Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20348 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6546-2013 proposto da:

ANCONA ENTRATE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGLIANO

SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PETTINARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO LUCCHETTI;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONCA D’ORO

184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIVIANA VALLETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2012 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 07/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza n. 112/1/12 del 12 giugno 2012 (depositata il 7 agosto 2012) ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ancona n. 254/1/10 del 25 ottobre 2010 di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente P.R. avverso l’avviso di accertamento, notificatole il 31 dicembre 2009, recante l’importo di Euro 18.542,72 a titolo di tassa per l’occupazione di suolo pubblico, dovuta per l’anno 2003, sanzioni, interessi e accessori pertinenti.

2. – La società Ancona Entrate s.r.l., concessionaria del Comune di Ancona, ente impositore, con atto del 6 marzo 2013, ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

3. – La contribuente ha resistito mediante controricorso del 17 aprile 2013.

4. – Con atto depositato il 16 novembre 2018, recante la adesione della controricorrente e del difensore di lei, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso, esponendo di aver transatto la controversia.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La rinuncia al ricorso, presentata dalla ricorrente, con atto sottoscritto congiuntamente dal legale rappresentante della società e dal suo avvocato e munito della contestuale adesione della contribuente e del difensore di costei, comporta, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., l’effetto della estinzione del processo.

Consegue la relativa declaratoria.

2. – Le spese del presente giudizio devono essere compensate come convenuto inter partes.

3. – Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara la estinzione del processo. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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