Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20347 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 28/09/2020), n.20347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20197-2019 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TESSALONICA

31, presso lo studio dell’avvocato ELENA GRASSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI ROSARIO

– ricorrente –

contro

D.I.M. DEL DOTT. R.G. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1965/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

GIAIME GUIZZI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che M.G. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1965/18, del 19 settembre 2018, della Corte di Appello di Catania, che – respingendo il gravame dallo stesso esperito contro la sentenza n. 279/12 del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia – ha rigettato la sua domanda di risarcimento danni contro la società D.I.M. del Dott. R.G. S.a.s. (d’ora in poi, D.I.M.);

– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio la predetta società per chiedere il ristoro dei danni che assumeva subiti in occasione dell’esecuzione, in data 25 novembre 2002, di un intervento di risonanza magnetica alla spalla sinistra;

– che, in particolare, egli deduceva di essere stato immobilizzato sul lettino dell’apparecchio, grazie all’applicazione di due cinture al torace e all’addome, nonchè di due bobine ai polsi, essendo stato, però, “dimenticato” dal personale sanitario, allontanatosi dalla stanza dove aveva luogo l’esame, trascorsi i quarantacinque minuti di durata dello stesso;

– che temendo essersi verificato un evento sismico, egli – dopo aver richiamato, ripetutamente ma invano, l’attenzione del personale -si svincolava dalla lettiga, procurandosi, a suo dire, i danni in relazione ai quali ha intrapreso l’azione risarcitoria, correndo, svestito, presso l’uscita della struttura sanitaria, inveendo all’indirizzo dei sanitari che lo avevano abbandonato, che comunque gli prestavano cure urgenti in relazione alle lesioni subite;

– che la domanda risarcitoria veniva rigettata dal primo giudice sul presupposto della “contraddittorietà delle prove in atti”, con decisione confermata dal giudice di appello, che respingeva il gravame del M.;

– che avverso la sentenza della Corte etnea il M. ricorre per Cassazione, sulla base – come detto – di tre motivi;

– che il primo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, censurando la “erronea percezione di insussistenza di prova in atti”, conclusione, questa, alla quale il giudice di appello è pervenuto, come già il Tribunale, in ragione della “contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi escussi” circa la dinamica dell’accaduto, avendo costoro riferito, tutti, di aver visto il paziente uscire dal laboratorio, trafelato e svestito, solo uno di essi, il teste V., soggiungendo che il M. si lamentava (esclusivamente) di essere stato “lasciato solo”;

– che, tuttavia, sia la teste A. (segretaria della struttura sanitaria), sia il teste G. riferirono che il paziente si lamentò di essere stato abbandonato sulla lettiga, il G., peraltro, precisando di non aver capito cosa fosse successo e di cosa l’uomo si dolesse;

– che, pertanto, le versioni dei presenti all’accaduto risulterebbero – per tre testimoni su quattro – del tutto concordanti nell’affermare che l’uomo ebbe a lamentarsi dell’accaduto;

– che pure il secondo motivo denunzia – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, censurando la “erronea percezione di insussistenza di prova in atti”, in questo caso in relazione all’apprezzamento operato dalla Corte catanese delle risultanze della disposta consulenza tecnica d’ufficio;

– che nella stessa, infatti, si afferma che le lesioni subite sarebbero state del tutto diverse ove vi fosse stata, effettivamente, l’immobilizzazione del paziente, “di cui non è stata fornita alcuna prova”, visto che dalle deposizioni testimoniali non era emerso che il M. avesse riportato delle ecchimosi di qualsiasi genere;

– che, inoltre, l’ausiliario del giudice ha indicato gli esiti dell’ecodoppler scrotale in atti come riferibile ad un pregresso intervento chirurgico bilaterale di ernioplastica;

– che, nondimeno, nella specie vi sarebbe prova dell’avvenuta immobilizzazione del paziente, dal momento che il teste V. ha riferito di aver visto il M. “che veniva immobilizzato sulla lettiga con le braccia legate e con l’apparecchio di R.M. posto sul torace e sulla spalla”, ciò che smentirebbe la risultanza della consulenza che, al contrario, afferma essere l’immobilizzazione “non documentabile con certezza”;

– che il terzo motivo denunzia – nuovamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – “illegittimità consequenziale della sentenza relativamente alla statuizione sulle spese”, sottolineando la necessità di riformare la condanna alle spese dei due giudizi di merito in ragione dell’accoglimento dei motivi di ricorso;

– che è rimasta solo intimata la società D.I.M.;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 16 luglio 2020;

– che il ricorrente ha ribadito, con memoria, le proprie argomentazioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è inammissibile;

– che l’inammissibilità dei motivi primo e secondo – da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione – dipende da varie ragioni;

– che essi, innanzitutto, lungi dal denunciare un errore “percettivo” nell’apprezzamento delle risultanze probatorie, investono la “valutazione” delle stesse, in particolare in relazione al fatto che il M. sarebbe stato “abbandonato” nel laboratorio e che, dopo essersi divincolato dalle cinghie con cui era stato immobilizzato, avrebbe ricevuto cure per le lesioni che si era procurato nel compiere tale operazione;

– che, trattandosi, per vero, di errore valutativo trova applicazione il principio secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4), – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618);

– che, sulla scorta di tali principi, questa Corte, pertanto, ha circoscritto la violazione dell’art. 115 c.p.c. – ipotizzata, nella specie, dal ricorrente – al solo caso in cui venga denunciato “che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre” (Cass. Sez. 3, sent. 18892 del 2016, cit.);

– che, d’altra parte, non possono condividersi i rilievi – che il ricorrente ha svolto, in particolare, nella propria memoria ex art. 380-bis c.p.c. – circa il fatto che quello denunciato sarebbe, invece, un errore “percettivo”;

– che, sul punto, giova premettere – secondo quanto chiarito da questa Corte – come “l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito” sia quello che “investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare”, sicchè esso “non è mai sindacabile in sede di legittimità”, altra cosa, invece, essendo l’errore di percezione, che “cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 115 medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte” (Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01);

– che, pertanto, la violazione dell’art. 115 c.p.c., nei termini appena illustrati, costituisce evenienza ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia fondato “la decisione su prove “immaginarie”, cioè reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte”, visto che in tal caso ci si trova “al di fuori dell’attività di valutazione delle prove, sempre insindacabile in sede di legittimità, giacchè per quanto detto altro è ricostruire il valore probatorio di un fatto od atto (attività di valutazione), altro è individuarne il contenuto oggettivo (attività di percezione)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 9356 del 2017, cit.);

– che, in altri termini, l’ipotesi dell’errore percettivo, o meglio del cd. “travisamento della prova”, implica – secondo questa Corte – “non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale”, evenienza, quest’ultima, che ricorre solo quando “l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell’atto e rappresentata nel ricorso o addirittura non esista” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 25 maggio 2015, n. 10749, Rv. 635564-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 21 gennaio 2020, n. 1163, Rv. 656633-02);

– che, nella specie, la doglianza del ricorrente si riduce, in definitiva, al fatto che la sentenza impugnata avrebbe indicato nel solo teste V. colui che confermò la circostanza che il M., in occasione dai fatti di causa, ebbe a lamentarsi di essere stato “lasciato solo” (e, peraltro, solo di tale “abbandono” e non di altro);

– che, tuttavia, secondo il ricorrente, sia la teste A. (segretaria della struttura sanitaria), sia il teste G. avrebbero riferito che egli ebbe a dolersi di essere stato abbandonato sulla lettiga;

– che, tuttavia, in disparte il rilievo che il G. (secondo quanto si legge a pag. 6 del ricorso) ha riferito soltanto di aver visto “uscire da una stanza il M. in mutande, con la pancia arrossata e tutto trafelato”, inveendo “contro due persone là presenti col camice bianco e verso la segretaria”, soggiungendo, però, di non aver capito “cosa fosse successo” e, soprattutto, di cosa si lamentasse, la circostanza che la teste A., come il teste V., abbia confermato come l’odierno ricorrente si fosse effettivamente doluto dell’allontanamento del tecnico durante l’esame diagnostico non è, comunque, idonea ad integrare “travisamento della prova”;

– che, difatti, per aversi tale ipotesi occorre che il travisamento investa “l’informazione su un punto decisivo” della controversia, nel senso che l’informazione “acquisita e non valutata metta in crisi in modo irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito” (Cass. Sez. 1, ord. 14 febbraio 2020, n. 3796, Rv. 65705501);

– che, invero, tale non è il caso della duplice circostanza – asseritamente oggetto di errore percettivo e/o travisamento – secondo cui l’odierno ricorrente sarebbe stato immobilizzato nel corso della risonanza magnetica e si sarebbe, poi, lamentato, nell’immediatezza del fatto, di essere stato “dimenticato” nel locale ove l’esame era stato svolto;

– che, difatti, la sentenza impugnata ha motivato diffusamente le ragioni della ritenuta carenza di prova del nesso causale tra la condotta pur ascritta dal M. alla società D.I.M. e le lesioni dallo stesso lamentate, addebitando queste ultime ad una eziologia del tutto differente (intervento di ernia inguinale subito dal M.) rispetto a quella ipotizzata dal ricorrente (divincolamento dalle cinghie che lo costringevano sulla lettiga);

– che, pertanto, quand’anche fosse accertato che il M. ebbe effettivamente a lamentarsi di lesioni subite in conseguenza della condotta omissiva dei sanitari, tale circostanza non risulterebbe decisiva, visto che la sentenza impugnata ha individuato non in quel contegno la causa delle lesioni stesse;

– che tale valutazione, inoltre, neppure risulta sindacabile in questa sede, in applicazione del principio secondo cui, mentre “l’errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, resta, invece, inteso che “l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivata” (Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2014, n. 4439, Rv. 630127-01);

– che, per concludere sul punto, non risulta pertinente il precedente giurisprudenziale invocato dal ricorrente (Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2018, n. 30182), che concerne un caso – oltretutto, non di violazione dell’art. 115 c.p.c., bensì di vizio motivazionale -in cui erano stati riscontrati “profili di incoerenza ed incongruità riferibili ad una errata percezione delle produzioni documentali” in atti;

– che, infine, il terzo motivo di ricorso – sulle spese di lite – è un “non motivo” (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 63687201; Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01), giacchè, lungi dal dedurre vizi nell’applicazione della normativa relativa alla loro liquidazione, postula quale “res sperata” la caducazione della statuizione sulle spese, come conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi di impugnazione;

– che nulla è dovuto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto solo intimata la predetta società D.I.M. del Dott. R.G. S.a.s.;

– che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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