Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20348 del 28/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20348
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 29886 del ruolo generale dell’anno
2018, proposto da:
M.M. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta
procura a margine del ricorso, dall’avvocato Piero Eugenio Vighetti
(C.F.: VGH PGN 48L30 L219J)
– ricorrente –
nei confronti di
IFIR PIEMONTE I.V.G. ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE S.R.L. (P.I.:
(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino n.
484/2018, pubblicata in data 15 marzo 2018;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in
data 10 settembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatto
RILEVATO
che:
M.M. ha proposto opposizione avverso un “precetto ed avviso di sloggio” intimatogli da I.F.I.R. Istituto Vendite Giudiziarie S.r.l..
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Torino
La Corte di Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello dell’opponente.
Ricorre il M., sulla base di un unico motivo.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Diritto
RITENUTO
che:
1. Il ricorso è inammissibile, per plurime ragioni.
Esso è in primo luogo tardivo.
La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 15 marzo 2018.
Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2015. Essendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione conseguente alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01; non ha alcun rilievo, sotto questo profilo, la qualificazione della presente controversia in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., come sostenuto dal ricorrente, ovvero in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., come ritenuto dalla corte di appello).
Detto termine scadeva dunque in data 15 settembre 2018. Il ricorso risulta notificato in data 10 ottobre 2018 (richiesta di notificazione effettuata in pari data).
Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.
Ciò esime la Corte dall’esame dei singoli motivi.
A scopo di completezza espositiva è opportuno sottolineare che il ricorso contiene una esposizione dei fatti di causa confusa che, in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, non permette di ricostruire l’effettivo contenuto delle domande avanzate con l’atto introduttivo del giudizio e la qualificazione (quanto meno apparente) ad esse data dal giudice di primo grado e, di conseguenza, non consente neanche di procedere ad una qualificazione delle suddette domande diversa da quella operata dalla corte di appello, come pretenderebbe il ricorrente.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020