Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20348 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. III, 16/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 16/07/2021), n.20348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30637/2019 proposto da:

B.A.F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, presso

lo studio dell’avvocato ITALA NLANNIAS, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il provvedimento avente R.G. n. 53067/2019 del GIUDICE DI

PACE DI ROMA depositato in data 26/9/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/2/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con provvedimento emesso in data 26/9/2019, il Giudice di pace di Roma ha disposto la convalida della misura dell’obbligo di presentazione presso l’autorità di pubblica sicurezza, adottata, in data 23/9/2019 (in alternativa al trattenimento presso il CPR), dalla Questura di Roma, nei confronti di B.A.F.C., cittadina brasiliana, in attesa dell’esecuzione del provvedimento di espulsione emesso nei relativi confronti;

a sostegno del provvedimento impugnato, il giudice di pace ha evidenziato come il provvedimento emesso dalla questura fosse stato tradotto nella lingua veicolare spagnola (non essendo “dato evincersi la mancata conoscenza di detta lingua, previa dichiarazione di impossibilità e nell’immediatezza della traduzione dell’atto in lingua madre”), e fosse altresì munito di motivazione, con la conseguente sussistenza dei presupposti e delle condizioni di legge per la relativa emissione;

il provvedimento del giudice di pace è stato impugnato per cassazione da B.A.F.C., con ricorso fondato su cinque motivi;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, la ricorrente si duole della nullità del provvedimento impugnato e dell’intero procedimento di convalida, non essendo stata garantita, all’istante e al relativo difensore, la possibilità di partecipare all’udienza di convalida, in difetto di alcun effettivo inoltro, nei loro confronti, del relativo avviso (diversamente da quanto falsamente attestato nel provvedimento impugnato), in violazione delle proprie prerogative connesse al rispetto del contraddittorio tra le parti;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come, al caso di specie, trovi applicazione l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte (qui integralmente richiamato e fatto proprio, al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale, in tema di espulsione dello straniero, al procedimento di convalida del provvedimento del Questore di applicazione delle misure alternative al trattenimento presso il CPR, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1-bis, si applica il contraddittorio cartolare, non operando la garanzia dell’udienza partecipata necessariamente dal difensore perché prevista solo in relazione al trattenimento e all’accompagnamento coattivo alla frontiera. Tale procedura, come statuito dalla sentenza della Corte Cost. n. 280 del 2019, non contrasta con gli artt. 13 e 24 Cost., trovando applicazione del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, commi 3 e 4, in ordine alla traduzione del provvedimento del Questore in lingua nota all’interessato, o in una delle lingue veicolari, ed all’avviso della possibilità di beneficiare dell’assistenza del difensore d’ufficio e del patrocinio a spese dello Stato, accompagnato dalla comunicazione, da parte delle questure, con modalità effettivamente comprensibili per l’interessato, dei recapiti dei difensori d’ufficio ai quali in concreto rivolgersi ove si intenda esercitare il diritto a presentare memorie o deduzioni al giudice di pace; il procedimento cartolare in esame è compatibile, altresì, con i principi di cui agli artt. 41 e 48 della CEDU atteso che è applicabile, con le suddette garanzie, ad una fase meramente esecutiva del provvedimento di espulsione e, pertanto, è adottato, in termini meno afflittivi del trattenimento, senza alcuna preclusione del principio del contraddittorio (Sez. 3, Ordinanza n. 24013 del 30/10/2020, Rv. 659525 – 01);

con il secondo motivo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato per omesso esame di fatti decisivi controversi, avendo il giudice di pace omesso di dettare alcuna motivazione sull’eccezione, sollevata dall’interessata, in ordine all’inesistenza o inammissibilità, della richiesta di convalida, siccome non ritualmente depositata, né corredata dai provvedimenti originali o formati in copia conforme;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, l’odierna ricorrente si sia limitata, attraverso la censura in esame, a dedurre un generico mancato rilievo, da parte del giudice a quo, di vizi procedimentali dalla medesima ricorrente non specificamente determinati, essendosi la stessa limitata ad enunciare una pretesa irritualità nel deposito della richiesta di convalida (senza peraltro precisare i termini detta irritualità), o a lamentare il preteso mancato deposito di provvedimenti in originale o in copia conforme, senza neppure dedurre l’eventuale mancata conformità di quanto depositato rispetto agli atti originali non depositati;

ciò posto, l’assoluta genericità della censura in esame, e l’impossibilità di dedurre alcun particolare interesse a fondamento della stessa, ne impongono l’inevitabile rilievo di inammissibilità;

con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 125 e 166 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il giudice di pace erroneamente omesso di rilevare l’irritualità del deposito della richiesta di convalida, siccome operata per via telematica (attraverso posta elettronica certificata), vieppiù in assenza dei provvedimenti in originale, senza tener conto dell’inapplicabilità, al procedimento dinanzi al giudice di pace, delle norme di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, convertito nella L. n. 221 del 2012;

il motivo è infondato;

ferma l’inammissibilità della censura concernente l’omesso deposito in originale dei provvedimenti amministrativi posti a fondamento della richiesta di convalida (in conformità a quanto specificato in corrispondenza della decisione concernente il secondo motivo d’impugnazione proposto in questa sede), osserva il Collegio come, in coerenza con quanto in precedenza rilevato (con particolare riferimento al carattere meramente cartolare del procedimento concernente la convalida delle misure alternative al trattenimento presso il CPR), la richiesta rivolta al giudice di pace, ai fini della convalida del provvedimento con il quale il questore dispone la misura alternativa al trattenimento presso il CPR, non soffra di particolari limitazioni formali sotto il profilo procedurale, trattandosi di un atto (evidentemente estraneo alla materia dell’ordinario contenzioso civile) strumentalmente limitato a dare impulso a una fase meramente esecutiva del provvedimento di espulsione, rispetto alla quale assume viceversa carattere essenziale e indefettibile (non già la partecipazione personale dell’interessato, come in precedenza rilevato, bensì) il rigoroso rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, nella specie pienamente osservato attraverso l’assicurazione, in favore dell’interessata, della possibilità (concretamente esercitata) di manifestare e argomentare le proprie ragioni attraverso il deposito di memorie e note a difesa;

con il quarto motivo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e art. 14 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice di pace erroneamente omesso di rilevare la nullità del decreto di espulsione e dell’ordine contenente l’adozione della misura alternativa al trattenimento, siccome notificati in lingua italiana e corredati da una traduzione in lingua spagnola: lingue entrambi sconosciute all’interessata, essendo quest’ultima a conoscenza della sola lingua portoghese;

con il quinto motivo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5, n. 1 e art. 14 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice di pace omesso di rilevare come la mancata traduzione del provvedimento del questore in una lingua conosciuta dall’interessata ne aveva determinato la nullità sotto un ulteriore profilo, con particolare riguardo all’omessa adeguata informazione circa la possibilità, per la stessa, di usufruire della partenza volontaria;

il quarto motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del quinto;

al riguardo, osserva il Collegio come all’ipotesi in esame debba trovare applicazione – in ragione delle intuibili esigenze di rispetto del contraddittorio delle parti già in precedenza evidenziate – il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte formatosi in relazione alla (pur diversa) disciplina del provvedimento di espulsione, in forza del quale deve ritenersi nullo il provvedimento tradotto in lingua veicolare (sia pure per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero), salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità, ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13323 del 28/05/2018, Rv. 649327 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 14733 del 14/07/2015, Rv. 635877 – 01; v. altresì Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 9557 del 4/4/2019; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11397 del 11/5/2018);

nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver dato atto della traduzione del provvedimento del questore nella lingua veicolare spagnola, si è laconicamente limitato a rilevare (non senza aspetti di contraddittorietà) come non fosse “dato evincersi la mancata conoscenza di detta lingua”, e “previa dichiarazione di impossibilità e nell’immediatezza, della traduzione dell’atto in lingua madre”), trascurando totalmente di segnalare alcunché in ordine all’effettiva e concreta plausibilità dell’impossibilità di predisporre il testo nella lingua portoghese, ovvero all’eventuale inidoneità di tale (ipotetico) testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta;

ciò posto, deve ritenersi che, in difetto delle indicate precisazioni, il giudice a quo sia incorso nella violazione dei principi che impongono, nel rispetto del contraddittorio delle parti, la necessità che gli atti concernenti l’incidenza sulla libertà dello straniero siano comunque tradotti in una lingua dallo stesso conosciuta o conoscibile;

sulla base di tali premesse, in accoglimento del quarto motivo (assorbito il quinto e disattesi i primi tre), dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto;

non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, ritiene il Collegio di poter decidere nel merito, con il conseguente annullamento del provvedimento amministrativo impugnato;

le spese del presente giudizio di legittimità sono a carico dell’amministrazione intimata, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo; dichiara assorbito il quinto; rigetta il primo e il terzo; dichiara inammissibile il secondo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito annulla il provvedimento amministrativo impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA