Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20347 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19589-2014 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA

LIBERIA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI ROMA, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio

dell’avvocato GIOIA VACCARI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 539/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 31/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 539/01/14 del 22 ottobre 2013 (depositata il 31 gennaio 2014) ha rigettato il gravame proposto – esclusivamente in ordine alla disposta compensazione delle spese – dal contribuente P.E. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 314/35/12 del 2 luglio 2012 di accoglimento del ricorso introduttivo avverso la intimazione di pagamento, notificata il 5 febbraio 2010, del carico tributario (incluso nel maggior importo dell’atto impositivo di Euro 11.070,50 dovuto in virtù delle presupposte cartelle di pagamento meglio indicate nell’atto impugnato).

2. – Il contribuente, con atto del 29 luglio 2014, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. – L’Agente della riscossione ha resistito mediante atto del 17 ottobre 2014.

Diritto

CONSIDERATO

1. – Col primo motivo di ricorso il contribuente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ” omesso esame di un fatto decisivo in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 111 Cost.” per avere la Commissione tributaria regionale omesso “totalmente di esplicitare (…) le “gravi ed eccezionali ragioni” che l’hanno indotta a compensare le spese”, atteso che le ridette ragioni non possono essere sorrette dalla considerazione della mancata resistenza dell’Agente della riscossione (rimasto contumace) nel giudizio di prime cure.

Il motivo è inammissibile in quanto la censura formulata non è – alla evidenza – riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dell'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; nè, peraltro, manifestamente ricorre alcuna delle patologie della motivazione suscettibile di sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità, per effetto della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in quanto nella specie la motivazione della Commissione tributaria regionale non è ” totalmente mancante o meramente apparente, nè del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile ” sì da comportare la nullità del provvedimento (così da ultimo: Sez. 6 – 3, ordinanza n. 22598 del 25/09/2018, Rv. 650880 – 01; cui adde Sez. Un., sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01).

2. – Col secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 111 Cost..

2.1 – Il ricorrente, con richiamo di pertinenti arresti di legittimità, censura che il giudice a quo è incorso nella inosservanza dell’art. 92 c.p.c., in quanto, laddove la norma esige per la compensazione la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni, la Commissione tributaria regionale ha ” arbitrariamente ” compensato le spese facendo esclusivo riferimento ” alla omessa costituzione in giudizio del concessionario e (alla) mancanza di contestazione da parte di quest’ultimo delle ragioni del contribuente “.

2.2 – In effetti la Commissione tributaria regionale, dopo aver premesso in narrativa, che l’agente della riscossione, costituitosi nel giudizio di appello, aveva difeso ” la correttezza del proprio operato, per aver regolarmente provveduto alla notifica di tutte le cartelle di pagamento sottese alla intimazione (…) come risulta dalle produzioni documentali “, ha confermato la compensazione delle spese del giudizio di prime cure, osservando che ” dalla motivazione complessivamente adottata a fondamento della intera pronuncia (emergeva che la Commissione tributaria provinciale aveva considerato) l’omessa costituzione in giudizio del concessionario e la mancanza di contestazione da parte di quest’ultimo “.

2.3 – E’ assorbente la considerazione della fondatezza della censura della falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

La norma (come modificata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11), richiamata dalle Disposizioni sul processo tributario, emanate con D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1, (alla stregua delle formulazioni di entrambe le disposizioni vigenti ratione temporis all’epoca del giudizio di merito) disponeva ” Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti “.

Orbene – a prescindere dal rilievo che ” nel processo tributario, non è prevista la dichiarazione di contumacia, rilevando la mancata costituzione del resistente come mera assenza di fatto ” (Sez. 5, sentenza n. 14577 del 06/06/2018, Rv. 648862 – 01) e che, inoltre, ” il principio di non contestazione (…) trova applicazione sul piano probatorio, ma non anche su quello delle allegazioni poichè la specificità del giudizio tributario comporta che la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva (…) non equivale ad ammissione, nè determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati ” (Sez. 5, Sentenza n. 13834 del 18/06/2014, Rv. 631297 – 01) – rileva la Corte che la incongruenza della illogica ragione, addotta dalla Commissione tributaria regionale per giustificare la conferma delle compensazione delle spese, disvela la violazione di legge in cui sono incorsi i giudici di merito, compensando le spese in mancanza della ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni che giustificassero la ridetta compensazione.

Infatti, esattamente in termini, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo il quale ” in tema di spese giudiziali, in forza dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis) può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla (…) contumacia (N. B. nel caso di specie rectius: ” assenza di fatto “) della controparte, permanendo (…) la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese ” (Sez. 3, sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492 – 01; cui adde Sez. 4, sentenza n. 17868 del 31/07/2009, Rv. 609582 – 01, la quale, pur in relazione al regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), assai meno restrittivo riguardo alla compensazione, la ha, comunque, esclusa nel caso della contumacia del soccombente).

2.4 – Infine – è appena il caso di aggiungere – il giudicato interno riguardo la illegittimità della impugnata intimazione di pagamento (siccome emessa in carenza delle cartelle di pagamento presupposte) preclude la considerazione dell’assunto del controricorrente circa la supposta infondatezza del ricorso introduttivo del contribuente, addotta dall’Agente della riscossione per suffragare la compensazione.

3. – Conseguono alle considerazioni che precedono l’accoglimento del secondo motivo del ricorso, la declaratoria della inammissibilità del primo, la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e il rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.

PQM

Accoglie il secondo motivo ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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