/1999, nonché degli artt. 6 D.Lgs.n.257/1991, 2043, 2056,
1223 e 1226 cod.civ. Sostiene che la Corte di merito avrebbe
liquidato in C 11.083,82 (pari a lire 21.500.000) per ogni anno di
corso l’indennizzo riconosciuto a ciascuno dei ricorrenti,
commisurandolo dunque alla somma prevista dal D.Lgs.n.257/1991,
che però prevede la remunerazione spettante agli specializzandi
iscritti al primo anno di corso successivamente al 1991 e quindi non
potrebbe essere applicata retroattivamente e al diverso caso in
esame senza violare la discrezionalità riservata al legislatore: la
Corte avrebbe dunque dovuto commisurare l’indennizzo -in
conformità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di
legittimità- a quanto previsto dall’art.11 legge n.370/1999 (lire
13.000.000 pari a C 6.714,98 per ciascun anno), con la quale lo
Stato italiano ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento
parziale soggettivo in materia.
3. Connesso con il terzo motivo del ricorso principale si mostra il
ricorso autonomo successivo proposto dai d.ri Pantuso, Tralongo e

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sarebbe compresa nell’elenco delle specializzazioni comuni a tutti gli

e

c t
D’Alessandro, che essenzialmente denunciano, con il(terzo ~ECO
motivo, la nullità della statuizione concernente il quantum della
liquidazione per motivazione apparente e contraddittoria nonchè per
violazione dell’art.112 cod.proc.civ. perché, condannando la P.C.M. al
pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di C
11.103,82 (oltre interessi) per tutti gli anni di frequentazione dei

frequentati dagli attori, nonostante il risarcimento fosse stato
richiesto in relazione ai rispettivi anni di frequenza.
4. Come si è già rilevato, la questione posta dal primo motivo del

ricorso principale della P.C.M. è stata risolta dalla sentenza del 24
gennaio 2018 della Corte di giustizia della Unione Europea. Che ha in
modo chiaro ed inequivocabile interpretato le disposizioni dell’art.2
paragrafo 1, lettera c), dell’art.3, paragrafi 1 e 2, nonché dell’allegato
della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, come modificata dalla
direttiva 82/76/CEE del Consiglio, affermando in sintesi: a)che
«qualsiasi formazione.., come medico specialista iniziata nel corso
dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di
remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto»; b)che tale
obbligo «non dipende dalla adozione, da parte dello Stato membro, di
misure di trasposizione della direttiva 82/76»; c)che «una
remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la
formazione…dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e
proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di
tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione
della formazione stessa».

4.1. La doverosa ottemperanza a tale

interpretazione delle disposizioni delle direttive richiamate non
consente, evidentemente, di condividere integralmente il principio di
diritto che la P.C.M. chiedeva in ricorso di affermare (che cioè ai
medici iscritti ai corsi di specializzazione per l’anno accademico 19821983 non spetterebbe alcun risarcimento per la violazione dell’obbligo

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corsi, non distingue tra le diverse durate dei corsi rispettivamente

di corresponsione di una retribuzione adeguata durante la
frequentazione dei corsi), giacchè esso si pone in contrasto insanabile
con l’interpretazione delle direttive europee espressa dalla Corte di
Giustizia nella sentenza del 24 gennaio 2018, nei suoi vari profili
sopra esposti. D’altra parte è altrettanto evidente che non rispetta il
diritto della Unione Europea, come interpretato dalla sentenza della

secondo la quale il risarcimento spettante ai medici (Pantuso, Amato
e Grassi) iscritti al corso di specializzazione nell’anno accademico
1982-1983 dovrebbe comprendere integralmente tale periodo. Deve
invece considerarsi sussistente in capo ai predetti il diritto al
risarcimento per l’inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti
dalla direttiva «a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione
della formazione stessa».
Ne deriva che occorre commisurare il risarcimento stesso (per la
mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero
periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla
frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di
trasposizione della direttiva (31.12.1982), a partire dalla quale si è
verificato l’inadempimento. La cassazione sul punto -in accoglimento
per quanto di ragione del motivo di ricorso in esame- si impone
dunque.
5.

Il secondo motivo del ricorso principale della P.C.M. è

inammissibile, in quanto diretto a far valere una eccezione (circa la
non conformità ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria dei
corsi frequentati da uno dei medici) che non risulta tempestivamente
svolta in sede di merito, e presuppone anche accertamenti di fatto
non consentiti in questo giudizio di legittimità.
6. Quanto al terzo motivo del ricorso principale della P.C.M. ed al
terzo etilai:Jnkt1 motivo del ricorso autonomo di Pantuso, Tralongo e
D’Alessandro, da esaminarsi congiuntamente, va innanzitutto

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Corte di Giustizia, la censurata statuizione della Corte di merito

evidenziato come la Corte di merito, provvedendo alla liquidazione del
danno in favore dei medici, abbia, da un lato, affermato che essa «in
precedente decisione l’ha determinato, con criterio equitativo, nella
somma di lire 13.000.000 per ogni anno di scuola di specializzazione
frequentato (si tratta della medesima somma riconosciuta ai
beneficiari della legge n.370/1999)», dall’altro ha, nel periodo

accolta la domanda degli appellanti che hanno chiesto la condanna
delle Amministrazioni convenute al pagamento, in favore di ciascuno,
della somma di lire 21.500.000 (pari ad euro 11.083,82) per tutti gli
anni di frequenza delle scuole di specializzazione.»
La palese contraddittorietà tra i due riferimenti a divergenti criteri di
liquidazione, nei quali soltanto si compendia la motivazione della
statuizione circa il

quantum del risarcimento, rende evidente la

sussistenza nella specie della anomalia motivazionale che si
concretizza nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, e
nella motivazione apparente, quali ipotesi che non rendono
percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e,
di conseguenza, non consentono alcun effettivo controllo
sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (cfr.ex
multis: Cass. Sez. L ord.n.12096 del 17/05/2018; Sez.6-3 ord.n.4367
del 22/02/2018; Sez.3 sent.n.23940 del 12/10/2017; S.U. sent.
n.8053 del 7/04/2014). A ciò aggiungasi la non chiara individuabilità
della somma liquidata, considerando che il dispositivo si limita a
condannare la P.C.M. al «pagamento in favore di ciascuno degli
appellanti della somma di euro 11.103,82 oltre agli interessi…» e la
motivazione ad indicare tale somma come dovuta «per tutti gli anni di
frequenza delle scuole di specializzazione». Da tali indicazioni non è
dato dunque evincere se la somma anzidetta sia stata liquidata per
ciascun anno di frequenza ai corsi di specializzazione rispettivamente
accertata o se si tratti di liquidazione onnicomprensiva «per tutti gli

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immediatamente successivo, aggiunto: «pertanto va senz’altro

anni di frequenza», peraltro in presenza di differenti durate dei corsi
rispettivamente frequentati dai medici in favore dei quali è stata
emessa la condanna.
Sussiste pertanto nella specie la denunciata violazione dell’art. 132,
comma 2, n. 4, cod.proc.civ., che da luogo a nullità sul punto della
sentenza impugnata. Ne deriva, da un lato, la fondatezza per quanto

motivo del ricorso autonomo dei d.ri Pantuso, Tralongo e
D’Alessandro (assorbiti gli altri motivi), e dall’altro la inammissibilità
del terzo motivo del ricorso principale, il cui presupposto -la
verificabilità dell’iter logico-giuridico seguito dalla pronuncia
impugnata nella liquidazione del danno- non trova riscontro, come
detto, nel testo del provvedimento impugnato.
7. In conclusione, la sentenza impugnata è cassata in accoglimento
per quanto di ragione del primo motivo del ricorso principale e del
terzo e_ctLia= motivo di ricorso autonomo successivo, e la causa
deve essere rinviata alla Corte di Palermo che procederà ad una
nuova determinazione degli indennizzi rispettivamente spettanti ai
medici richiedenti, nel rispetto dei principi espressi dalla Corte di
Giustizia, e quindi tenendo conto, per ciascuno dei ricorrenti: a)della
durata del corso rispettivamente frequentato; b)della necessità di
commisurare l’indennizzo corrispondente al primo anno accademico
1982-1983 alla frazione di anno accademico successiva al 1.1.1983 e
fino alla conclusione dell’anno stesso. Al giudice di rinvio viene anche
demandato il regolamento delle spese di questo giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibili il secondo e terzo motivo del ricorso principale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonchè il ricorso
incidentale proposto dalla medesima unitamente ai Ministeri
dell’Istruzione e della Salute ed alla Università degli Studi di

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di ragione della relativa denuncia espressa con il terzo e quarto

Palermo; accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso
principale ed il erzo eiltRatias motivo del ricorso autonomo
successivo dei d.ri. Pantuso Gianni, Tralongo Angelo e D’Alessandro
Maria Michela; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, anche per le

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite
Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 22 maggio 2018.
Il Consigliere estensore

Il Primo Presidente

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spese del giudizio di cassazione.

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