Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20348 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 05/10/2011), n.20348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO

GUIDO MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ZAULI CARLO, giusta procura speciale a margine del ricorso per

regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

Z.D. (OMISSIS) (quale madre esercente la

potestà genitoriale sul figlio minore P.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 60/2010 del TRIBUNALE di FORLI’ Sezione

Distaccata di CESENA, depositata il 15/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, ali1 esito dell’adunanza in camera di consiglio del 30.06.2011, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dr A. Carestia, osserva e ritiene:

– che il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive: “Il relatore, cons. M. C. Giancola, esaminati gli atti, osserva:

– con sentenza del 15.03.2010, resa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Forlì – sezione distaccata di Cesena -:

a) ha declinato la sua competenza per materia in favore del Tribunale minorile di Bologna, in ordine a tutte le domande svolte da P. M. nei confronti di Z.D., genitori del minore P.F. (nato il (OMISSIS)), domande volte alla condanna della Z. sia al rilascio dell’immobile di proprietà esclusiva del M., adibito ad abitazione comune delle parti prima della cessazione della loro convivenza more uxorio e da lei in tesi ormai occupato senza titolo, e sia al risarcimento dei conseguenti danni;

b) ha inoltre ritenuto che non sussistessero i presupposti della lite temeraria ex art. 96 c.p.c., invocati da entrambe le parti, e compensato interamente le spese di lite;

– il Tribunale, evidenziata anche la pendenza tra le parti, dinanzi al Tribunale dei minori di Bologna, di altro procedimento inerente al regime di affidamento del loro figlio, riteneva che la domanda avanzata dal M. coinvolgesse inevitabilmente la decisione relativa all’affidamento, al concreto collocamento ed al mantenimento del minore, nonchè al suo diritto di continuare a vivere nella casa originariamente adibita a residenza della famiglia di fatto e che, quindi, fosse devoluta alla competenza esclusiva e funzionale per materia del Tribunale per i minorenni di Bologna ex art. 317 bis c.p.c..

– avverso questa sentenza il M. ha proposto ricorso per regolamento di competenza notificato il 13.04.2010 (presso la Cancelleria del giudice a quo ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82), deducendo i seguenti motivi:

1. “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 per erronea determinazione della questione di competenza ex artt. 9, 21 e 38 c.p.c.: competenza della sezione di Cesena e non del Tribunale dei minorenni dell’Emilia-Romagna”:

a) “Violazione di legge in ordine all’erronea determinazione della competenza per materia ex art. 360 c.p.c., n. 3”;

b) “Violazione di legge per non avere affermato la competenza per territorio del Tribunale di Cesena ex art. 21 c.p.c. in relazione all’azione di rilascio di bene immobile posto in (OMISSIS) e quindi con la giurisdizione dell’Ago che era stata correttamente adita in ordine all’erronea determinazione della competenza per materia ex art. 360 c.p.c., n. 3”;

c) “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 per erronea determinazione del riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice minorile in relazione agli artt. 38 disp. att. c.p.c. e L. 8 febbraio 2006, art. 54.

2. “Nullità della sentenza per omessa motivazione sulla questione dell’inesistenza di litispendenza tra la causa pendente avanti al Tribunale di Cesena e quella innanzi al Tribunale minorile in relazione all’art. 39 c.p.c.” 3. “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 ove si ritenesse motivata la sentenza sulla questione – eccezione di litispendenza in relazione all’art. 39 c.p.c.”.

4. “Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per non avere motivato in alcun modo sulla questione di continenza in relazione all’art. 39 c.p.c”..

5. “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 39 c.p.c. ove si dovesse reputare trattata e respinta la questione della continenza”.

6. “Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa motivazione circa l’assoluta indipendenza delle due azioni (di rilascio e di affidamento) e delle due domande proposte avanti a giudici diversi ex art. 99 c.p.c.”.

7. “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione ai punti citati ex art. 99 c.p.c.”.

8. “Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per non avere esaminato la questione, invece sollevata, di impossibilità di procedere alla congiunta decisione di due cause circa per l’attitudine al passaggio in giudicato della statuizione del giudice ordinario a fronte della certa e costante ed immanente provvisorietà della decisione del Tribunale minorile”.

9. “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 per non avere tenuto conto della diversa attitudine al giudicato delle due cause in relazione agli art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.”.

10. “Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa tutela del diritto assoluto di proprietà non comprimibile ad infinitum”:

valutati ed intesi il tenore della sentenza, la natura, l’oggetto ed il rito proprio delle due cause ritenute interdipendenti, nonchè le ragioni e le specifiche locuzioni esplicitate dal Tribunale, in composizione monocratica, per argomentare la sua decisione;

ritenuta la non ravvisabilità di prospettate questioni di giurisdizione, vertendosi solo in ambito subordinato di riparto di competenza giurisdizionale tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, il regolamento può essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale ordinario in composizione monocratica (art. 50 ter c.p.c.), atteso il petitum e la causa petendi della presente controversia, non implicante l’adozione di provvedimenti che l’art. 38 disp. att. c.c. devolve alla competenza per materia del Tribunale minorile, ed attesa altresì l’insussistenza tra la causa di cognizione ordinaria in discussione e quella pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni, promossa ai sensi degli artt. 317 bis, 155 c.c. e 155 quater c.c., di rapporti di litispendenza, continenza o connessione qualificata nè altrimenti legittimandosi l’attrazione della prima in capo al giudice specializzato per i minorenni (in tema Cass. 200708362; 200719406) o il suo non meglio chiarito “assorbimento” in ragione della pendenza della seconda, ben potendo, d’altra parte, la rilevata interferenza semmai essere apprezzata in termini di sospensione della prima ex art. 295 c.p.c. Roma, il 3 febbraio 2011″.

il ricorrente ha depositato memoria;

avverso le proposte contenute nella relazione non è stata mossa alcuna osservazione critica;

non emergono, conclusivamente, elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle rassegnate nella condivisa relazione di cui sopra la richiesta di regolamento è accolta, nei sensi di cui in motivazione deve pertanto dichiararsi la competenza del Tribunale di Forlì a conoscere delle domande in questione, cassarsi la sentenza del 15.03.2010, resa dal medesimo Tribunale- sezione distaccata di Cesena;

la causa deve essere riassunta entro i termini di legge, dinanzi al Tribunale dichiarato competente;

il giudice del merito provvederà sulle spese del regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Forlì, cassa la sentenza declinatoria, dispone la riassunzione nel termine di legge e rimette al giudice del merito la pronuncia sulle spese del regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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