Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20348 del 10/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/10/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 10/10/2016), n.20348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12736-2015 proposto da:

D.B., D.F., D.A., D.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato STEFANO PETTORINO

giusta procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– contro ricorrente –

avverso la sentenza n.9341/50/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte dei contribuenti, come specificamente indicati in epigrafe dell’avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello avverso la decisione di primo grado di rigetto del ricorso. In particolare, il Giudice di appello riteneva la validità della notificazione dell’avviso impugnato avvenuta a mezzo posta; notificazione la quale, peraltro, aveva raggiunto il suo scopo. Nel merito, ribadiva la fondatezza della pretesa tributaria rilevando che l’unico dato oggettivo era dato dal valore del bene che le stesse parti avevano convenuto nell’atto di compravendita, oggetto della sentenza sottoposta a tassazione.

Avverso la sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso affidato ad unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 3 – i ricorrenti ribadiscono essere affetta da nullità insanabile, ex art. 156 c.p.c., una notificazione la cui relata, sia sull’originale che sulla copia notificata dell’atto, difetti del numero cronologico e della sottoscrizione dell’Ufficiale Giudiziario, incaricato della notifica.

2. Il ricorso è inammissibile non riportando, con difetto di autosufficienza, ed a fronte delle contestazioni mosse in controricorso, il contenuto dell’avviso di ricevimento del quale si deduce l’omessa sottoscrizione. Peraltro, ed ancor prima, il ricorso è inammissibile anche laddove non vengono individuate le argomentazioni in diritto con le quali la Commissione Regionale avrebbe perpetrato la dedotta violazione di legge.

3. In ogni caso, va, comunque, rilevato che, per giurisprudenza di questa Corte (Sentenza n. 14245 del 08/07/2015), in tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicchè, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3 non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse. Ed ancora, nello specifico che la nullità di un atto non dipende dall’illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall’impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l’identità dell’autore dell’atto.

Pertanto, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la fuma dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l’insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale prova, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione (cfr. Cass. n. 7838 del 17/04/2015).

4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti soccombenti in solido, alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese liquidate come in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

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